• BOLOGNA ~ui -mancan~ produce invalidità. Quest'argomento per~ lo trovo stiracchiato. . Allorchè il legislatore si è riferito alla forma del luogo ha voluto indubbiamente riferirsi a tutto ciò che atti~ne alla f o.:ma, · · quindi anche all'assenza di forma. Certamente per qualsiasi autorità italiana, o · amministrativa o giudiziale, la semplice convivenza DQn sarà sufficente a provare neppùre il consenso matrimoniale. Ma se ·due .persone presentassero la sentenza favorevole del giudice americano o la loro iscrizione nei registri matrimoniali non-si potrà ne- . gare in Italia il valore probatorio di tali atti. Un'eccezione alle regole ora esposte ci è però data dai matrimoni consolari e diplomatici. Il .nostro codice civile, e con maggiori particolari la legge consolare, permettono di celebrare all'estero il matrimonio tra italiani ·non più secondo la forma e i riti delle leggi locali ma secondo le forme e i riti della legge italiana quando la celebrazione avvenga dinJnzi_ al .competente magistrato italiano ossia al nostro ~gente diplomatico o consolare. Il matrimonio . dovrà essere allora celebrato nella forma italiana - con le relative pubblicazioni e con tutto quanto :il nostro codice civile . pretende. E' ·tuttavia a rilevarsi che questa forma, già ammessa dalla con- , . 1uetudine e .riconosciuta dalla convenzione dell'Aja 12 giugno 1902, è esperibile soltanto ove lo . I . . , I \ I ino Bia co Stato del luogo di celebrazione non vi si opponga. Un'ultima questione e poi ho finito. Occorre sempre la pubblicazione del matrimonio per garantirne la pubblicità ossia la conoscenza· da parte ·dei terzi. Quando il matrimonio avviene ali'estero -le pubblicazioni debbono essere fatte anche all'estero , e se le pratiche si svolgono a. mezzo d'un nostro ufficiale diplomatico o consolare questo stesos provvede alle dovute pu\blicazioni. Ma se il matrimonio è celebrato presso l'autorità ~traniera e le punblicazioni mancano che cosa dovremo pensare della validità di questo matrimonio.? .L•ufficiale di stato civile estero non hli tenuto conto di questa disp~ sizione della legge italiana, o si è dimenticato, il che non avviene per l'ufficiale di stato civile it~- liano che non lo .dime~ticherà perchè ne s~ehbe punito con una multa. V'è chi ritiene che- il matrimonio in questo caso sia· nullo ma io non credo si possa arriyare alla nullità, tanf è vero che l~ stessa mancanza delle pubblièazioni nel regno non produce tale effetto o solo colpisce l'ufficiale negligente. . · Con questo ho cercato di passare in esaqie som- .. mario le principali questio~i che possono sorgere nell'annodarsi del vincolo matrimoniale, mentre la prossima volta tratterrò della questione che interessa lo scioglimento del vincolo stesso. . I ' .... •
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