Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

. ( . . . \ - ' UNIVERSITÀ FASCISTA \ , stessa soluzione per I~ stesso problema, dimostra quanto grandi siano le difficoltà in proposito. Qual- • . ~he legislatore ha deciso che il matrimonio _non si . / scioglie mai altro che per la ~orte di uno 4ei coniugi, e in quest'ordine di idee è il legislatore nostro, lo spagnuolo, il portoghese, quello della re- · • · whhlica Argentina e altri Stati dell'America del sud. A questi è bastato introdurre l'istituto della separazione che signific~ soltanto · interruzione di uno dei doveri coniugali ; quello della coabitazione, ma lascia sussistere gli altri, per · esempio la fedeltA. Qualche altro Stato non ·conosce l'istituto della separazione (ad es. gli Stati scandinavi) e ammette solo il divorzio ritenendo che l'istituto della separazione sia un qualche cosa di ibrido . . e non concependo che il vincolo matrimoniale possa sussist~re senza la c~nvivenza coniugale. Un altro gruppo di Stati ·invece ammette tutti e · due gli istituti, quello della separazione e quello .·del divorzio. In ,molte di queste legislazioni la separaDone prolungata per un certo periodo di tempo può preludere allo scioglimento del matrimonio ; è ijn certo modo un ponte di passaggio per arrivare I allo scioglimento,. dirò di più : anche in quelle legislazioni, presso quegli Stati nei quali è ammesso lo scioglimento vi possono tuttavia essere ·dei con_. flitti perchè il divo~o può· bensì essere ammesso ·ma per cause ~ifferenti e quel motivo che per uno Stato può essere sufficente per chied~re il divorzio per un · altro può essere insufficiente. Qui c'è tutta una gradazione su c~i debbo sorvolare perchè bisognerebbe es~minare codice per codice. · Si va da certi' Stati dove il divorzio c'è più che altro teoricamente, come in Inghilterra, dove ~: ottenerlo è estremameqte difficile, ad altri nei quali è molto facile perchè si crede che le parti stesse siano i ~gliori giudici per valutare l'oppor- , tunità di continuare la convivenza •ppur di tron- , caria. Così fra gli stessi Stati divorzisti vi · possono talvolta essere cause di conflitti. . . Aggiungo qui un'altra osservazione. Noi individualmente sul contèn~to di queste leggi pos- ~amo pènsare come vogliamo, essere favorevoli o. men.o all'una o all'altra; ma gli Stati, tra i" quali• . non ·vi : è gerarchia, non possono ufficialmente, cioè per • mezzo dei rispettivi magistrati, dare una ·valutazione intrinseca di ·meglio o di peggio. .Non · ' .. J>Ossonocioè proclamare che una legge è superiore o inferiore ad un'altra, per lo stesso principio che abbiamo illustrato·lo scorso anno in un campo più vasto, .... Bib-lioeca Gino Bi neo quel principio che vieta_ad ullo ~~atodi gi~di~re autoritativamente. d'un sistema poht1~0 o leg1slat1vo di un altro•. Anche .nelle leggi di diri1to famigliare non può nessun Stato dire ad ~ un altro : la mia legge · è migliore della vostra. · : Premesso questo ci si può- chiedere com'è possibil~ decidere in materia di ..divorzio, qllale · legge si deve applicare atl un caso concreto rite:- · nuto che non si può dare un. ·giudizio sulla bontà. delruna piuttosto eh~ sulla bontà dell'altra.- Prima. di tutto. vorrei scartare l'ORinione che, ha trovato ··. eredito pre~so I la giurisprudenza anglo-americana · che debba prevalere la legge del luoga dov'è chie_sto, lo scioglimento del matri~onio. Ma non è questa una buona soluzione perchè ·si arriverebbe al risultato, che le parti, sceglien-- do quel giudice che loror meglio aggrada, verreb-. · -- bero anche a scegliersi la legge regolatrice di ogni loro, rapporto sostanzialè in q'uesta materi_a. Qual-· cuno tempera il principio stahile~do che si deve ricorrere -al giudice dell'ultimo domicilio degli sposi. ma con-·questo temperamento si arriva in fondo, . benchè un po' più tardi, al risultato· che si vuol. • evitare.. · } · Poichè si tratta di _rapporti fondamentali· della .. vita famigliare è preferibile la soluzio~e data già dalla scuola italiana. Siccome si tratta di rap- · porti essenzialmente personali, di persone coniugate che vogliono divorziare per tornare "allo stato · libero, che voglio~o cioè portare una modificazione · al loro stato, e ai loro rapporti di f~miglia, · ciò · non può avvenire se ·non applicando la legge per-- sonale delle parti, e per legge · personale delle ·· parti noi dobbiamo intendere la legge della citta- : dinanza degli sposi, Questo razionalmente e questo anche secondo,A il nostro d~~tto positivo (art. 6 prel.). Teniamo fer-·· mo questo punto e vediainò quali sarebbero le · - conseguenze. , . I I Che cosa si aovrebhe dire al proposito .di due·:- .coniugi italiani che si trovano ali' estero o di due·-= coniugi .esteri che si trovano in Italia ~ Appli- · cand<:»il principio ora · esposto i ·coniugi ·italiani·. non possono mai chiedere il divorzio fuori d'Italia. • • • • • e 1 coniugi esten invece possono ottenerlo in Italia quando sia consentito dalla legge dello Stato at! quale appartengono. · Tuttavia questo non avviene praticamente. Se-- si tratta di coniugi italiani all'estero può datsi chec· . .

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