Volontà - anno IX - n.10-11 - 1 maggio 1956

lezioni di religione non hanno più senso. Con i programmi del 1945 siamo già sulle posizioni dei nuovi pro– grammi del 1955. Ma ]e posizioni confessionali che potevano essere considerate costituzionalment<; inec– cepibili, anche se desuete, in rappor– to allo Statuto albertino, sono tut• t'altro che ineccepibili, anzi impu. gnabili di incostituzionalità, in base alla Costituzione del 1948. I pro– grammi del 1955, accogliendo l'e– spressione << fondamento e corona– mento )) adottala dal Concordato - dove tra l'altro essa non ha carattere precettivo, - ne accentuano il signi– ficato confessionale e ne allargano i termini trasformando il << fondamen lo dell'istruzione )) (com'è detto nei Concordato) in « fondamento e coro– namento di tutta l'opera educativa ». La trasfonnazione delle parole non è causale ed ha il suo peso. I nuovi programmi prescrivono inoltre la pratica della preghiera, che il Con– cordato non contempla. L' accordo fra Stato e Chiesa concerne infatti solo l'insegnamento della « dottri– na )) cattolica, insegnamento che lo Stato si impegna di istituire, ma che è facoltativo, non obbligatorio per gli alunni, i quali possono esserne esentati a richiesta dei genitori. Questa era la prassi instaurata (sia pure con le gravi mende che abbia• mo notato) dalJa legge Gentile; e il Concordato non ha innovato rispetto ad essa. I nuovi programmi fondono invece l'insegnamento della religio– ne cattolica (della sua pratica e del– la sua dottrina e liturgia) con tutto il processo di apprendimento che si svolge neJla scuola, rendendo vana ogni possibilità di esonero dalle le– zioni di religione. La Costituzione sancisce che (< la scuola è aperta a tutti » (art. 34). Tutti non solo possono ma -debbono andare a scuola, sia i cattolici, sia i non cattolici, sia i cattolici non cre– denti. Anche tutti i maestri debbo. no potervi insegnare, sia i cauolici, sia i non cattolici, sia i cattolici non credenti, a parità di diritti, senza uwilrnnti infingimenti e senza inde– gne ipocrisie. Tutti i cittadini italia– ni sono infatti << uguali davanti alla legge senza distinzione di religione )) (art. 3) La Repubblica italiana non è uno Stato confessionale. Se è vero che, i.a conseguenza del Concordato, non è possibile applicare il princi– pio della Jaicitù nella scuola italia. na, è anche vero che vi sono dei li– miti invalicabili all'attività del pote– re legislativo e del potere esecutivo: questi limiti sono segnati dai prin– cipi fondamentali di libertà dei cit. tadini. I programmi per le scuole elemcn. tari della Repubblica italiana deb– bono essere dunque emendati in mo– do da: a) restituire ali' insegnamento della religione cattolica il carattere, 1a sostanza e la forma di insegna. mento a se stante, limitato nel tem– po (2 ore settimanali) e impartito dai soli maestri (non anche da sa– cerdoti) cl1e desiderino impartirlo, indipendentemente da ogni pratica di culto (preghiera); b) rendere effettivamente lib•ero e facoltativo tale insegnamento sia per gli a1unni (a seconda della pre– ferenza dei genitori liberamente C• spressa) sia per i maestri, compor- 579

RkJQdWJsaXNoZXIy