Volontà - anno VI - n.4 - 29 febbraio 1952

luale ordinamento sociale, contro tuuo 1> lutti clw si OfJpongorio allo svolgimento delle idee rivoluziona– rie ed lilla completa at.tua:.ionc del nostro programma l1narchico comu– nista. e) Adnnpiere scrupolosllm.cnte -agli in.cllrichi cl1e gli vengono affida– ti mtmtl'nemlo il segreto co1t tutti, non par/mulo mlii sia in pt,bblico che in privt1to cli cose e e/egli uomi– ni ddl' Associazione. d) Occorrendo dover proporre nuovi soci, i proponenti debbono es– sere ben sicuri ,che i loro propost:i siano degni di f(tr parte della Fede– rnzionP sia. dal punto di vistn della ,convinzi<me com<>eia qU€llo delle at1.itudit1i fisiche e morali. e) Astenersi in seno dell'Asso– •CÌazionc Pd anchP fu.ori se è possi– bile, da qut1lunque qui.stUme r>erso– ,rale fm compagni. dovendo l'Asso– ciaziorie occuparsi seriament.e dei nwzzi per raggiungere il fine. DISPOSIZIONI PENALI Art. 21 • / ~oci che per questioni perso,wli. od altre ponessero inciam– po al libero svolgimento dell'Asso– cia=iom• saranno espulsi ponendoli alle stesse condizioni di chi si riti– rti da/l.'Associazio11e come ni'll'arti– colo 18. Art. 22 - Il socio, segretario, cas– siere e rappresentante che si mostri inferion• all' incarico accettato sarà dimesso (folltt carica. Art. 23 - Chiunque per debolezza cli mente o di cuore o per malvagi– tà reciterà danno all'Associazione sarà p"ssibile di vari punizioni a se– conda ch•i casi, dalla sospensione alla morte. Art. 24 - Il traditore e la spia so- 110 puniti colfo morte. A rl. 25 - Quelli clu> r,vrmmo con– tribuito ti ftlr entrare nel seno della Feclera:.ione una spia, se riconosciu– lo aver essi ugito in buona fede, sa– rmuw passibili della sospensione, se in ,,w/a fec/e subiranno la parte dei tmclit.ori. Art. 26 • /.,e• sentenzi' sc1r<1111w pro• tu11u·iate, dopo occurato esame, da un Tribunale composw di soci elet• ti, in tal caso, uno per gruppo. Art. 27 - I membri tli rm gruppo devono tenere occulto a quelli de– gli altri gruppi il nome del loro C• letto o membro del t.ribmwle. Art. 28 • / componenti. del Tribu- 1mle devo,w m,mtenere occulto a tut.– ti In senten=ll e tut.to IJlllllllO riguar– da il 1'ribwrnle medesimo dovendo questo essere mistero per tutti, soci o no. Art. 29 • Ad eseguir(• serrtcnze ca– pitali sarà pure dal Tribunale, da estrarsi a sorte fra di loro, indicata ili pf'rsona. Toccmulo ad un membro che fJCr ragioni imperiose non potrà mPtterla acl (•ffelto, dovrà ricorrere ad uno clic uppart.engn ul gruppo Messo. Art. 30 - Fra i generi di morte da t1pplic,1rsi è 11referibile quella per mez:.o ciel pugnale, eccctt.uati i casi in cui rendn,dosi molto difficile que– sto mezzo, sarti adotwto altro espP– die11te differente. Art. 31 - Cli eletti del Tribunali' ad eseguire la se11te11::a so,w in do• vf're di uccetlltre senza alt.ro il man– dato e nessuno può rifiutarsi dall'ap dempimPnto li tale dovere senza ra. gimte molto grave e tale da recare intoppo all'esecuzione. Art. 32 • Le denuncie contro un socio od altri devono essere rivolte 217

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