Vita Nova - anno II - n. 10 - ottobre 1926

\ UNIVERSITÀ FASCISTA I I , , I 12° di imporre una tassa di occupazione di spazi ed -are~ pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione ; J .13 ° di imporre la tassa di soggiorno nella forma autorizzata dagli articoli 5, 6, 7, 8 primo · comma e 9 del .R. D. 19 novembre 1921, n. 1744, modificato dall'art. 22 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2538. L'istituzione dei dazi è obbligatoria quando i comuni abbiano appli~ata la sovrimposta ai tributi diretti fondiari in misura superiore al limite legale ed abbiano applicato l'imposta sulle industrie e \ quella di_ patente, la tassa vetture e domestici, nonchè l'addizionale all'imposta complementare, ovvero l'imposta sul reddito consumato sino a raggiungere i limiti massimi consentiti dalle rispettive . leggi. . ' Ai comuni inoltre spetta la metà· del prodotto dei contrassegni venduti per la riscossione delle tasse, cui è soggetta la circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi e delle macchine ad essi assimilabili. Sul prodotto delle tasse· sugli autoveicoli ed autoscah spettante allo Stato ai sensi del R. D. . . ' L. 22 novembre 1921, n. 1673,· compete ai comuni il 9°/ 0 , da ripartirsi in ragione del numero dei veicoli tassati per ciascun comune. . Di più i comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla legge 29 marzo 1903, n. 103 e dal R. D. 30 dicembre 1923, ·n. 3047, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi. r Possono anche intraprendere la costruzione di case ed alberghi popolari nei modi stabiliti dal testo unico 30 novembre 1919, n. 2318. I comun~, poi, c~e in aggiunta al servizio obbligatorio di nettezza dell'abitato, provvedono a proprie spese e con l'osservanza di opportune norme • igieniche, deliberate dal consiglio comunale ed approvate dal prefetto, sentito il parere del medico provinciale, al servizio di r.itiro e trasporto delle · immondizie domestiche, sono .autorizzati a riscuotere, in base a tariffa, e secondo le norme stabilite Bibli teca Gino s·anco ,, dal R .. b. 27 dicembre 1923, n. 2962, il corrispettiv~ di quest'ultimo servizio. Questi i .·principali cespiti .di entrata del comune, quando non siano sufficienti le rendit~_ dei beni· patrimoniali. Essi rappresentano ·i mezzi ordinari per provvedere alle spese e al funzionamento d~i servizi pubblici. 260.. - Ma, oltre a questi mezzi ordinari, il comune può ricorrere anche a mezzi straordi~a~i: esso ha facoltà dalla legge di contrarre mutui per provvedere alle ;sigenze straordinarie del bilan·cio per la neccessità di provvedere a talune spese rese obbligatorie per legge. Tralasciando di parlare dei provvedimenti legislativi per il credito comunale e provinciale (legge 24 aprile 1898, n. 132, completata dalle disposizioni della legge 17 maggio 1900, n. 17? e dal regolamento 24· dicembre 1900, n. 501), e tralascianèlo pure di accennare alle speciali agevolazioni fatte ai comuni da leggi diverse per l'assun:.. zione di mutui e di prestiti per opere d'igiene, per cf ndutture d'acque potabili, ampliamento e restauri degli edifici scolastici, ecc., riportiamo le di- · sposizioni della legge comunale e provinciale sulle condizioni e il modo di contrarre i mutui. ·Dice la legge : I comuni non possono contrarre mutui, se non alle seguenti condizioni : I 1 ° che siano deliberati dal consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei ··consiglieri . in carica al momento della votazione, con · che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al comune ; 2° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione vi siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile e accompagnati da regolare perizia ; · 3° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scadu~i ~ il sodisfacimento_di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865, serie 3,., ovvero il pagamento di un debito a cui· sia il comune con-

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