Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

I • .. 4 UNIVERSITÀ FASCISTA I vato e il Coloniale, riposa sul fatto che l'uno è revocabile, mentre l'altro è ·dato in perpetuo.- Non è corretto interpretare così l'Art. 22 poichè è certo che, il mandato, secondo il contenuto tassativo delle disposizioni, dovrà cessare quando sarà raggiunto lo scopo per il quale · è costituito e precisamente I quando si sarà posto il tutelato in condizioni tali da p(?tere governarsi da sè anche nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Il mutamento nelle condizioni di fatto dello Stato renderà vana ogni opera di protezione. Veniamo ora a8 esame specifico del mandato nel suo concreto regolamento. L'Art. 22 provvede a tre gradazioni di mandato che sono nominate, nel .linguaggio della Lega delle Nazioni, rispetti,, amente categoria A, B, C. Il primo capoverso di questo articolo parla di territòri la cui posizione autonoma deve essere limitata in grado minimo· dal mandato A. A questo gruppo di Società è riconosciuta • provvisoriamente l'esistenza come Nazioni indipendenti e sotto la condizione che i consigli e l'aiuto di una potenza mandataria dirigano la loro ammini-• . strazione fino al punto in cui saranno capaci di agire incdipendentemente. Si tratta di territori già appartenenti all'Impero Ottomano che per il malo governo aveva lasciato vari popoli dell'Asia liberi di abbandonarsi agli od1 di razza e di religione. Si· hanno così i Mandati dell'Inghilterra e della Francia e rispettivamente per la Palestina, la Mesopotamia, la Siria, e il Libano. Il Bilescki è del parere che questa Categoria formi la migliore pietra di paragone per l'idea di I mandato, in quanto si ha la medesima indipendenza compatibile con l' esigenze dell'Istituto ed è ridotto al minimo grado l'interesse della potenza mandataria ; nel · mentre sussiste la massima cura per il compito comune. A noi pare che l'idea del mandato appaia quivi più chiara in quanto meglio che negli altri tipi emerge il lato della transitorietà e provvisorietà che costituisce una delle caratteristiche del rapporto in qualsivoglia ordinamento giuridico. E' di particol9-re rilievo il fatto che è prevista una cittadinànza Palestinese e con ciò si dice si ha ·il concetto di uno Stato Sovrano. Qui precisamente è il caso di.-parlare di una pot~stà d'Impero che il Governo locale esercita sui sudditi sufficiente per realizzare il concetto di Stato. Ne deriva come conseguenza che pei manBiblioteca Gino Bi ,neo 1 \ dati A non si avrebbero mai dei ribelli, ma dei belligeranti nel caso di una guerra mossa da essi allo Stato mandatario, ciò in grazia anche in limitatissima ingerenza dello Stato Mandatario. L'Unità politica dello Stato tutelato deve essere rispettata altrimenti vi sarebbe abuso di attribuzioni poste nel mandato. Sarebbe qui il caso di stabilire se il moto eventuale fosse la conseguenza di · una provocazione di uno Stato Mandata~io e s~etterebbe alla Società il compito di fissare la relativa responsabilità e di provvedere in merito. Si tratterà quindi di decidere di volta in volta tenendo presente i limiti del mandato e le esigenze delle popolazioni ad esso soggette .. Si disse che il compito stabilito dal Patto di guidare i P9poli verso il benessere e lo sviluppo è un po' vago ma in realtà, se pur vi è ancora qualche difetto, sussiste tuttavia in particolare per · i mandati A un complesso organico e ben definito di norma. Così « il mandatario garantirà a tutti la più completa libertà di coscienza e di libero esercizio di tutte le forme di culto compatibili con l'ordine pubblico e di buoni costumi » e per quanto riguarda la Palestina « non vi sarà alcuna differenza di trattamento tra gli abitanti di essa per differenza di razza, religione o lingua » e si aggiunge : « 11 mandatario dovrà assicurare in Palestina quale controllo delle Istituzioni religiose e di beneficenza di ogni confessione che può essere richiesto per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la buona amministrazione. » « Inoltre il mandatario garantisce la comunità contro ogni perdita o locazione della totalità ovvero di parte dei suoi territori e contro lo stabilimento di qualsiasi controllo di uno stato Straniero ». La garanzia si estende anche alla difesa militare. E nel mandato per la Palestina, dice il V allini, si attÌ·ibuisce all'amministrazione la facoltà di organizzare con reclutamento volontario le forze necessarie al mantènimento della pace e alla · difesa del Paese sotto il controllo dello Stato Man- . datario ». Qui si fa un'eccezione ammettendo che lo Stato mandatario possa avere forze proprie. · Altra disposizione vieta che la potenza mandataria riservi a sè stessa e ai suoi membri lo sfruttamento abusivo delle ricchezze naturali del territorio soggetto a mandato. Ciò è in armonia a quanto gli Stati Uniti avevano più volte raccomandato e trovando su questo punto il consenso dell'Assemblea de la Società delle Nazioni .. il'

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