Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

• I ... ' . ' 162 I del consorzio è soggetto ali' approvazione del pre .. fetto o della deputa_zione provinciale, quando lo Stato o la provincia concorrano nélle spese. Sono soggetti a contributo a favore _del consorzio tutti i beni imrµobili, di qualunque specie, compresi nel perimetro del consorzio stesso, anche se esenti da imposta fondiaria ed anche se di pertinenza non di privati, ma di enti pubblici. La misura dell'imposta prediale serve di _base al ri- · parto dei contributi salve le consuetudini e le convenzioni speciali e salvi gli effetti della diversa tangente in base a cui deve farsi il reparto, a seconda che i diversi fondi risentano utile diretto, presente o futuro, dal servizio, cui attende il con- • sorz10. Per i' beni esenti da imposta fondiaria, il valore imponibile è• determinato .dall'amministrazione del consorzio, e, in caso di contestazione, dalla giunta provinciale amministrativa, sentiti gl'intéressati. Per la determinazione della misura del contributo vi è anche ricorso ali' autorità giudiziaria ordinaria. . 302. --:-·B) Consorzi irrigui e sulle opere di I • I ,,,.., I irrigazione eseguite da provincia e da comuni. Sonb disciplinati dal testo unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione 'approvato con R. D. 2 ottobre 1922, n. 1747. Essi possono essere facoltativi od Qbbligatori. Nell'un. caso e nell'altro sono . ~ regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, , 659, .660 e 661 del codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e dal citato testo unico. Ogni consorzio d'irrigazione deve nel regola- .mento o statuto specificare la estensione e il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali. intende provvedere all'impresa, le condizioni -di ammissione dei soci, il modo di ammi- .nistrazione e i• poteri assegnati agli amministratori. Deve, se costituiti dopo la promulgazione della · legge 23 dicembre 1883, n. 1790, avere un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo. capo, il consorzio in giudizio, nei contratti e in tu~ti gli · atti che lo interessino. I conso~ziati concorrono nelle spese mediante un contributo importo su tutti i terreni in esso compresi. I fondi circostanti, sono sottoposti alle servitù tutte che si rendesse necessario• stabilire, sia in via temporanea che perpetua per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque. ; Bibl' oteca Gino Bianc.o La. costituzione dei consorzi irrigui· è dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto . della provinci!1 iri cui_ è situata la maggior parte della superficie dei terreni da irrigare, e il provvedimento può esser preso d~ufficio o su domanda di enti· o privati interessati, .quando ne sia dimostrata la convenienza per ·l'incremento dell'agricoltura. La legge contiene poi le norme e le condizioni per il concorso d€llo Stato. · 303. - C) Conforzi di bonifica. Le· norme riguardanti questi consorzi sono contenute nel testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256. _. Si distinguono : a) Consorzi per le bonifiche di prima categoria ; b) Consorzi per le bonifiche · di seconda categoria. I consorzi della prima categoria provvedono: a) all'esecuzione delle opere (consorzi di esecuzione) ; b) al riparto, riscossion·e e versamento ali' erario dei contributi a carico dei proprietari con- , sorzati (consorzi ai contrihuenza) ; c) alla ma~utenzione delle opere (consorzi di manutenzione). ' ·I consorzi della seconda categoria provvedono a) alla esecuzione delle opere ; b) alla manutenzione delle opere. I consorzi, costituiti in conformità alle prescrizioni del testo unico hanno capacità di stare in giudizio, di possedere . e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione entro i limiti consentiti dai rispettivi statuti. I consorzi di prima categoria sono pubbliche • • • • amm1n1straz1on1. Il .consorzio ha propri organi, i quali, di regola, sono: a) l'assemblea generale ; b) il consiglio dei delegati; c) la deputazione amministrativa ; d) la presidenza. I consorzi di bonifica possono, tenendo distinte le rispettive gestioni, provyedere al bonificamento agrario dei terreni, nonchè assumere le funzioni di consorzi di irrigazione, derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, sotto la os- ,, servanza e coi benefici delle relative leggi speciali. Quando nel comprensorio di un consorzio di bonifica si trovi per intero incluso il territorio di preesistenti consorzi. di scolo, di difesa, di irrigazione e di derivazione ·di acqua, questi vengono soppressi e le loro funzioni vengono .trasferite al · consorzio di bonifica, oppure vengono raggruppati "'

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