Vita Nova - anno III - n. 8 - agosto 1927

su Roma : era quello di una serie di organizzazioni che lottavano fra di loro nello stesso campo; fra gli operai agricoli vi erano le leghe bianche, le leghe rosse, le leghe gialle e, naturalmente, i vari organizzatori di queste leghe cercavano ciascuno di tirare l'acqua al proprio mulino e anzichè perseguire lo scopo di raggiungere un determinato patto di lavoro equo per le due parti in modo che rappresentasse il vantaggio delr economia nazionale e nello stesso tempo il vantaggio delle classi produttrici, essi molto spesso seminavano zizzania, eccitavano disordini per crearsi dei meriti verso i loro rappresentati, per aumentare il numero dei loro organizzati. Questo è quanto avveniva negli anni 191913 commissione presidenziale per le riforme legislative, è la via che è veramente la più giusta ed opportuna. L'articolo 4 dice: « nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori della produzione mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione ». Questa è la formula nella quale sono acutamente riuniti tutti · i requisiti che il contratto collettivo di lavoro deve avere secondo il pensiero dello stato fascista. Requisiti, che lo stato richiede perchè l'estensione del contratto collettivo del lavoro è il mezzo più efficace a prevenire i conflitti e ad eliminare le difficoltà fra le classi lavoratrici e i datori di lavoro. Questo principio, della necessaria estensione del contratto collettivo è formulato dall'art. 11 della Carta del Lavoro ove si dice : « Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare mediante contratti collettivi i rapporti di lavoro fra le ~a1920 e anche nell'epoca precedente la guerra, e non ho bisogno di dimostrarvi che ciò era dannosissimo per l'economia nazionale e per lo Stato. Ecco perchè nella Carta del Lavoro e già nella legge del 2 Aprile 1926, dopo ponderata elaborazione si era arrivati a questa risoluzione, di dare ali' associazione legalmente riconosciuta il diritto di rappresentanza della sua categoria. Dobbiamo ricordare anche un'altra ragione. Quando c'erano varie organizza1.ioni che inquadravano i lavoratori e non ve n'era fra esse una che ·avesse la rappresentanza di tutti coloro che appartenevano a quella categoria, fossero o non fossero inscritti, com'è sfabilito dalla legge attµale, avveniva che i datori di lavoro non si inscrivevano per sfuggire alle norme stabilite dalle organizzazioni e potevano così sfruttare i lavoratori come credevano. ' tegorie ·di datori di lavoro e di lavoratori che rappresentano ». Lo stato fascista vuole inoltre che i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori siano fissati nel modo più equo per togliere i germi delle lotte e impedire quei disordini che possono danneggiare la produzione, e anche per questo motivo è naturale che lo stato desideri che i con tratti collettivi di lavoro siano determinati dalle organizzazioni che. esso legalmente riconosce e che hanno regolari rapporti coi suoi appositi organi (cioè con le cor- - porazioni e col relativ~ ministero) e potere così constatare se esse corrispondono dal punto di vista della politica comune ali•interesse generale pubblico che lo stato rappresenta. Ecco i vari motivi che si possono addurre per giustificare questa norma. Il quadro che abbiamo innanzi a noi in questi ultimi anni dimostra che la via prescelta dal governo e alla quale è pervenuto, -dopo lunghe e aravi discussioni seguite fra l'altro, anche nella Biblioteca ino Bia o In questo campo dei contratti di lavoro la Carta del Lavoro ha voluto anche fissare alcuni principi che hanno grande importanza per il regolamento nel rapporto fra datori di lavoro ·e lavoratori. Noi vediamo infatti che essa detta delle norme per evitare che nei cottimi i lavoratori vengano troppo aggravati e stabilisce che « l'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della magistratura garantiscano la corrispondenza. del salario alle esigenze della v;ta, alle possibilità della produzione, al rendimento del lavoro ». Il comma seguente dello stesso art. Xli è della più alta importanza e risponde al criterio generale della Carta che limita l'intervento statale in materia economica ; esso dice infatti che « la determinazione del salario è sottratta a quaÌsiasi norma generale e affidata ali' accordo delle parti ». Un importante vantaggio assicurato ai lavoratori è quello sancito dall'art. XVI, il quale stabilisce un periodo di riposo annuale ai lavoratori che da un anno almeno siano stati assunti neIl'azienda ; vediamo infine che viene regolato il problema dell'indennità di licenziamento. Tutti questi punti, ed altri ancora che ometto per non estendermi eccessivamente, si sono voluti introdurre appunto per formare una solida base che facilita la stipulazione dei contratti di

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