Volontà - anno IX - n.9 - 1 marzo 1956

IMPUTATI ..del reato di cui agli arll. 110, 553 C.P., per avere, in concorso tra loro, i primi due scritto ed il terzo pubblicato, quale titolare della Casa Editrice ,((Editoriale Ethos>>, l'opuscolo « Controllo delle riascite », in Milano, nel 1954, incitando così pubblicamente a pratiche contro la procreazione. I primi due imputati, per lo stesso fatto, sono già stati dal Tribunale di Napoli giudicati con sentenza 8-3-50, divenuta irrevocabile il 9 aprile 1950, ed assolti pcrchè il [atto non costituisce reato. Nei loro confronti, quindi, deve dichiararsi non dover!i procedere perchè l'azione penale a mente dell'art. 90 C.P.P., non poteva essere esercitata. Per quanto concerne, il nuovo editore, Tassinari Giorgio, è invece d'uopo entrare nel merito. Il denunciante, paladino dei dogmi della Chiesa, non distingue tra norme religiose e giuridiche. La violazione deJl'art. 553 C.P., infatti, si ha alternativamente, o quando vi è pubblico incitamento a pratiche contro la procreazione, o pro– paganda a favore di esse. Nella specie nessuna delle due ipotesi ricone, in quanto la pubblicazione si limita a far conoscere i metodi più idonei a limitare la procreazione, non sollecitando il leuore a metterlo in atto. ln sostanza, lo spirito dell'opuscolo si può compendiare in questo concetto: « Se volete figli procreateli, se non li volete, i sistemi da usare sono que– sti >>. Il che non è incitamento, nè propaganda, ma, se si vuole, inse– gnamento. conforme richiesta del P.M. V. l'art. 395 C.P.C. P. Q. M. DICHIARA 1) n.d.p. contro Zaccaria Cesare e Caleffi Giovanna perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per essere stati gli imputati già assolti dallo stesso reato con sentenza irrevocabile; 2) n.d.p. contro Tassinari Giorgio perchè il fatto ascrittogli non co– stituisce reato. Milano, 8 agosto 1955. JL CANCELLIERE f. to Provenzano ·s16 IL GIUDICE ISTRUTTOl{E F.to Dr. Secchi

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