Volontà - anno IX - n.10-11 - 1 maggio 1956
In Italia non vige il principio del– la laicità della scuola, ma non vige neppure quello della confessiona1ità dello Stato. La libertà di pensiero, di religione e di insegnamento è ga• rantita .dalla 'l(:ostituz)ione (artt.3, 19, 33) a tutti i cittadini indistinta. mente. È ben vero che il Concorda– to fra Stato e Chiesa, stipulato nel 1929, contempla che nelle scuole e– lementari e medie .si dia l'insegna– mento della religione cattolica, ma la legge italiana nel fissare o ne] mu– tare le modalitì, di applicazione del Concordato, che è anteriore alla Co– stituzione della Repubblica, non può violare i principi da questa sanciti senza incorrere nel vizio dj incosti– tuzionalità. Il Concordato è infotli mantenuto in vigore in virtù di un altro articolo della Costituzione me– desima (art. 7), il quale dice che quel patto può essere eventualmente modificalo senza che la Costituzione resti scalfita. Sono dunque i princi– pi fondamentali della Costituzione che danno il criterio d.i interpreta– zione del Concordato e fissano i li– miti entro i quali possono essere ap– plicati gli impegni concord,atari. L'espressione che il Concordato ha mutuato dai programmi Gentile del ]923, << Pltalia considera [ondamen– to• e coronamento de-11'istruzione pubblica l'insegnamento della Dot– trina cristiana secondo la forma rice– vuta dalla tradizione cattolica », de. v'f"..sscre dunque interpretata in mo– do che il godimento del diritto alla libertà di pcmiero, alla Jibertà reli– giosa e alla libertà d'insegnamento, garantito ai cittadini italiani dalla Costituzione, non sia in alcun modo diminuilo o compromesso. I nuovi programmi d'insegnamen– to per le scuole elementari, emanati 576 per mezzo di un decreto del Presi– dente della Repubblica il 14 giugno 19.55, sono i primi a vedere la luce dacchè è in vigore la Costituzione della Re,pubblica: i precedenti pro– grammi sono infatti del 1945. I nuo– vi programmi avrebbero dovuto ri– spettare ed accogliere i principi fon– damentali di libertà, posti a fonda– menlo della Carta costituzionale, e inquadrare entro quelle linee mae– stre la parte relativa agli impegni concordati: sono andati, invece, ol– tre i termini segnati dallo stesso Concordato e sono rimasti in debito verso la Costituzione. Per avere un quadro completo del– lo sviluppo legislativo -della materia, bisogna risalire alla ,situazione ante– riore al 1923. Per quasi mezzo seco. lo, dal 1877 (legge Copp;no) al 1923 la scuola elementare è stata in lta]ia una scuola laica, essendovi esclusa l'istruzione religiosa e impartita in suo Jnogo l'istruzione civica, col ti. tolo di << prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino ». Il pro. cesso dj cattolicizzazione comincia con i primi atti di governo del regi.– me fascista in aperta polemica con la tradizione liberale (la religione cattolica viene definita la « religio– ne dominante dello Stato )) 1 il croce– fisso viene ripristinato ne1le aule). I programmi Gentile, introducen– do l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari, lo tenevano però distinto dalle vere e proprie materie d'insegnamento, as. segnand.o ad esso due ore settimana– li, all'inizio delle lezioni in giorni non consecutivi. Le prescrizioni di– dauiche davano ali' elemento etico nelle lezioni di religione un posto preponderante: « L'insegnamento di religione si informi, dalla prima al-
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