Volontà - anno IX - n.10-11 - 1 maggio 1956
dell'anno 6COlastico». In luogo del. l'esenzione è previsto l'istituto della « dispensa », alla condizione però che la dichiarazione sia inoltrata «aL l'inizio JeU'anno scolastico». Questa norma dovrebbe ritenersi vigente per Ja generalità dei cittadini e so– stitutiva di tutte le precedenti; ma i compila1ori delle raccolte deJle leg– gi scolastiche sono restii ad amruet– Lerc il principio deJla abrogazione tacita quando esso ridondi a vantag. gio della libertà! JI Concordalo del 1929, facendo te::,oro della frase coniata dal Genti– le con l'immagine del « fondamento e coronamento», estese ]' insegna– mento della religione cattolica anche alle scuole medie, ma non trovò nul– la da aggi ungere al carattere con• (essfonale che il fascismo aveva gii, imp1·esso alla scuola elementare, Nel 1933 il regime fascista iocor. porò l'istruzione dei «balilla» con quella di tutti gli alunni delle scuo– le elementari. Poichè l' istruzione dei « baliJla » comportava anche o:. l'educazione spirituale » e « l'assi– stenza religiosa » 1:.er c1uei « balil– la » e quelle « piccole italiane » che frc<1uentavano le cJassi terze quarte e quinte elementari, le venti lezioni di mezz'ora, impartite da sacerdoti nominati dall'O. N. B. durante l'an– no scolastico ma fuori dell' orario scolastico normale agli iscritti al- 1'0. r.n., entrarono a far parte del– l'orario scola.stico normale (circ. min. 10, XI, 1933). La disposizione rimase immutata in seguito alla tra– sformazione dell'O.N.B. in G. I. L. (ord. min. 9, VI, 1940). Scomparsa la G.I.L., non scomparvero le lezio– ni di religione per i<<balilla» e per le « piccole italiane ». La circ. min, 578 9, 11. 1945, n, 311 ai provveditori ne assicurava la continuità, attri– buendo ai vescovi la « presentazio. ne>) ai provveditori dei sacerdoti da incaricare. L'attuazione dei fini di « educazione spirituale >> e di « as– sistenza religiosa » propri della G. I. L. Veniva manlenuta nella scuola e poi trasformata in regolare istru– zione catechistica con la circ. mio. del 12, IV, 1947, n. 41318, tuttora in vigore, la quale rccila: « A nor– ma dcJla circ. min. 9, II, 1945, n. 311, è consentito ai sacerdoti propo– sti dalla competente autorità eccle. sia.stic.1.di tenne un corso di cate– chismo di 20 lezioni per la durata di mezz'ora, nella terza, quarta e quinta elementare, alla presenza. dell'insegnante della classe, durante l'orario scolastico». Lo Stato non si riserva nevpurc ln nomina e il con– troJlo dell'opera di questi sacerdoti, che hanno ]ihcro accesso ne11ascuola. Nel frauempo il decreto legislati– vo laogotenenzinle del 24, V, 1945 aveva apportato una profonda modi– ficazione di stnittura ai -programmi dl insegnamento delle scuole ele. mentari. La religione era posta in 5tretto rapporto con la « formazio– ne di una pcrsonnli1à consapevole)), con la (< preparazione alJa vita poli– tica )) 1 con una nuova sensibilità ccverso i problemi sociali in gene– re » e, 1:.erla prima volta, si prescri– veva di insegnare al fanciullo la pre. ghiera u pregando con lui ». In que– sta concezione dell'unitii dell'inse– gnamento la religione non è più se– parabile dagli altri aspetti dell'ope– ra educativa e non può piì1 essere considerala sohanto come un inse. gnamento. Le stesse esenzioni dalle
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