Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

I - I . 158 · fondi pertanto" il consorzio fa ricadere in tutto o in parte nei limiti segnati dal diritto obbiettivo 1~ spese rese necessarie dall'adempimento del servizio pub.blico.. - Noi ricordiamo di avere altra volta accennato ai consorzi amministrativi e di averli definiti, col Ferraris, come enti minori di diritto pubblico, che, per meglio raggiungere dèterminati scopi inerenti alle loro funzioni di utilità pubbljca_ si costitui~cono volontariamente o coattivamente, da soli, o con intervento dello Stato, o col _concorso di ·altri enti pubblici. . . Tutte le definizioni, se P.Ure presentano fra di loro delle differenze, hanno però comune il concetto .fondamentale ; cher i consorzi amministrati vi sono persone giuridiche di diritto · pubblico, costituite volontariamente o _coattivamente, al fine di · . raggiungere alcuni determinati scopi di pubblico • interesse. . • ' 299. - Posto così il concetto dei consorzi • I amministrativi, passiamo, con la guida dell'Abisso, ad éspo~re i, principii generali che concernono la · costituzione dei medesimi. Il carattere precipuo del consorzio, consistente nell'armonizzare il pubblico interesse con quello privato, si rivela nelle diverse fasi della sua esistenza. Nella èostituzione dei consorzi amministrativi còmpito del diritto è ·di unire fra loro organicamente l'interesse dello Stato e gl'interessi dei singoli, la volontà dello Stato e la forma autonoma . dell'ente ad esso sottoposto. Il momento decisi'vo della formazione del consorzio è rappresentato dal- .I' atto della pubblica amministrazione che dà vita al nuovo ente. Ciò trova la sua spiegazione nel fatto che, trattandosi di creare un organo, cui deve essere delegata una funzione pubblica, l'interesse prevalente · è quello dello Stato. Tuttavia l'azione dello Stato non può spiegarsi con assoluta discrezionalità, perchè in tale ipotesi l.' interesse dei singoli (che, finchè è possibile, dev'essere rispettato) non sarebbe tenuto in alcuna considerazione. L'atto amministrativo di costituzione dei singoli consorzi è, pertanto, subordinato ad alcune considerazioni, ad alcuni presupposti, in cui si manifesta la compartecipazione dei singoli interessati. T aie compartecipazione non e eguale per tutte le specie di consorzi, ma varia secondo la maggiore o minore entità d'interesse pubblico che essi presentano, e secondo l'estensioné dei poteri che lo Stato si • riserva, ino Bianc • Si può dire, in. tesi generale, che l'atto amministrativo di costituzione dei consorzi è sottopost~ all'obbligo di sentire gli interessali, senza che tuttavia il loro voto possa vincolare l'amministrazione (es. consorzi idraulici), ovvero 1 'atto stesso è còndizionato al voto favorevole d'una determinata maggioranza d'interessati (es. consorzi di bonifica di 11 81 • categ.). Nel primo caso gl'interessati possono discutere la proposta di costituzione dell'ente e le moda- · lità di essa ed esprimere il loro voto. Ma, come si è dettò, questo voto non vincola l'autorità chiamata a deliberare sulla costituzione del consorzio, e ciò perchè, ove questa sia richiesta da un pub• blico interesse (la cui valutazione non può che essere affidata al criterio discrezionale della pubblica amministrazione) la volontà privata deve cedere di. fronte alle esigenze pubbliche. Tuttavia non può contestarsi che un voto con- ' tr~rio dell'assemblea degl'interessati abbia il suo· peso nelle determinazioni dell'autorità, anche perchè vana potrebbe essere la costituzione del consorzio, qualora coloro che dovrebbero amministrarlo ne ostacolassero col malvolere ogni benefi~o sviluppo e attività. Nonostante ciò la costituzione del consorzio resta coattiva. Quando invece per la costituzione del consorzio è richiesta l'adesione· pura e semplice di una parte di proprietari o possessori o la rappresentanza di · una data quantità di beni, ovvero l'una e l'altra cosa ad un tempo, possiamo dire che la costituzione del consorzio è semicoattiva, perchè condizione indispensabile per la· legittimità del procedim~nto è appunto l'adesione o di una parte di 'proprietari ·o di una data rappresentanza d'interessi o dell'una e dell'altra cosa insieme . Il fondamento giuridico di queste disposizioni deve ricercarsi in un maggior riguardo dovuto alla ragione privata, quando non appare preponderante la ragione pubblica. E ciò si avvera allorquando le opere, all~ quali il consorzio deve attendere, pur avendo come fin~ un beneficio generale, · non hanno tale carattere così assorbente da far tenere in ' non cale la manifestazione della volontà dei privati, alla quale viene pertanto concessa una maggiore influenza nella formazione dell'ente. Nei consorzi amministrativi non viene mai richiesta l'unanimità del voto degli i•nteressati, poichè ciò ·equivarrebbe a rendere praticamente impossibile la costituzione del consorzio. Va da sè r

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