Vita Nova - anno II - n. 10 - ottobre 1926

I ! I ~ 118 - UNIVERSITÀ .FA·sc1s,::A - • estorsio~e e ricatto, truffa e altre frodi, appropria- .. zione indebita, ricettazione, bancarotta fraudolenta, a per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore al minimo di un- anno. Rimane pure sospeso il sindac~ contro cui sia stato emesso mandato di cattura, o del quale sia legittimato l ! arresto per qualsiasi reato. Può essere sospeso il sindaco ·che, nonostante il ·richiamo, persista nelle violazioni .di obblighi a lui imposti per legge ; può essere sospeso anche per gravi motivi di ordine pubblico. In questi ultimi due casi (persistenza nel violare ordini imposti per legge, ~onostante il richiamo, gravi motivi di ordine pubblico) il sindaco può essere r.fmosso. La r.imozione è pronunciata dal prefetto. 254. - Abbiamo fin qui esaminato gli organi dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti. Dobbiamo ora esaminare gli organi dei comuni con popolazione da 5000 abitanti in giù. E' noto che con la legge 4 febbraio 1926, .n. 237,- nei comuni, la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'amministrazione è affidata ad un podestà, assistito, ove il prefetto lo ritenga possibile, da una consulta municipale. · La istituzione del podestà nei piccoli comuni ·è stata intro.dotta nella nostra legislazione con l'intento di conseguire un duplice scopo : a) la difesa , dello Stato contro la tendenza disgregat~ice loca- · listica; b) la difesa del comune contro lo spirito •I' di clientela e di fazione. , ... Da lungo tempo le intelligenze più illun,inate avevano capito che specialmente ·nei piccoli centri la vit~ amministrativa ·era paralizzata dalle competizi,oni di. parte, dalle varie clientele ·formatesi attorno a poche famiglie nell'angusto ambiente .della vita cittadina. Già ~ rancesco Crispi, come ricordò alla Camera -il ministro Federzoni nella seduta del 27 novembre 1925, fin dal 1887 invocava una riforma nella vita comunale nel senso di attribuire 1• amministrazione dei c~muni ad uomini competenti, · anzichè ai favoriti dalle urne. La riforma è stata attuata dal Governo Nazionale, non forse nella forma voluta dal Crispi, ma col medesimo intento, quello di conseguire i due scopi prima accennati, cioè la difesa dello Stato contro la difesa disgregatrice localistica e la difesa ·del comune ~ontro lo spirito di clientela e di . fazione. I ■ 1anco . E' da notare che, qu~ntunque la riforma tocchi soltanto 1 i piccoli comuni, non è escluso che essa • possa in un secondo temp_o esser~ estesa ,al _comuni maggiori. ·Il ministro ~ ederzom acce~no a que:. sta possibilità, anzi, a dir vero, ne parlo come d1 cosa certa, nella discussione della legge alla Cara'era, quando diss~ che 1•estensione degli istituti del podestà e della consulta a tutti i comuni italiani si farà, ma grado a grado, perchè la rappresentanza degli interessi morali ed economici locali, attraverso i designati degli enti e delle associ~zioni, ha per presupposto ·l'attuazione del nuovo ordinamento corporativo di tutta la vita sociale produt-✓ tiva e politica del nostro paese. ,Rimpiangeranno alcuni la perdita delle auto- . nomie comunali ; ma come efficacemente dimostrò nella ricordata discussione il ministro F ederzoni, fn precisamente l'autonomia comunale· che, nel regime · di decadenza e di dissolvimento in cui• era precipitata l'Italia, fu elevata a bandiera di ribellione • contro lo Stato. ' Dopo questa breve parentesi, diamo uno sguardo alla legge . Invece dei tre organi (consiglio comunale, giunta municipale, sindaco) esistenti nei comuni maggiori, nei comuni fino ai 5000 abitanti vi è un unico organo, il podestà. Dove è possibile, accanto al podestà, è una consulta municipale, la · quale per altro ha attribuzioni meramente consultive : essa, cioè, dà pareri ma non può prendere deliberazioni. I pareri poi sono· f acoltati1'i o ob_bligatori : i ·primi possono essere richiesti dal podestà su tutte le materie che questi crede di sottoporre alla consulta ; i secondi de1'ono esser richiesti nei casi determinati dalla legge, e cioè: in , merito alle deliberazioni del podestà concernenti l' apprb1'azione del bilancio, gli impegni attivi e passivi vincolantiil bilancio per oltre cinque anni, la contrattazione dei prestiti, la imposizione dei tributi, 1•alienazione dei beni patrimoniali, la assunzione diretta di pubblici servizi. Nei casi suddetti, qµando il parere> della consulta municipale, è ·contrario alle proposte del po-· .... destà, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative· deliberazioni. - Il podestà dunqùe eser~ita nei comuni quelle stesse attribuzioni che nei comuni maggior. esercit~no i tre organi di cui prima abbiamo parlato. Dice infatti l'articolo 5 della ~egge che ; l podestà esercita le funzioni che la legge comunale e proI - , I

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