., - l ... ' l 4 UNìVERS1TÀ F ASciSt À . . . e d h Un altro gr•mpo di Stati (la più parte dell'Ame- razione ufficiale dell'autorità estera ? re o c e ~r questa seconda sia la soluzione più corretta perchè rica meridionale) obbliga congiuntamente ai due la convenzione dell'Aja non ha fatto altro che co- matrimoni : civile e· religioso. In un terzo gruppo dificare in· un atto internazionale, ciò che è già al· quale appartiene la· vecchia ·Au 5tria e al quale scritto nellà maggi~r parte delle· leggi interne dei appartiene anche una piccola parte dell'Italia dove singoli Stati ; Qnde se in una di· queste~ come la ancora sussiste la legislazione austriaca, si conse~te nostra, viene richiesto tale particqlare documento. entro certi limiti la .scelta e si riconoscono lut~ , esso deve essere presentato eJ non può venire so- e due i matrimoni concorrentemente. Infine abbiamo· stituito con un altro. un altro sistema, il più semplice ~i tutti, .che cor-. Tutto quello eh~ ho· detto fin qui è però sog- risponde a ·quello del diritto canoQico ~recedente-- getto ad una ,riserva che è subito spiegata con un mente al Concilio tridentino che, senza formalità , solenni, si .contenta d1 una· prova di CO?Senso.Es'so • esempio. :. Un sacerdote spagnuolo viene in Italia e fa richiesta di matrimonio. Sarà· consentita ? In base a quello che ho detto· finora _dovreste rispondete di no, perchè · il magistrato· competente italiano dovrà · rilevare che l'ordine sacro ·dalla legge· nazionale del richiedente è considerato un impedimento proibitivo. . Ma la risposta non· sarebbe esatta perchè biiogna anche vedere se quest~ impedimento applicato .. in . Italia non turbi la concezione fondamentale che noi abbiamo ·della libertà ·individuale, concezione. tale da non poter ammettere che una legge estera vi deroghi. Questa situazione ; espressamente preveduta da un altro articol~ nelle nostre- preleggi (art. · 12) il quale dispone che « • in nessun caso le · '1eggi d'un paese · straniero potranno derogare alle leggi proibitive del regno ~è alle leggi riguardanti in .qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon_ costume. » Indubbiamente per noi la libertà della persona nella facoltà di coniugarsi è una. questione dì ordine ..pubblico talchè nel risorverla non è consentita l'applicazione di una legge estera. La conve·nzione stessa dell'Aja quando ha ' scritto che la legge del luog~ di celebrazione può - :vietare il matrimonio allo straniero per certi impedimenti non riconosciuti dalla sua legge nazionale mostra che ci ·s~no dei ,casi nei quali ogni Stato si riserva il diritto di precludere l'applicazione della legge estera. è in vigore in -lscozia,..i-n qualche parte degli Stati Uniti ~ nel Canadà. Quando allora un matrimonio dovrà ritenersi ·valido per la sua forma? Qui c'è maggior consenso _ / di opinioni di quello che si è veduto in materia di capacità, perchè, in quanto alla forma, quasi tutti gli ,Stati sono 9'accordo che il matrimonio è valido é deve essere riconosciuto quando ì conforme alle leggi del luogo dove è stato celebrato. Che co·sa avverrà quindi di due italiani che $i sposino nell' A- • I ·merica latina col solo rito civile ? Per la regola accen- · nata scritta anche nell'art. 100 del nostro codice civile quel matrimonio non è valido. Qualcuno ha affermato di si perchè ~n· Italia il matrimonio civile• è sufficiente ma io credo che sia facile opporre chè, se il legislatore italiano, ·in quanto alla ·forma, si è rimesso alla legislazione del. luogo dov~è avvenuta la celebrazione e negli Stati dell'America meridionale la forma civile è incompleta perchè il .legislatore locai~ esige i due matrimoni, quel matrimonio non è valido neppure in Italia. . · La questione più grave potrà sorgere per" quèi matrimoni che sono puramente .consensuali, stante • la difficoltà di presentaré la prova del consenso •. In America ad esempio abbiamò veduto anche delle sentenze che hanno ritenuto ·provato il matrimonio .fra due persone per -il fatto di avere vissuto insieme per tre giorni, more · uxorio, ritenendosi con ciò · mostrata a sufficenza la , volontà di considerarsi marito e moglie. È certo, per nòÌ che • • • • 1 nostn mag1strat1 non potranno contentarsi di una .... • Passiamo ora brevemente a vedere .la seconda parte della questio~e che dovevamo trattare, che è quella concernente le forme del matrimonio. . Anche qui, co~e in materia di capacità, abbiamo delle divergenze notevolissime, e le principali sono ques~e. Tutto un gruppo di Stati ai quali appar:- . · tiene anche l'Italia nostra, la Francia, la Germania, prova di questo genere se non quando essa abbia - av~to la legalizzazione dell'autorità • estera con un atto. di stato civile o co~ una sentenza . ' , . , . la_ Svizzer~ e altri, riconoscono un solo matrimonio, il /matrimonio civile. Ma non G cosi dappertutt~. • \ ino Bian E ben vero che qualcuno s'è fermato sull'espressione letterale dell '~rt. 100 « sia celebrato· ~ · · e ha detto che in quanto alla forma, la legge vu<;>leuna celebrazione, ossia un atto aolenne la
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