Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

r .. . BOLOGNA , 155 I . . . · iq quanto che -essi sono necessari pèr porre• in e~er~ l'atto amministrativo regolar~. I controlli repressivi e sostitutivi invece costituiscono un'attività straordi- ~aria o eccezionale, perchè ad essi si fa ri~orso allorchè si riscontri un'irregolare funzionamento da ·parte degli orgàni dellé ·amministrazioni autarchiche. · Scopo del controllo r~press1vo o· sostitutivo si è appunto quello\ .di riparare alle lacune ed agli inconvenienti che si . verificano in seno all'amministrazione locale, assicurando l'adempimento delle operazioni . obbligatorie, indirizzando l'esercizio delJe attività _ discrezionali ai . fini voluti, correggendone gli eventuali errori. I controlli sono repressivi allorquando l'autorità superiore, come dice la parola, reprime l'attività irregolare o viziata, annullando, r~vocando o riformando l'atto. Sono invece sostitutilJi, allorquando essa si · sostituisce all '~nte nell'adempimento dell'atto stesso•. Mentre per i controlli preventivi la funzione dell'autorità di vigiianza e di tutela si svolge normalmente in base alla comunicazione che l'ente soggetto a controllo fa degli atti e delle· delibera-. zioni, per i controlli repress_ivi e sostitutivi ciò difficilmente avviene, appunto perchè il controllo in questi casi trae origine, quasi sempre, dalla deficienza d'azione dell'ente co·ntrollat9, dal mancato ~~empimento degli obblighi al medesimo imposti, sia che tale difetto debba attribuirsi a deliberato ; proposito, o~sia a rifiuto o mancanza di volontà o _.non piµ~tosto ad impossibilità. ,Perciò il controllo repressivo e quello sostitutivo si attuano generalmente d. ufficio, per iniziati-· va dell'autorità di controllo. Circa i_lmodo con cui .vengono posti in opera i_ controll1 S(?stitutivi, possi_amo distinguere una triplice categoria di provvedimenti caratterizzati dalla ingerenza sempre ma~ggiore che viene assunta dall'autorità di controllo nell'esplicazione della attività pr~pria ~ell 'ente.' . . . · a) Possiamo anzitutto riscontrare una prima forma di sostituzione, per la quale gli organi del1' ente .controllato restano immutati, nè viene alte- · rata la sua costituzione organica, cosichè la funzione alla qualè detti organi ··dovrebbero attendere sì esplica ali 'infuori e al di sqpra di essi. T àle è il caso .della giunta provi~ciale amministrativa, alla quale spetta di fare· d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie . per le spese obbligato~ie del co! murie, e di provvedere alla spedizione dei mandati e alla esecuzione delle deliberaz approvate. o ,., I e al .compimento delle operazioni fatte obbligatorie dalla legge, quando· non pro"edano la giunta e il con_siglio comunale. b) Abbiamo in secondo luogo una .sostituzio- .' . . . . . . ne p1u eccentuata 1n tu~t1 quei casi 1n cui vengono bensl mantenu~i gli organi ordinari · dell •eqte, ma accanto ad essi sorge un n_uovo organo d~sti- .· nato a supplire alla loro inerzia o deficienza. ·E~ ' . . sempio. tipico se ne ha con l'invio del com~issario prefettizio 1 per reggere provvisoriamen~e le amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. c) Abbiamo infine una sostituzione totale, con. la scomparsa degli organi ordinari di amministrazione, nel caso in cui viene decretato lo scioglimento del consiglio com~nale, e allora l'ammini- · straziane ·è affidata ad un commissario straordinario, detto anche commissario regio, ovvero lo scioglimento del consiglio provin~ial~, e l'amministrazione viene affidata ad una commissione straordinaria, la cui . composizione è stabilita di volta in volta. . Quesf ultima è certamente la più en~rgica e la più efficace forma di controllo sostitutivo, poichè iri forza di esso gli organi noi:mali dell'àmministra- ·zione sono temporaneament~ sopprèssi, e nel com-' missario regio o nella commissione straordinaria si · accentrano i poteri che la legge conferisce al sindaco e ~Ila giunta municipale o, ri~pettivamente, al presidente e alla deputazione provinciale. Lo scioglimento dei consigli, siccome quello ·che colpisce l'autarchia degli enti, presuppone mo-· tivi .di speciale graYità, e costit~isce, a così dire,· l'ultima ratio, alla ·· quale · è costretta a ricorrere l'autorità governativa, quando si ra~visino insuffi... cienti gli altri freni e controlli. Dice infatti la legge che i consigli comun~li e provin.ciali ·posso~o essere sciolti per gravi motivi di ordiné pubblico, o I • quando, ri~hiamati all 'osserva·nza dì obblighi· loro imposti .per legge, persistano e 1'1olarli. · :. ·. Per evitare _pos~ibili ~busi, · la· legge prescrive· che lo scioglimento dei .consigli avvenga con l' osse!vanza delle seguenti condizioni : a) mediante decreto· reale, e qQindi con guarentigia della responsabilità ministeriale ; ~ b) ·previa relazione contenente· i m~tivi del provvedimento ; . c) pubblicazione del decreto· reale nella Gazzetta Ufficiale del Regno ; d) comunicazione ogni tre · mesi al Senato e alla Camera dei deputati dell'elenco dei ·decreti di scioglimento. ' . . I •

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