Vita Nova - anno II - n. 12 - dicembre 1926

, .J PROF. ·v1NcEN20 RAGusÀ • I - ' ORGANIZZAZIONÈ I • \ .. DELLAPUBBLICA.AMMINISTRAZIONE XIX.· I \ • • I CONTROLLI SULLE AMMINISTRAZIONI AUTARCHICHE (1) . . • SERA DEL 18 MAGGIO 1926. 289. - Abbiamo avuto occasione di ricor- ._dare, accennando alle_ attribuzioni che competono agli enti locali ed alla loro posizione di fronte allo . . Stato, specialmente se a base territoriale, quali i comuni e le province, come al concetto antico di autonomia, la dottrina moderna abbia sostituito quello più giuridicamente esatto di autarchia, Il concetto di autonomia implica infatti quello di legiferare, di dare leggi a se stessi, e presuppone perciò nell'ente autonomo, con la potestà legislativa, un _p_otere sconfinato, quale è appunto quello degli enti, i quali pongono una norma giuridica ed ai quali deve logicamente riconoscersi il potere di 'modificarla a loro volontà e di dare, nei limiti della norma da essi posta, Un'estensione alla loro attività, quale essi vogliono. Per contro il concetto di autarchia, cioè di governarsi da sè, restringe la portata dei poteri, in quanto che · siffatto concetto prescinde dalla norma giuridica, che è destin~ta a regolare l'.attività, o meglio essa norma è un presupposto dell'attività stessa,. cosièhè gli enti autarchici si governano, ma entro i limiti fissati dalla norma giuridica ed in conformità alle ·direttive segnate da questa. Se pertanto gli enti locali sono autarchici, ne consegue che la libertà di governo di cui essi godono non è assoluta nè sconfinata. ·Comuni; province, istituzioni -pubbliche di ass~stenza ~ beneficenza, pur ·operando' nell'esercizio della loro libertà e determinando · discrezionalmente l'attività loro, non possono dimenticare c~e lo Stato sovrasta ad · ( 1) :Bonaudi - Comune, Pr~vincia ~ l,tituz. Pubbliche di ben•fic:enza, / I I I essi, ed ·una norma giu_ridicas'impone ali' osservanza di tutti. Ma non soltanto dal punto di vista dell'osservanza del~a norma giuridica e quindi della legalità degli atti, la libertà degli enti locaii ~ deve subire una necessaria limitazione. Anche nella sfera della libertà, nell'esercizio discrezionale dell' attività, questa non può essere svolta a capriccio : gli enti pubblici in tanto esistono, in quanto lo Stato riconosce una ragione giuridica della loro esistenza, · la quale è determinata dalla finalità che debbono • perseguire. · A differenza dei privati, che possono esplicare la loro attività a beneplac~to, purchè ,non ·offenda~o . l'attività altrui, gli enti pubblici hanno ~na linea di condotta tracciata e dalla C\uale non è lecite allontanarsi. \.. Siffatta linea di condotta è deferminata dal . . pubblico interesse, e deve svolgersi in conformità, alle funzioni che sono di còmpetenza dei .singoli enti. Pertant~ comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dovra·nno far uso ~ della libertà l~ro, dovranno cioè governarsi sempre èon l'unico intento di raggiungere le fìnalita che costituiscono le ragioni della loro esistenza. Ne consegue che i loro atti devono non soltanto conformarsi alla legalità, ma anche alla opportunità ed alla convenienza, con la qual parola intendiamo sintetizzare la corrispondenza degli atti al fine, applicando il criterio economico di ottenere il maggior effetto utile col minimo mezzo. Perciò dev•essere cura degli enti autarchici locali, siano essi territoriali o s~mplicemente istituzionali, di ., I • . . I ,I I . \ , . r .. • , .,

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