Concetti deliicati come quelli sullo svolgimento del diritto, sul diritto obbiettivo e subbiettivo, suHa distinzione delle norme giuridiche da•lle norme religiose, morali, del costume, dei rapport,i del diritto con le altre ·scienze .sociali e politiche, sulle fonti del diritto, sulla efficacia della legge nelilo spazio e nel tempo sono esposti con impeccabile rigore scientifico e nello stesso tempo_ con una ch1 iarezza cristallina di forma, che sono del resto una delle doti principali del volume. È superfluo aggiungere che ne1 lla seconda parte si tiene esatto conto di tutte le leggi di carattere co·stituzionale pubblicate in questi ultimi anni, talchè essa potrebbe ·ben de- , finirsi il primo e più completo compendio di diritto cost,ituzionale fa- . sc1sta. . · Molto ben precisatQ, a proposito delle forme di governo, iii concetto di monarchia, che non si fa dipen- .dere dalla distinzione degli organi • Bi lioteca Gino • 1anc RECENSIONI costituz,ionali in primari e secondari (il capo del potere esecutivo sare·bbe un organo primario), ma che si riporta al significato proprio della parola, affermandosi che nella monarchia il supremo governo dello stato è nelle mani di una sola persona -fisica. E mentre per alcuni scrittori è elemento naturale della monarch1ia che il capo d-el potere esecutivo sia costituito da una sola persona fisica, ma non è elemento essenziale, (basta ricordar-e i due Re di Sparta) per i no·stri autori la conclusione è ben diversa poichè essi considerano le poliarchie (diarchie, triarchie, ecc.) come forme di governo poco comuni, affini, ma distinte dalle monarchie. Così mentre alcuni scrittori hanno aff-ermato la cessazione definitiva presso di noi del go,verno parlamentar-e e anzi hanno portato I' es~- gerazione fino ad accostare il nostro governo ad una forma di cancell.ie- . . . . ' . rato, 1 no,str1 auton p1u saviamente , 409 avvertono che contro la degenerazione del governo parlamentare ossia contro il parlamentarismo, si va delineando presso di noi un sisì:ema contrario (governo costituzionale puro) ; e infatti in una materia ch·e · fin qui fu regolata dalle consuetudini costituzionali le poche disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1925 N. 2263 non possono p~I ora autorizzare conclusioni più radica.Ii. Sar,ebbe stato desiderabile forse che gli egregi autori avessero -messo in maggiore evid-enza il rafforzamento del potere esecutivo e le rag.io che lo hanno determinato, ma a ciò provvederanno g'.insegnant1i, ai quali spetterà la s01ddisf azione e vorr,emmo dire -la gioia di illustrare e di far -viv,eren-ello spirito dei loro scolari queste pagine così ricche di pr,egi didattici ,e scientifici, quasi calde della passione con la quale gli auto1 ri debbono ~ssersi a,cc1nh alla nobile fatica. ERNESTO BARILLI ,
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