Volontà - anno VII - n.6-7 - 15 settembre 1953

ostacolo alla loro libertà personale che non sia giustificato dall'interesse generale i e concliviclono la convin– zione clic la morale borghese non ha piÌI ragione di essere al giorno d'og– gi. Brevemente, credono, con piìt o meno chiarc,:za, che l'individuo ha il diritto di dis1lorre della propria per– sona t· che la !)rima misura da pren• dere per arrivarvi è l'abolizione di ogni co~trizionc. I Soviet 1 l'hanno dtt molto tempo ridotta a zero quesla speranza co– mune :illa maggior parte degli intel– lettuali. fofotti, dal 1930 circa, la loro 1wli1ica evolve sempre più in un senso Ol)J)OStoall'ideale rivolu– zionario. Ma si sono sforzati di dissi– mulare questi cambiamenti dietro lo schermo di una propagancla che, O• gn i v~lta che una nuova misura en~ 1ravn in vigore, glorificava quegli stessi principi che si disponevano a tradire. Cercavano di conservare alfa Rivoluzione il suo carnttcrc progres– sista, pur prendendo delle decisioni che lo contradicc,,ano completamen– te. La logica paradossale di questa nrnnovra ha loro pcnnesso di dare il cambio a molta gente sincera. Un breve esame elci testi legislati– vi che regolano il matrimonio nel– l'U.R.S.S. sarà sufficiente a mostrare le rnppe di <1uesto viaggio all'indie– tro. Abolizione del passato Nei 1>rimi tem1,i tlelJa Repubb]ica sovietica, nel clicembre 1917, furo– no f)roruulgate due leggi sul mntri– monio: 1a prima facilitava il divor– zio; la seconda dichiarava illegali i 1 S' intende lo Stato cosidctto sovietico. (n.cl.r.). 360 matrimoni religiosi allo scopo di sot– trarre il matrimonio in generale al– l'influenza della Chiesa. La famiglia socialista dell'U.R.S.S. doveva a1>1>oggiarsi su queste due leg– gi. Quanto alla struttura stessa di questa famiglia, non c'era niente che la definisse chiaramente, e nessuna nuova 11onnt1<li condotta riguardan– ti le minzioni tra J'uomo e la donna era prcvisla per sostituire l'antico codice della morale borghese. Si pensava che l'essenziale era di so1>· primere le coercizioni esistenti. Que– sto atteggiamento era perfottamente conforme alle preoccupazioni mar.xi . ste relative alle <1uestioni economi– che. Era necessario che la famiglia cessasse cl i essere un agente di tra– smissione della r,roprietì,. Il resto, si credeva, era un affare prl\•ato. A– bolita la 1>roprictà privata dei mez– mi di produzione, stabi1ita l'ugua– :,;lianza dei sessi, soppressa l'influen– za dell.1 Chiesa, si lasciava all11 « su– pcrslruttnra ideologica » ogni latitu– dine per svilupparsi da sola. Il decreto del 1917, modificato nel 1918 da una Riunione llel quinto Co1nita10 Esecutivo Centrale, libera– va il malrimonio da ogni restrizione in materia di tutela, di religione o tli gerarchia sociale. L'autorizzazio– ne 1>atcrna non era più richiesta e l'età minima era fissata a 18 anni l)er i maschi e a 16 per Je femmine (età che Cu riJ)Ortata a 18 anni per i due sessi dal codice del 1926). Nessuna differenza esisteva tra figli legittimi ed illegittimi. L'uguaglianza completa fu stabi– lita fra i due sessi. I genitori e'S('r– citavano congiuntamente ]a loro au– torità, cd in caso di disaccordo, la clecisione era presa - con il loro aiuto - dai tribunali locali. Nessu-

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