Vita Nova - anno II - n. 10 - ottobre 1926

- J • I . I • I ·. I ' ... ' .. UNIVE.RSITA FASCISTA in. qualsiasi caso per effetto della registrazione ·e Il Sindacato successivo è molto svi1u(>pato nei èlel t,lsto della Corte dei conti, come esplicitamente . paesi dove non si è ,sanzionato il riscontr~ preven- _·. dice l'art. 15 della legge fondai'nentale sulta Corte tivo, ed ha m~Dore estensione .dove questo, come dei conti 14 agosto 1862, n. 800 ; quanto al pre- da noi, esiste. Ma non bisogna credere che esso teso impedimento , di compiere atti che, quantunque sia reso iÒutile dal riscontro predetto. Vi sono atti · illegittimi o di dubbia legittimità, possono essere che si sottragg_ono per la loro ·natura· al .riscontro resi necessari da urgenti ragioni di ordine pubblico, preventivo ; così molte delle svariate forme, con' si può osservare che, dato · pure che risulti la ne- cui si fanno i paganienti delle spese. Si aggiunga cessità di qualche atto illegale in momenti gravi e ·che, nella esecuzione pratica anche degli atti sogsolenni per la vita dellò Stato, il Governo ha sem- getti a riscontro preventivo, · possono verificarsi pre la possibilità di comp~erlo, chiedendo la regi-'. abusi, malversazioDi, irregolarità contabili e via distrazione con riserva.; e quanto aU'affermazio~e cendo, ~ questi non debbono passafe inosservati e · che .il riscontro preventivo di legittimità sarebbe· rimanere impuniti. Così il sindacato ha un largo contrario al principio della . divisione dei · poteri, campo d'applicazione anche in confronto del rinoi abbiamo a suo tempo osservato che fra i po- s_contro (FERRARIS). \ teri dello Stato non esiste e non pub esistere una · · · 198. - Organo massimo di riscontro e di netta separazione, ma esiste in-vece e deYe esistere, sindacato presso· di noi è la Corte dei conti. per rendere possibile la vita e il funzionamento Prima di parlare della costituzione di questò · I . dello Stato, la· èoordinazione· e cooperazione dei supremo Collegio sindacatore mi sembra opportuno I poteri e quindi la i:ossibilità che uno di essi, sia riferire alcune nozioni storiche circa la sua origine pu~e l'esecutivo, . venga messo sull'avviso , che un e la sua istituzione, nozioni che attingo all'ecceldato atto è contrario alla legge. lente trattatò del ViCARlO (La Corte dei co,:iti. 197. -. b) Si parla. in secondo luogo di in Italia). _sindacato, il quale consiste nell'esame successilJo In tutti gli Stati, onc;l'era composta l'Italia prima degli atti già .eseguiti. Esso r~guarda la legittimità della sua unificazione, ad eccezione del Ducato di e i:ion il meritò degli atti, giacchè sarebbe perfet- Modena, e_sistevano speciali istituti di controllo tamente inutile, e non avrebbe neanche senso, l'e- • finanziarip, col nome di Corte o Came~a de·; conti. same circa l'opportunità e la convenienza di un . Anche. nel Lombardo-Veneto che trovavasi . . ' att<~che è già stato esegqito. sotto il diretto dominio dell'Austria, eranvi speciali . Il sindacato può, come il riscontro, essere di uffici conosciuti col nome di Contabilità di Stato · . ' legittimità generale e .finanziaria. ·Il primo consiste i quali si occupavano della rèvisione dei ·conti nell'esame· della conformità degli atti amministrativi delle entrate e delle spe~e pubbliche ; ma essi. DQD · già compiuti alle vi~enti disposizioni delle leggi e potevano costituire veri e propri organismi a sè, dei regolamenti ; il sindacato di legittimità finan- perchè dipendevano dal Dic•astero dei. conti di ziaria consiste nell'esame della conformità degli atti Vienna. , alle leggi del pilancio e di . contabilità, generale Nel Regno di Casa Savoia troviamo fin dai de!lo ~tato. ~ nell'esame della lor~. correttezza te- temJ>i remoti una istit,uzione detta Controllo genecmca m_or?me alle norme_ col)tab1h.. . raie, che esegaiva il riscontro sulle spese, anche Qum~1. ~n;he nel smdacat~ s_uccessivoalla in via prevèntiva, ed un cosidetto M.agi~trato della ~ar~la legrttrmrta deve ~ssere a~tn~mto 9u~l largo Camera, che giudicava i conti degli agenti. Il consignificato che ad essa viene attribuito nel riscontro trollore generale anzi continuò a pre t ·1 .. · · A · ·1 · • · sen are 1 suo preventivo. nz1 1 principìo è da tenersi presente rapporto al Capo dello St t · h l • J .. a o, sino a e e una eganche più rigorosamente in materia di sindacato per- ge del 23 marzo 1853 • d d 1· t· h" · •'. · , . . . . . , , c1ean o ag 1 an 1c 1 1st1tut1 che gh accertamenti success1v1possono meglio farsi una Camera der· cont,· venne t b"l· h t l l . . . . , a s a 1 ire e e a e re a1n ordine alle entrate e alle spese, e ad essi si ag- zione, in armonia con I C t"t · 1· · l · 1· . . a os 1 uzione e arg1ta ne giungono g 1 accertamenti rispetto alle consistenze pa- 1-848, dovesse comu · . · · l p I . . . . .. . . . n1ca1s1invece a · ar amento. tr1mon1ah dello Stato, la cui reg1straz1one deve es- ·Nella stessa legge d l 1853 · · · d·· d · 1· • • · . . · e s1 trova pure 1sere esatta e accurata nei 1m1h del poss1b1le sciplinata per la pri"m It I ·d • · I l . · · ' a vo a a cosi etta reg13trano tre occorre tener present} le seguenti cir- zione con riserva pei d f "t · · · I · costanze~ · • ~- , man a 1 n enut1 1rrego an r dalla Camera dei conti. Ma dal ·1~54 ·al 1859, ' • 1anco

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