Volontà - anno IX - n.10-11 - 1 maggio 1956
l'nltima classe, allo spirito che ani– ma l'opera religiosa di Alessandro Manzoni. Amore e timore filiale, non servile terrore; iJ senso del di– vino e della provvidenza sia acceso nei cuori sopratutto alla contempla– zione deU'annonia delle cose e della vita llllorale, non tanto defin"ita per aforismi e per regole, quanto rap– presentata in grandi o umili figure di credenti (si pensi al cardinal Fe– derigo e a Lucia))). iPrescrizioni trop– po sottili per non prestarsi a facili fraintendimenti, Di qui lo sforzo di Giuseppe Lombardo Radice per ren– dere immune da ogni dogmatismo un insegnamento cui si voleva con– servare un carattere di universalità e di poesia: la breve preghiera, le letture « celebranti eroi e martiri della fode e apostoli del bene », i cenni ,storici << concernenti Ja civiltà in quanto informata alla fede deb– bono - scriveva - essere sempre così fatti che ogni animo serio debba incl~inarsi, riconoscendoli di alto cd universale valore educativo, qualun– que sia Ja particolare credenza o il particolare punto di vista dei non cattolici, che si valgono, come è di. ritto •di tutti i cittadini, del1e pub– bliche scuole ». (Lezioni di didatti– ca, Sandron, 1936). Ma la stessa di(– ficoltà ,di assegnare dei confini .a questo idealismo religioso doveva es– sere fonte di equivoci e di successive involuzioni in senso dogmatico e confessionale. Il Testo Unico del 1928 reca poi una norma (art. 27} che dovrebbe far salvo il diritto alla libertà di co– scienza: « Sono esentati d.all'istru. zione religiosa nella scuola i fanciul– li i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente». Ma la limitazione implicita in quella di- chiarazione « di volervi provvedere personalmente )) snatura il diritto di libertà di coscienza che può dirsi ta– le solo se riconosciuto e rispettato nella sua pienezza, senza che sia con– dizionato da alcuna dichiarazione in questo o quel senso. Il Hegolamen. to Generale dei ,servizi dell'istruzio. ne elementare (1928), nel ribadire l'assurda limiLazione, ne .accentua l'aspetto inquisitorio e reca grave offesa alla stessa libertà di coscienza là dove prescrive l'apposizione di un marchio ufficiale sui certificati di studio del ragazzo il cui padre ha preferito che egli non irequentasse le lezioni di religione. « I genitori o gli esercenti la patria potestà che ,a norma dell'art. 27 ultimo comma <lei T. U. intendono provvedere di– rettamente all'istruzione religiosa dei loro fanciulli sono tenuti a farne di– chiarazione scritta al direttore didat– tico indicando in che modo vi prov– vederanno. Il direttore -didattico au– torizza l'alunno ad assentarsi duran– te il tempo riservato all'insegnamen– to religioso e tiene conto delle di– chiarazioni ricevute per Je annota– zioni che devono figurare nei certifi– cati di studio » (art. 112). Queste disposizioni di carattere odioso non sono state mai espres.samente abro– gate: si trovano riprodotte nei ma. nuali di legislazione scolastica, in– sieme ad una norma successiva che dovrebbe ritenersi sostitutiva di tut– te le precedenti. Essa è contenuta nel R. D. 28, 11, 1930, emanato in applicazione della legge sui culti ammessi: e< I genitori o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione re– ligiosa nelle pubbliche scuole, deb– bono farne apposita dichiarazione scritta al c'1po dell'istituto all'inizio 577
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