Volontà - anno VI - n.7 - 30 giugno 1952
scuole "' come parte di una soc1eta ordinata. P('rciò <111andosi tratta di affidare incaric1li « lo stato ha tutto il diritto di indagare sul.le compa• gnie del candidato •· La libertà di scelta del candidato, posto <li fronte all'alternativa tra le 8ue convinzioni e l'impiego non è af– fauo menomata; non lo è nemmeno la sna liherti1 di parola e di riunione. • se non nel senso indiretto che ad ogni scelta è inerente una limita– ,;ione ». Ma è ben chiaro che questa limitazione. nata dalla scelta operata dal cancli<lato e non da altri che lui, • non i· tale che lo stato non possa im1)orla nell'f'sercizio del suo pote– TI' (1w/ic,• pou'f'r), per 1no1eggere la scuola dalll' proranazioni (pollu. tin11.s) e i·onst"gucntemcnle llcr difen– dere la sua Slf'ssa esistenza •· Dalla sentf'nza di maggioranza si può concludere dunque che: rr) - lo stato è un datore di la– voro e f'Omr tale può fissare delle ('On<lizioni; b) - che se l'insegnante non gradisc:t' <1ueste condizioni può ri– volgersi ahrm·e. 8"nza "he questo com1)or1i una menomazione delle ime liberti,; e) - che ciò che gli insegnanli pensano. "redono. dicono. - anche ee si traua di dottrine tendenli a rovesciare il governo con la "iolen– z:a - non è in sè un delitto. ma di– venta però incompatibile con la po– ai.zione cli insegnante incaricato: d) - che lo s1ato, impedendo che queste dottrine s.i infiltrino nel– Je scuole non difende tanto un con– ceno di moralità 1 la psicologia degli alunni e In loro liber_ti1 men1a]e, c111antose slesso; e) - che anche. la condotta e le "om,,a~nie ,,assale clell\:samioalo J94 llossono essere assunte come prove a suo carico. L'opinione della minoranza AIla sentenza dei sei giudici si ("Onlrappone quella degli altri tre, Frunkfurter, Black, Doug]as. Redat– ta dal Giudice Frankfurter, essa si haaa sulla convinzione che il caso in esame non presenta maleria suf– ficiente per una decisione da parte df>lla Corte Suprema. La storia del. la Corte, dice la sentenza, insegna ad « evitare sentenze costituzionali su questioni estratte o semplicemen– tt> specnla1ive » e ad allenersi alle conseguenze pratiche prodotte da u– na legge. Nicnle questione di 1)rin– <'ipi insomma. ma giudizio su casi che presentino offese sostanziali ed 1·tTcttin ai c1iritli costituzionali di ciuadini ad opera di una legge qual– siasi. e quando sia possibile dimo– strare con dati di fano alla mano che veramenle c1uella legge è con– traria agli inleressi legali dei cill..t• <lini a lermini della Costituzione sta- 1unitense. Nel caso in questione. invece. Sf'· condo i Ire giudici, <1uesti presuppo– sti mancano. Tra i querelanti alcuni avevano protcslato contro la legge Feinberg dichiarando che essi erano contribuenti e che - secondo una legge deJJo slalo di ~ew York - nevuno il diritto di sindacare l'uso dei tondi provenienti dalle loro im– poste; la legge Feinberg, a loro pa– rere. prevedeva un uso di quesli fon– di - per organizzare il sislema di informazioni e di indagine - che essi non trovavano conforme ai lo– ro interessi. Questa obiezione è eia scartarsi, dicono i giudici. perchè 11. i querelanti non hanno tentato di dimostrare che que1te spese sono aJi.
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