; J ) - BOLOGNA ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 5 Ma. per saivaguardare gli_ interessi · generali dell'economia e dell'agricoltura furono introdotte delle clausole. Così riguardo al mandato Francese per la Siria e il Libano si ritenne indispensabile stabilir~ la punizione dei distruttori o danneggiatori d'antichità, il divieto· degli scavi non autoriz- .zati, l'ammissibilità di un•espropriazione . temporanea o perma~ente dei territori d'interesse storico ed archeologico. Provvedimenti affini saranno presi in riguardo al terreno archeologico della Mesopotamia. Questa gode piena autonomia, tuttavia il mandatario è tenuto a favorire le autonomie locali: da tale lato nessuna differenza dal mandato Palestinese. L'ingerenza dell'Inghilterra ci sembra quindi in minor grado che in Palestina perchè il Governo Britannico non darà consigli ed assistenza se non nei casi in cui· sarà richiesto e nei limiti dei rap- · porti internazionali in materia di finanza. Tale disposto è in armonia con il contenuto del parag. 4 art. 22. La Mesopotamia gode di una posizione privilegiata ; normalmente essa ha propri rappresentanti nominati dal Sovrano che ha la facoltà di accor- . dare l'exequatur ai Consoli. E• degno di rilievo poi che l'Inghilterra mentre non si è data punto pensiero di provvedere affinchè la Palestina avesse il posto nella Società delle Nazioni, allegando il motivo ~ell'incapacità, e trovandosi in ciò d' accordo con la Francia per la Siria, riguardo alla Mesopotamia assunse l'impegno formale d'interessarsi per la sua ammissione facendo capire che avrebbe in tal modo reso più proficuo e più spedito il compito richiesto dal mandato. La diversità di trattamento per la Mesopotamia trova la sua ragione di essere nella situazione diversa che dal lato• politico si era venuta formando anteriormente al Patto e che la Società non poteva annullare. ln tal modo mentre per la Mesopotamia e la Siria si riconosceva un'ampia autonomia, per la Palestina dati. gli impegni precedentemente assunti dall'Inghilterra, era necessario instaurare un•accordo che fosse quasi una specie di transazione tra i patti vecchi e nuovi. V ari scrittori tra i quali il Breschi e il V allini dopo avere e giustamente ammesso nei popoli soggetti al mandato A una costituzione Statale ravvisano quivi l'esistenza di un protettorato. Pertanto è pacifico il principio che il protettorato interna- ·, zionale è -ogni rapporto convenzionale in vi-rtù del .quale il protetto cede al protettore l'esercizio di • Bibliotec Bi /· una parte o di tutti i diritti della così detta Sovranità esteriore Nel caso nostro non si ha l'e- · sercizio di potere del mandatario in seguito ad accordo intervenuto col mandante « Stato tutelato » ma in base ad un rapporto fra il mandatario e la Società delle Nazioni. Si aggiunga inoltre che mentre il mandatario una volta intervenu .o il rappotto di protettorato_ esplica una attività .che è in nome e per conto del . mandante in questo caso viene esercitato in nome della Società. Ma il V allini indagatore sottile ci avverte che non vi è un tipo solo di protettorato poichè si dà anche il caso di un protettorato imposto. (1) Ma ha davvero consistenza quanto egli dice? Supponiamo per un momento che il V allini abbia ragione e vediamo le conseguenze. Se gli Stati possono imporre ad uno Stato una condizione Giuridica è chiaro che questa non rientra nel d~ritto Internazionale perchè a ·questi è riservata la sfera dei .rapporti liberamente compiuti tra le parti. Ed allora è giocoforza ammettere, nel caso citato dal Vàllini, · l'esistenza di un potere superiore allo Stato « l'U per ·stato » di fronte al quale il protetto apparirebbe subbietto di quell'ordine. Si avrebbe così ùna posizione dello Stato identica come soggetto all'individuo nell'ordinamento interno. Ma un protettorato così concepito non avrebbe pi.ùnatura internazionale perchè il diritto internazionale cesserebbe di esistere. N è si dica che l'istituto in · discorso avrebbe una speciale forma, perchè in tal caso non apparterrebbe più alla Società degli Stati, non rientrerebbe nell'ordine del Diritto internazionale ry- a di un ipotetico diritto statuale in grahde. P e~tanto accogliendo il principio del V allini, e degli altri che a lui si associano, si avrebbero conseguenze gravissime in quanto verrebbero scal-- zate e senza prova le basi della dottrina positiva del Diritto Internazionale. Su ciò basta. Oltre alla categoria A l'Art. 22 prevede altre due forme di mandato e in ambedue l'indipendenza del territorio del Popolo soggetto è taciuta. Da ciò è lecito pensare che il territorio del Mandato non rientri nella sfera del diritto .pubblico dello Stato Mandatario. Il tutore non ha qui il posto di un Consigliere che debba aiutare una Società di per sè già esistente (come nei mandati (I) Non è del tutto inutile rilevare che fino dal 1905 il Marahinotti nel suo « Saagio&UI Protettorato >> illustrò il tipo di Protettorato imposto• • - I
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