, - 8° parifica il rendiconto generale consuntivo . dello Stato e quelli delle ·aziende a gestione au; tonoma soggette al suo riscontro, in base a leggi ipeciali, prima che siano presentati al ·Parlamento, compilando poi altrettante relazioni motiv~te al . . Parlamento stesso ; . 9° liquida le pénsioni in tutto o in parte a carico dello Stato; . 10° propone al Covérno i provvedimenti di nomina, promozione e rimozione dei propri funzio~ari ~d impiegati, ed anche il regolamento speciale sulla carriera e la disciplina del · personale dipendente ; . •\11 ° giudica definitivamente sui ricorsi in maferia di pensioni a carico ·dello Stato e di determinati enti _designati dalle leggi ; 12° rivede i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato· e di altre pubbliche amministràzioni designate da leggi speciali, e procede al · giudizio di quelli che non siano da essa riconosciuti regolari ; 13 ° giudica in seconda istanza sugli appelli dalla. decisione dei consigli di prefettura in materia di conti degli enti locali {Comuni, Province e . . istifuzioni pubbliche di beneficenza); 14° giudica delle responsabilità civiii, verso lo Stato, dei funzionari ed impiegati nell'esercizio delle loro funzioni ; 15 °-giudica sui ricorsi degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali in materia di quote inesigibili ·d'imposte; ed anche di altri, ad istanza di parte, in materia contabile ; 16 ° giudica di. · tutti i reclami dei dipendenti impiegati ; ·17° esercita infine speciali riscontri su alcune amministrazioni pubbliche, diverse da quella dello Stato propriamente detta, a norma di leggi , spe·ciali (VICARIO). 208. - Per quanto riguarda la classificazione delle attribuzioni suddette, esiste di vergenza fra gli scrittori di dirittp pubblico. Trascuro di riferire le contrastanti opinioni, che, del .resto, non gioverebbe affatto ai fini del nostro studio, e mi limito a dire che accettabile sembra la teoria dell~ triplice classificazione in : a) attribuzioni costi{uzionali, b) attribuzioni amministrative, c) attribuzioni giurisdizionflli. Nella prima classe rientrano tutte• le attribu- • . I . • I ·atee - 91 zioni che abbiamo prima en~merato dal n. · 1 ° al n. 8° incluso, e cioè il riscontro preventivo su tutt~ · , i decreti reali e ministeriali e di altre autorità am• · · ~iuistrative, su tutti gli ordini di pagamento e le aperture di credito 1 la vigilanza sulle entrale, il riscontro sut ·butJni del tesoro e in genere la iutela del patrimonio dello- Stato, la vigilanza e il con-. frollo pre1'entivo sullè cauzioni, la patificaziohé del rendiconto generale cbnsuntivo delÌo· Stato e delle aziende a gestione autohèma. - Nella seconda classe rientrano le attribuzioni di cui ai numeri 9° e 10° della enumerazione precedente,_ cioè la liquidazione delle pensioni brdlnarie (non delle pensioni di guerra, per le. quali . · la Corte ha solamente il compito di decidere 1h, sede contenziosa sui ricorsi avverso i relativi provvedimenti ministeriali) in tutto o in p-atte ·a cartéo dello Stato; i proi,i,edimenti circa la notnina, la promozione e la ;imozione· de( petso~ale della Corte stessa, il.· regolamento sulla carrieta e la di- , sciplina del detto personale. Alla t~rza classe appartengono tutte le altre attribuzioni enumerate dai n. 11 ° in poi, e cioè : giudizi sui ricorsi it, materia di pensioni, giudizi sui conti erariali, giudizi speciali ad istanza del procuratore generale {giudizi per resa di tonto giudiziale, giudizi di responsabilità, per alienazione di cauzioni, ecc.), giudizi speciali ad istanza di pri- · vati, giudizi di appello sui ·conti dei Comuni e ~elle istituzioni pubbliche di beneficenza, giudizi sui ricorsi degli impiegati. 209. - A proposito delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei c~nti non è fuori luogo ri- _ ·.. levare la differenza che passa fra la giurisdizione ·· che la Corte esercita in mat~ria di conti e di responsabilità ci vile dei pubblici ufficiali verso l' amministrazione nei riguardi dell'amministrazione dello . \ Stato e q·uella che esercita nei riguardi dell 'ammi- · nistrazione degli enti locali. Nei riguardi dell'amministrazione dello Stat.o la giurisdizione è una necessità statale, come. condizione integratrice della finanza stessa mentre per riguardo agli enti locali ' autarchici essa non rappresenta che una funzione principalmente tutoria, utìlissima in sommo grado, ma· teoricamente accessoria, in quanto lo Stato potrebbe conformare diversamente la tutela della fi... nan_za degli enti autarchici o addirittura rinunziarvi ~ (MAZZOCCOLO). 21 O. -. Dopo aver detto così sommariamente delle attribuzioni della Corte dei conti, dobbiamo I - . . . I \ . t I
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