Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

, . p~rtengano a ·nazio~alità diversa?· E qui ancora si presentano sistemi discordanti nel modo di risolvere queste ·questioni. L'art. 6 prel. del codice civ.. ita- · li ano dà la preferenza alla legge nazionale· intend~~do · per tale la legge della cittadinanza delle persone ; e con ragione perchè è innegabile che si tratta di . risolvere una questione di stato personale. Che uno sia celibe o coniugato è una que- . stione- che attiene eminentemente allo stato delle · persone e deve perciò essere risolta giusta le leggi nazionali rispettive . • Ma la. regola stabilita dal codice nostro non ·10 è da altri legislatori che preferiscono riferirai alla legge del luogo di celebra~ione attenuando soltanto talora il. ·principio col riferimento ·alla legge del domicilio matrimoniale. Qualcuno va anche più in là· e pretende applicare la legge. alla quale le parti .. 3 che una 1isposizione di questa legge non si riferisca espressamente a una legge diversa. · Ciascuno dei due sposi deve essere capac~ separatamente considerato ossia bisogna che ciascu-_ no non abbia incapacità in rapporto alla nazionalità da cui dipende. Supponiamo .un matrimonio · tra una spagnuola e un italiano. Non sarà necessario che la spagnuola -abbia raggiunto i ·t 5 anni, prescritti da noi per la donna per~hè la legge spa_. gnuola dice che 12 anni compiutì · sono sufficenti ; ma sarà necessario che il maschio italiano abbia 'raggiunto gli _anni 18 ·benchè il cod. ·civ. _spagnuolo · si contenti di 14. . Qualcuno preferirebbe applicare -la sola legge 1tazionale dell'uomo in quanto questi è destinàto a essere il capo della famiglia ma questa regola dell'unicità di legge va bene al~orchè il matrimonio è si sono rimesse. già avvenuto, e i. due sono ··diventati ·marito e . . Dico subito che"escludo quest'ultima soluzione moglie. Quando invece si tratta della capacità a con- · alla quale aderirei se potessi ·ammettere che il ma- trarlo, è più .esatto applicare la legge nazionale di trimonio è un puro contratto ma, senza entrare in ciascuno dei futuri · coniugi considerati.- separatauna questione tanto ponderosa da non doversi trat- mente. · tare così di passata, osservo che anche coloro che • Dopo · di che conviene però domandarci come \ vedono . nel matrimonio un istituto di natura con- si prova la capacità matrimoniale, ossia in che trattuale ammettono che in ogni caso si tratta di modo l'ufficiale di stato civile viene a conoscenza uri contratto particolarissimo il quale costituisce una che non vi sono I ostacoli nel caso che uno dei due società stabile, -ed ha t~le impo'rtanza morale e so- sposi non appartenga allo Stato nel quale viene .. ciale da essere imprudente lasciare alle parti stesse celebrato il· matrimonio. In quant6 alla legislazione la comodità di sc~gliere da sè la legge di loro italiana provvede l'art. 103 del codice ..civile il maggior convenienza. Oggi specialmente che il sen- quale dice che lo ·straniero che vuo) contrarre matimento nazionale è · to_rnato in auge si deve esclu- trimonio nel regno deve presentare .una dichiara-. dere .quest'anarchia e negare che una norm~ vale- zione dell'autorità competente del paese al quale . vole in materia contrattualistica possa essere appli- appartiene donde cQnsti che, giusta le leggi dì quel cata a un istitutq permanente e stabile. paese, nulla osta al divisato matrimonio~ E tutti · _ Se ammettiamo questo, e credo che in ciò gli Stati richiedono un documento consimile, mennon possiamo non essere d'acéordo, dob.~iamo an-... tre poi· nella citata ~onvenzione dell9Aja è detto · çhe logicamente escludere le altre due soluzioni e che gli stranieri _che vogliono contrarre mat~monÌQ . \ cioè l'applicazione della legge del luogo di cele- devono dimostrare l'adempimento delle condizioni~. brazione e quella del domicilio matrimoniale perchè anche in questa guisa si arriverebbe sempr.ei benchè in modo meno diretto, a lasciare. la scelta della legge alle parti interessate. Dobbiamo quindi ritenere senz'altro preferibile l' applic·azione della legge nazionale. Questo principio oltrechè dal nostro legislatore è stato poi sancito anche da una convenzione internazionale dell'Aja del 12 giugno -1902 nella quale parecchi Stati, fra cui l'lt~lia, han~o appu~to stabilito nell'articolo primo che .il diritto di contrarre matrimonio è regolato dallà· legge nazionale di ciascuno, dei futuri coniugi, a meno Biblioteca • 1no a • necessarie. . . Una questione si potrebbe fare in Italia. Date le disposizioni d~lla convenzione dell'Aja_ il nostro ufficiale di stato civile dovrà sempre pretendere quanto prescrive l'articolo 103. o potrà contentarsi di una prova per equipollenza ? Se un tedesco viene in Italia ·e per P.rovare la . ' . . . capacita a contrarre matr1mon10 porta qui una copia del codice tedesco e i relativi documentj per provare che nella sua patria non vi sono impedimenti, il nostro ufficiale di stato civile dovrà accontentarsi· di questa· prova o esigere ·una dichia- • '

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