Volontà - anno VI - n.4 - 29 febbraio 1952

va si mettono a punto i doveri e i diritti degli aderenti, chiarendo, con .una meticolosità pedantesca, quali siano anche le disposizioni penali contro gli inadempienti e i tradito– ri. È qui che sopratutto si sente 1a mentalitù Carbonara predominare m1corn. Ma come avremo occasione <li vedere pili innanzi essa però an– drit modificandosi poco a poco per as"'tunere uno spirito e metodi mol– to f)ÌÙ larghi e sopratutto più liber– .tari. Ma Corse gli estensori del d0- .clUncnto non focero allro, ahneno in alcune parli, - quello riguardante il funzionamento interno della Fe– derazione, - che copiare uno Sta– tuto di qualche « vendita >> Carbona– ra o di qualche (<Loggia Massonica». Ecco il documento: STATUTO REGOI.A,.l\11-:NTO 01-:1 GRUPPI Ai'\'ARCHICI DI CARIIAU\ - COSTITUZIONE • PRINCIPI E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE Ari. 1 - /u data 11 giugno 1883, si è cost.iwito in Carrara wia Associa– zio,w segreta, in Gruppi, che porta per titolo: <e Federazione dei Grup– pi Anarchici rivoluzionari >>. Art, 2 - 1 Principi a cui s'infor– ma. detta Federazione sono sempre quelli. contenuti negli Statuti Gene– rali dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, approvati all'ultimo Congresso di Londra. Art. 3 • Lo scopo dell'Assoc.iazio- 1,e è la riorgani::azione delle forze rivolu=ionarie della regione Toscana e la propaganda con mezzi rivolu– zionari per la rivoluzio,ie sociale. Art. 4 • Il numero dei Gruppi di cui com.ponesi la Federazion.e è il- 1imitato. Ciascun gruppo non potrà essere composto da più di 9 membri. Art. 5 - Ogni gruppo elegge un rappresentante che funziona da se– greu,rio o da Cflssiere. Art. 6 - I rappresentanti di ogni gruppo si adwu•rarmo ordinariamen– te il 1° e il 15 di ogni mese; avran• no luogo adwum:e straordinarie o– gni volta che il S<tgretario Federale lo creda neccssurio e quando uno o più rttppresentanti ,w facciano ri– chiesta. Dette adunan:e, sia. ordinarie che straordinarie, sono sempre indette dal Segretario Federale ed è allo stesso che devono dirigersi le do• mande per convocflre l'assemblea dei rappresentanti. J\rl. 7 - I Gruppi, si adunano se– paratttment.e llille le volte che han– no da trauare <Juist,ionidi materia int.erna e generale. Le, Convocazione del gruppo è fat.– ta dal suo rappresent<mtc. Art. 8 - Dal 1° lunecf1,del mese di semwio e luglio, il Segretario Fede– rale farà la rehr:.iorw della sua ge• stio,ie ed il Cassiere presenterà il rendiconto fmanziario. • Nel l"' lunedì di aprile ed ottobre hanno luogo le elezioni del Segre• torio e del Cassiere. Art. 9 - 1 rappresentanti sono e– letti nelle adunan;;c particolari dei gruppi che saranno fatti nel mese di aprile ed ottobre. Cfoscun rap– preselllantc commriclierà al Segreta– rio Federale il nome del 11uov-0elet• to dal suo gruppo. Art. 10 - 7'anto il segretario che il cassiere ed i rappresc•ntmiti pos– sono essere rieletti. Art. 11 • Le ele:.ioni devono esse– re /art.e a scrutinio segreto e nessu– no sarà proclamato elet.to se non ot– tiene almeno i due terzi dei vot.i. 215

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