Vita Nova - anno II - n. 10 - ottobre 1926

• • BOLOGNA I 109 , \ nanza italiana ,e che nel comune ebbero l'ultima residenza prima di espatriare ; . c) gli iscritti nei ruoli formati per il comune - delle contribuzioni .dirette allo Stato, o delle imposte comunali, queste non al disotto del ·limite di 5 lire ; • d) i nudi proprietari· e direttari di immobili, e i mezzadri e conduttori in affitto di terreni e fabbricati soggetti a un minimo d •imposta stabilito dalla legge. 249. - Il territorio è il secondo elemento necessario del comune. Esso non è cosa sua in quanto vi abbia diritto di disposizione, ma elemento reale, entro i cui confini il popolo che lo occupa è ordinato a unità morale. Il territorio ha il duplice scopo di· segnare i limiti entro i- quali si esplica l'attività dell'ente, e di determinare gli interessi pubblici che sorgono dai bisogni manifestati entro i limiti· medesimi. Il territorio del comune è un•entità geografica, Ùn tutto unico senza soluzioni di co[\tinuità. Tutto il territorio del Regno è divist> in comuni {art. 1, • T. U. ) ; non vi sono quindi tratti di suolo che non formino parte di un ~omune, come non vi sono comuni senza territorio. . Si riscontra nel comune un•agglomeramento di abitazioni, il centro (non però geometrico rispetto al territorio, e per lo pi~ ·un suolo circostante, con altra popolazione in abitazioni sparse, la quale accede al primo come a luogo a cui, in confronto di altri limitrofi, ha più vicinanza e più comodità di stringere relazioni in ordine ai propri interessi quotidiani. Quando poi sul suolo dt uno stesso comune ·si hanno più agglomeramenti di popolazione, con. territorio rispettivamente dipendente, su cui spesso vive altra popolazione sparsa, (di fatto tanti comuni, ·ma costituenti un unico ente," il comune giuridico), una di queste località (per lo più la magiormente popolata, la più importante fra le altre, . e la più centrica, che nei casi più frequenti dà nome all'intero comune) costituisce il capoluogo con sede dell'amministrazione comunale ; tùtte le altre sono le così dette frazioni. La frazione ha µna fisonomia propria in quanto • deve rispecchiare le condizioni del comune di atto, ma senza personalità giuridica. · .. 250. -· Nella grande varietà dei capoluoghi ssiamo fermare la nostra attenzione sulla città, ulla borgata· e sul villaggio. Nella prima si ha un lto rapporto. numerico di abitanti in proporzione , . Bibl'ot ca ·e·n .Bia co ' , alla superfice occupata ; essa spicca per importanza , di eommerci, per comodità di vita c·ttadina, per istituti di coltura, per es.sere sede di uffici governativi, e alla medesima fa capo un complesso di relazioni e di interessi che superano la zona ristretta · del territorio comunale. Il villaggio è l'aggregato minore di popolazione riunita, costituita per la maggior parte dà lavoratori terrieri o da piccoli indu- · striali, raccolta attorno a una piazza, a una chiesa, a una scuola. La borgata, per rapporto del numero della popolazione, col suolo su cui sorge,. e per importanza di comodità, sta tra la città e il villaggio. 251. Il territorio, come el€mento naturale costitutivo, è insopprimibile, in quanto che ne verrebbe la soppressione del comune, ente ·astratto ; e poichè questo ha diritto al proprio territorio, tal quale su di esso venne a co~tituirsi la comunità, così esso dovrebbe considerarsi invariabile. Però la legge ammette . nei comuni la possibilità di riunirsi fra loro in modo da fare sorgere un comune ~uovo, comprensivo quindi ~elle loro popolazioni e del loro territorio. Essi devono fissare d'accordo le condizioni dell'unione, e il governo la sanziona quand~ non vi si oppongano gli elettori e i proprietari .. immobiliari nei comuni interessatt nel qual caso il . • governo stesso decide sulle opposizioni, sentito il parere del prefetto (art. 118 T. U .). Il governo può anche, di propria iniziativa, ordinare ;_la riunione di uno o più comuni quando siano contermini, abbiano una popolazione inferiore ai 1500 abitanti, manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, si trovino in condizioni · topografiche da render comoda la loro un_ione, e il ·consiglio provinciale abbia riconosciuto il concorso di tutte queste condizioni (art. 119 T. U.). E può ancora dare o ,.ampliare il territorio esterno del comune quando il proprio sia insufficiente per l'impianto, l'incremento e il miglioramento dei servizi pubblici, o d'impedimento allo sviluppo economico del co~une stesso, o quando le opere portuali, ·· marittime, fluviali o lacuali debbano estendersi fuori del territorio di esso. Può a,tresì ordinare l' aggregazione di uno o più corp.uni a un comune . più importante, come ha fatto - per recare l'esempio più recente - col R. D. L .. 14 Gennaio 1926, n. 74, mediante il quale vennero aggregati al comune di Genova 19 comuni limitrofi. La costituzione di nuovi comuni, che importa la scissione territoriale di un comune unico, e, ri- , , • \ . , .. \

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