Volontà - anno V - n.11 - 31 agosto 1950

<.:aralteri differenzi11li tra beatemmia e ,•ilipendio Se•ad intt"'grarc la figura dcdit1uo– sa df"I \'ilipcnclio della religione del– lo Stato non fosse indispensabile il dolo s1,ccifico, non si giustifichereb– be l'ari. 724 del Codice P"nale eh,• ,,unisci' ogni espressione inginriosu clirctla contro la religione dello Stato. La bestemmia rncchiude in sè tut– ti gli clé"mcnti materiali t'(I oggetti– vi ch•l \•ilipcndio, nrn da questo si difft•n•nzia per l'intenzione: nel vi– lipendio dcll11 religione dello Stato (ari. 402) il soggelto segue una ti,,. terminala c·ondotta con l'inlenzione specific:1tarnente dirctla ad offende– re, ad ohragiiarc, a vilipender" la religione dello Stato. N,•lla bf'Sh'nt• mia. invf"c•,·. l'autore del reato, 1mr pronunciando una f'Spressionc in~iu– riosa awnte in sè tutti gli clementi materiali ed oggettivi del ,•ilipendio, uon è animato dall'intenzione di vi. tir,enderc la religione.dello Stato nel– la sua essenza, nelle sue dh·init:,, nei suoi 8imboli, nei suoi dogmi. Se per la 111mibili1à del ,•ilipcndio dcllu religione <lcllo Stato fos...1:0 ri. chiesto soltanto il dolo generico, in ogni bestemmia, così come in ogni espressione ingiuriosa rivolta contro la religione dello Stato, dovrebbe ne– cessariamente ravvisarsi il reato di cui all'art. 402 C.P., in quanto, og– gettivamente, nulla pii1 della bestem– mia arreca offesa, e <1uindi \'ilipen– dio alla religione. La nuova intcrpetrazione delle oorine Anche quando il fascismo face,•a all'amore con il prete, CJUesto indi. rizzo era costantemente seguito dal. 582 la S111)rf'maCorte di Cassa?.ionc. Og– gi, invece. tli fronte alrapprcnsione <·he a, 1 cva suscilato in alcuni mubie11- 1i l'esercizio dcli,, )ibert:t di diS<'US• sionc in malcria religiosa. nonos1an- 1e l'arl. 21 della Cos1ituzionf" italia. n:i ri('onosca ti lutti i <'ittudini « il diritto di mu11i/(•stare liberm11t•t1tt•il 11ro11ri(J1w11.~if•rucou la parofo. con lo scriuo, o con ogni (lflro uwz:.o di discm,$io,w )1. si {" c·<-n·uto. da O;:!ni ,,arie, rii correre ai ripari. E la Su. prema Corte, è doloroso 1111r1ro1•po doverlo constatare, si è facilmente uniformala al nuO\'O clima politico eh<- si è venulo a creare in halin. lnfalli, pure affermando che la leg– k\J' P"nale non può essere intcqmJ- 1:ita c·on mutc,,oli criteri lratti dal 1>nrticolare clinrn poli1ico•8o•·ialc del tempo in cui deve essere a1lplicat:1 (si w•(la la sentenza pronunciata re– centemenlc nei confronti del 110.stro compagno Cumillo Porrcca), ha fis– sato rccent<-mcntc il IHincipio che nel renio di ,,iii1)endio dcllu religio– ne d<·llo Stato il dolo rif•hicsto è <111<-llo generico. Con senten7.a 10 gennaio 1950, che è staia in1egrahucn1c 1)Ubbl.icata in una delle pili uutorc"oli ri,·istc di diritto penale che si stampano in J. talia. IAt Ciw;ti=ill Pcm,lc di Ronia con un commento s(avorevole, fa Su– prema Cori" di Cassazione rav,,isò gli estremi del vilipendio delln reli– gione dello Stato nel fotto dell'ope– raio anarchico Mario Corti che, il 16 11prile )948, due giorni prima delle elezioni politiche, ave,,a affis. so in Vie1ri sul Mare (Salerno) un manifeslino di propaganda politica del seguente tenore: (I Abbiamo 1111 nemico che ci pl>rseguita rfolln culla (1/fo barn, clic ancora l'rima di m•• srerc ci predispone n pe11s11re in uu

RkJQdWJsaXNoZXIy