Vita Nova - anno II - n. 10 - ottobre 1926

UNIVERSITÀ FASCISTA • \ I I I . . ~pett1vamente, .della popolazione, è ammessa per frazioni, quand~ cioè le · singole parti .che v anno a costituire altrettanti comuni separati, abbia no i caratteri naturali del comune (territorio e· p opolazione ~nnessa), alme~o quattro mila· abita nti e ·mezzi sufficienti per sostenere le spese comun ali, e ·purchè per circostanze naturali (come. grossi corsi d'acqua, monti ~cc.) queste porzioni siano fra loro topogi;aficamente separate. . Al pari della frazione che, trovandosi in tali condizioni, ha diritto di chiedere la ·propria co stitQ.- • z1one autonoma a comune, così anche il capolu ogo, • • • , • ' Bibli tèca Gino Bian; 6 -· per il quale concorrano le stesse condizioni, può separarsi dalle proprie frazioni.· Ma in ogni ipotesi è necessario che la comunità che resta, .-do po la. separazione, abbia anche· questa. il· minimo di quattro mila abitanti, e la possibilità dei_ mezz i per sostenere le spese èomunali (&i:t. 120 T. U.). Finalmente il governo può consentire che una frazione - non un lembo di territorio qualunqu e __: col voto della maggioranza_ dei suoi eletto ri, si stacchi dal proprio comune per aggregarsi ad altr~ contermine, che vi acconsenta (art. 121 T. U: - • I • • , • I , . , -

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