UNIVERSITÀ FASCISTA :::--~-'-------.,_..-.,.. _>..,.. rftri~-·-•..•__,_, -" ·-- 0 ment~re e regolare la produzione in modo da assicurare il benessere di tutti i cittadini. I principi sui quali si fonda l'ordinamento dato dal fascismo a questo problema si possono riassumere in questi : anzitutto lo stato non può permettere che il contrasto fra le varie classi, datori di lavoro e lavoratori, vada fino al punto da disorganizzare la produzione, di nuocere ali' econo- \ mia nazionale ; ·quindi esso deve intervenire e vigilare affinchè questi contrasti non abbiano a produrre un danno alla produzione e in questo modo ali' economia nazion a le. I datori di lavoro e i lavoratori sono per lo stato due forze che collaborano insieme al f enomèno della produzione, quindi li considera ambedue e cerca di fare in modo che l'uno non danneggi l'altro e che fra essi vi siano dei rapporti equitativi. Il lavoro intellettuale è considerato un fattore della maggiore importanza perchè costituisce l'elemento precipuo del miglioramento qualitativo della produzione. Tali sono i principi regolatori di tutto questo grande problema e noi li vedremo applicati con le varie norme, che determinano la posizione dello , · stato di fronte ai sindacati. Come poteva lo stato regolare questo grave problema dei rapporti suoi col movimento sindacale ? Lo stato fascista si tro-- vava di fronte al movimento sindacale derivato dal suo stesso seno, animato dai suoi stessi · principi, che diffondeva le sue stesse idee, quindi c'era la , possibilità che lo stato fascista scivolasse nel sindacalismo· di stato, vale a dire che i sindacati si tr~sformassero in organi burocratici statali; soluzione questa che ci avrebbe ricondotti un pò per volta a un di presso ai sistemi corporativi dell'antico regime, cioè alle corporazioni industriali e commerciali quali si eran ridotte nell'ultimo periodo della loro esi~tenza. Se non che lo stato fascista non scivolò per questo pendio; esso considerò che nel sindacalismo è necessaria una freschezza di iniziativa, uno spirito combattivo che non è consentaneo a degli organi burocratici, che è necessario che il sindacato rimanga libero nelle sue basi perchè possa più fa.. cilmente combattere e lottare per il miglioramento della condizione degli operai, per poter far riconoscere nel miglior modo possibile questi interessi dei suoi rappresentati. E diffatti noi troviamo nella Carta del Lavoro (dichiarazione lii) affermato questo principio, che « l'organizzazione sindacale o professionale è libera » ciò che significa in primo Biblioteca Gino Bianco luogo che essa non è assorbita dallo Stato : le organizzazioni, i sindacati troveranno nelle leggi statali dei limiti alle loro attività, saranno da queste determinate le condizioni mercè le quali possano avere la personalità giuridica e con questa la rappresentanza legale di determinate categorie di produttori, saranno definiti su tali leggi i rapporti fra le organizzazioni sindacali e gli organi all'uopo creati dallo Stato ; del rimanente lo Stato vuole che la vita dell'organizzazione sia libera, come è libera l'attività del cittadino nell'ambito delle leggi. . Se non chè, si potrà chiedere, se l'organizzazione è libera, quali sono i mezzi escogitati dalla carta del lavoro e dalle altre leggi e norme che regolano questa materia per impedire che si ricada nelle condizioni precedenti? Ecco la soluzione che la· legge dell'Aprile dell'anno scorso e la Carta del Lavoro hanno escogitato. L'articolo tre della Carta del Lavoro suona così: « l'organizzazione professionale o sindacale è libera, ma solo il sindacato legalrnente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori per cui è costituito, di tutelarne gl'interessi, di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatorii per tutti gli appartenenti alla catego- . ria » ecc. Come voi vedete la Carta del Lavoro dà soltanto a questa organizzazione legalmente riconosciuta la rappresentanza di tutti i produttori di quella determinata categoria, siano datori di lavoro o lavoratori: soltanto una tale organizzazione può quindi stipulare contratti collettivi che divengono per ciò stesso obbligatorii per tutti gli appartenenti alla categoria. La ragione di una tale norma è duplice. L'esperienza del passato ha troppo dimostrato quale formidabile potere risieda nei sindacati, perchè lo Stato non dovesse assicurarsi un modo di controllarne l'azione: una facoltà così grave come quella della rappresentanza complessiv l di tutti i lavoratori d1 una data categoria, il potere di concludere contratti collettivi valevoli per tutti non può esser accordato se non a Sindacati che offrano ogni garanzia di non servirsi dell'influenza immensa che essi per tali funzioni esercitano sulJe classi produttrici per scuotere lo stato, per disturbare I' andamento della produzione, la vita economica nazionale. Oltre a ciò ricordiamo lo spettacolo al quale noi assistevamo nell'epoca precedente la marcia
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