Vita Nova - anno III - n. 6 - giugno 1927

I UNIVERSITÀ FASCISTA può disporre ad arbitrio delle sue sostanze, vendere il proprio figlio, e in certi casi condannare a mo'rte la propria moglie ecc. Ma non ciò a noi preme rilevare, bensì lo spirito delle leggi che regolavano la famiglia : spirito che era rigidamente formalistico. In effetti quello che ha un rilievo assoluto per i Romani è l'espressione verbale della legge, che ha ìl potere di legare e di slegare. Questo formalismo, pur troppo abbiamo ereditato noi italiani, ma esso ha un pregio grandissimo, o una funziòne pedagogica di prim'ordine, che consiste nel fissare la volontà ad una norma immutabile, identica seco stessa. Questo concetto della legge come identità assoluta o obbiettività assoluta è facile trovarlo in tutta la legislazione, che forma il diritto privato e anch~ nel diritto pubblico, ed esso rimasé saldo anche quando più aspre fervevano le lotte fra patrizii e plebei. Le quali erano dovute aUe diverse interpretazioni dell'unico diritto, che sovrastava su tutte le menti e su tutti gl'individui. Ma il diritto privato dura fino all'età repubblicana, cioè fino a che il popolo romano si considera una nazione privilegiata, che ha il compito d'imporre la sua legge a tutti gli altri popoli. Più tardi esso sente il bisogno d'un diritto delle genti • I Biblioteca Gino Bi neo (jus gentium), che è il così detto diritto italico provinciale il quale corrode la primitiva costituzione romana, perchè sorge il diritto civile e si comincia a parlare d'un diritto naturale che « la natura insegnò a tutti gli animali ». Ma, in verità, è coli' età imperiale che si sviluppa un diritto pubblico che scuote dalle fondamenta il diritto privato. e precisamente quando la provincia viene sollevata al grado di capitale. In tal guisa il diritto privato diventa il diritto comune, cioè patrimonio ·di tutti, e quindi è costretto a semplificarsi, o universalizzarsi, ed a perfezionare la volontà ed il consenso. Allora si inizia la codificazione del diritto privato che fatta dapprima dai giuristi, è voluta dopo dagli stessi imperatori Teodosio ~ Giustiniano.· Questa codificazione obbedisce ali' esigenza dell' universalizzazione del diritto. Giacchè il diritto che si unifica e si semplifica perde le sue asprezze particolari e diventa universale. Ma nel diritto che diviene espressione universale comincia a disegnarsi il car~ttere della personalità umana. Questo è il punto più notevole, che bisogna cercare d'approfondire per comprendere adeguatamente l'originalità della politica romana. • ,

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