I Documenti della storia del Fascis·mo v Dello Stato Corporativo e della sua organizzazione . I. - La Nazione italiana è un ar- ~anismo avente fini, vita, mezzi di .azione superiori a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono•. È una unità morale, politica ed economica, che .si realizza integralr~i-entene'llo Stato Fa- . so1sta. II. - Il lavoro sotto tutte le ,sue forme intellettuali, tecniche e manuali è un dovere sociale. A questo .titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il co,mplesso della produzione è 11nitario dal punto ,di vista nazionale; i suoi obbie,ttivi sono unitari e si 1'iassumono nel benessere dei produttori e nello sviluppo della potenza nazionale. lii. - L'organizzazione professio- ·nale o sind·acale è libera. ·Ma solo .il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello .Stato ha il diritto di rappresentare -legalmente tutta la categoria di da- ;tori di lavoro o di lavoratori per cui ·è costituito ; di tutelarne di fronte allo Stato o alle altre associ,azioni professionali, gli interessi ; di stipulare contratti collettivi .di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, d.i ,imporre loro con- ·tri1butie di esercitare rispetto ad essi funzioni delegate di interesse pub- -b,Jico. IV. - N1el ,contratto collettivo di -lavoro trova la sua espressione concreta la ,solidal'lietà fra .i vélri fattor.i :della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei <latori di lavoro e dei lavoratori e Ja loro ,subordinazione agi~ interessi superiori della produzione. V. - La Magistratura del lavoro è l'organo con cui ,lo Stato interviene a regolare le controverisie del I ' La Carta. del Lavoro lavoro, sia ché vertano sull 'osservanza dei patti e delle altr,e norme esiistenti, sia ohe vertano sulla d-eterm,inazione di nuove condizioni del lavoro. VI. - Le associazioni prof essionali legalmente riconosciute, assicurano l 'ugu~glianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavorator,i, mante1ngono la disciplina deHa produzione •edel lavoro e ne promuovono il perfezionamento. · Le corporazioni costituiscono la organizzazione unitar,ia delle forze d.e1laproduzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. -In virtù d,i questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le co•rporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato. VII. - Lo Stato -corporativo considera la iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento. p,iù efficace e più utile del1 'interesse della Nazione. • L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa ·è responsabile dell' indir,izzo della produzione di fronte allo Stato. O.alla collaJboraz:iooe delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, imp,iegato ed operaio, è un coHaboratore attivo dell ':impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro eh-e ne ha la r-esponsabilità. VIII. - Le associazioni professionali d,i dator.i di lavoro hanno ob- ·bligo di ·promuover,e in tutti i ·modi l'aumento e .i.I ·perfezionamento d.ei prodotti e la riduzion,e ,dei costi. Le rappresentanze di coloro che e1sercitano una libera professione o una arte e le associazioni di pubblici dipendent,i conco1rrono alla tutela de- \ Biblioteca Gino s·a co / I .. gli interesssi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini dell 'ordi,namento . cor1 porab vo. IX. - L'intervento dello1 Stato nella produzione econom,ica h.a luogo soltanto quando manch,i o sia i,nsufficiente l'iniziativa privata o quando siano jn giuoco interessi politici ,dello. Stato. l,ale intervento può assumere la forma del controllo, d.ell 'incoraggiamento o della 1g-estione di,retta. X. - N-elle contro,versie collettive d.el lavoro J 'az,ione giudiziaria non può essere intentata se l'organo, corporativo non ha priima -esperito il te,ntativo d,i conciliazione. N,eUe controversie individuali concernenti l'interpretazione e :f 'applicazione dei contratti ,collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facQltà di interpone i loro uffici·;per la conciliazione. Il contratto collettivo di lavoro e le sue garanzie La competenza per tali controversi-e è devoluta alla Magistratura ordinairia con l'aggiunta d,i assessori designati .dalle associazioni prof essiornail:.i nteressate. Xl. - Le associazioni prof essionali hannoI' o.bbligo di regolare mediante contratti ,collettivi i rapporti di lavoro fra 'le categOlie di d·artori di lavoro e di lavoratori, che rappre1sentano. Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado sotto la guida e iiicontrollo delle organizzazioni c•entrali, salva la facoltà di sostituz1ione da parte del1' associaz:ione di grado superiore, nei c~si previsti dalla legge e dagli statut1. Ogni contratto collettivo di lavo-- •
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