Vita Nova - anno III - n. 8 - agosto 1927

pro e contro furono attentamente vagliate. Anzitutto · - dobbiamo porre questa decisione nel quadro del nuovo ordinamento dello stato corporativo il quale è tracciato dalla legge 3 Aprile 1926 e più ancora dalla Cartà del Lavoro. Lo stato fascista si trova in condizioni diverse da quelle che si trovano gli altri stati : Rii altri stati avevano creato delle pro- .fonde divisioni, un abisso fra le classi lavoratrici, fra l'elemento produzione e lo stato, non vi era contatto fra queste forze e lo stato perchè mancavano gli organi di collegamento. La mancanza di un ordinamento delle forze e~onomiche è particolarmente stato deplorato, in Francia, da alcuni giuristi a proposito della legge del 1892. Le difficoltà si presentano ad esempio, quando la legge stabilisce che la commissione arbitrale deve essere formata dai mandatari delle p~rti ; si domanda allora chi darà il mandato specialmente da parte deg~i 21 sco sciopero faceva danni colossali al commercio --- britannico e minacciava d'affamare la popolazione. E perch,; questo? Per ~uell'atomismo, per quella disorganizzazione che ·esiste nel campo ecònomico in tutti gli stati civili di oggi. Effettivamente oggi lo ·stato italiano per mezzo dei sindacati regolati dalla legge, attraverso ali' organizzazione corporativa, ha costituito l'anello di congiuzior,e dell •organizzazione sindacale coll 'or-· ganizzazione dello stato, e così ha mezzo di poter influire sui datori di lavoro da una parte e sui lavoratori dall' altra, ha il mezzo di trovarsi a a contatto con essi, di essere informato dei loro bisogni, di dare alla magistratura gli elementi per poter giudicare. Infatti in una delle dichiarazioni della Carta del Lavoro. si tratta particolarmente questo problema. Questo è un. punto sancito dalla Carta- del Lavoro che. da alla magistratura la pos- · operai? Dovrà ogni operaio recarsi dal notaio per sibilità e la facilità di dare una sentenza fondata stendere un atto col quale dichiari a qual persona sulla giustizia, emanata con vera conoscenza di cau- • vuol conferire il mandato di sedere nella commissione ~ Ecco le difficoltà che derivan o dalla disorganizzazione I Il quadro sindacale che ci mostra la situazione italiana è ben diverso, oggi le parti hanno la loro . rappresentanza legale debitamente in base alla legge che regola i rapporti collet ... ti vi del lavoro e una simile difficoltà è rimossa. Ma poi v.i è da osservare un altro punto fondamentale. La decisione affidata alla magistratura . implica -necessariamente, nello Stato, la potenza di far rispettare la sentenza. È questa la base necessaria della giurisdizione ordinaria ed anche in questo caso, 1aregola non è diversa. Ora credete yoi che lo Stato organizzato come sono gli Stati democratici Europei, possa avere tale forza ? Noi abbiamo veduto che perfino -il governo inglese, il più potente forse dei governi del mondo, che sta alla testa di un impero nel quale il sole non tramonta mai, si è trovato impotente di fronte ai minatori, incapace di far cessare lo sciopero, d'indurre le parti a rimettere ad una commissione arbitrale le ·proprie controversie. Eppure, il gigante- · lioteca n neo - sa, e permette, ciò che è più importante, la formazione di quello stato d'animo nel popolo e nei cittadini che rende possibile che la sentenza sia universalmente rispettata. Questo punto è veramente importante ·poichè su questo consenso riposa l'ordine pubblico e la forza della legge : se per farla rispettare fosse sempre necessario · che ognu~o avessedietro le spalle un carabiniere, il potere dello stato sarebbe un fantasma pronto a svanire ad ogni istante. · Esist~ il vero ordine soltanto quando in ogni cittadino c•è il principio supremo; fondamentale, di rispettare la legge, c'è la possibilità della giurisdizione in quanto in- ogni cittadino è insito 'il prin:- cipio di rispettare la sentenza della giurisdizione. Nei tempi più antichi non esisteva una gi~- stizia e la vendetta privata era il solo mezzo col quale gli offesi rivendicavano il diritto. Venne il giorno, che a noi sembra lontanissimo, ma che forse non . lo è, se .noi consideriamo l'esistenza plurimillenaria dell'umanità, nel quale all'impero della vendetta 1 privata fu sostituito l'impero della l~gge, nel quale .. le persone che ricevettero un torto invee~ di risar- · cirsi il torto con la violenza ai sottomisero alla giu- '

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