T • I l ' BOLOGNA • la tendenza, ·già affermatasi nella nostra legislazione, a riconoscere di spettanza del Governo la · facoltà di comriere i contratti necessari per la vita · ed il funzionamento dello Stato, tendenza che è giustificata dit~lla considerazione che il co~tratto è, per sua assen1a~ un at_to di gestione e, come· tale, di competcnz~ d~l potere che amministra,' e non del potere che fa le leggi. , . ~ Resta così modificata, fra l'altro, la disposizione dcli' art. 21 della vigente legge sull'a~ministtazion~ del patrimonio e sulla contabilità generale dello f1tato (R. D. 18 nonembre 1923, n. 2440) che richiede, in generale, per l'alienazione degli i~mol ,ili dello Stato, un particolare provvedimento legisl. iti, o. Ma non ·ne restano, con ciò, modificate le }<;ggiche eventualmente regolino questi contratti, ne stabilisc~no la procedura, se non per l~ parte che sia. incomFatibile con la innovazi~ne consistente nel •so~lituire alla forma dell'approvazione per legge, l'al- .. tra~ più semplice e spedita, dell'approvazione per de- - creto reale, lla farsi, come prescrive l'art. 2 della lt'gge, previ~ parere dei consigli tecnici istituiti p1 esso i vari ministeri e del ·Consiglio di ·Stato ». . Per riguardo ·ai contratti, il Consiglio di Stato dà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al . quale · l!OPO i ministt ri devono fornirgli tutti i documenti, · le giustificazioni e le notizie che il Consiglio ritiene , , di chiedere. . ·6° - F'inalmente il parere. del Consiglio di ~tato è richiesto in tutti gli altri casi in cui sia richiesto_per . legge. Questa disposizione potrà sembrare inutile, o...per lo meno oziosa. Invece non è così : ·essa, osserva il FERRARIS, e molto importante,. perchè è l'espressione deHa tendenza ·a ricostituire il principio dell'unità della consulenza in materia giuridica, principio stato leso dalraver soppresso il parere del Consiglio di Stato, an~he per la parte giuridica, ·per parecchie materie, so- . stituendovi il parere di altri corpi consultivi, ··nei quali fu1 ono a tale uopo chiamati anche consiglieri di Stato I L •obbligo della consult~zione del Consiglio di Stato venne . co~ì solennemente mJ:. fermato e sarà successivamente attuato ; · l'audizione del Consiglio deve sempre avvenire quando è prescritta dalle .leggi, quantunque sullo stesso affare sia inteso anche il parere di altri corpi consultivi tecnici. Però, ·mentre prima si era vietato· che i pre sicknti e i consiglieri di Stato potessero · f ~r parte di altri corpi consultivi dell'amministrazione B1blwoteca o an . centrale, col R. D. L. 23 ottobre 1924, n. 1672 ; , venne modificato l'art. 6 del testo unico nel senso che i detti presidenti e consiglieri di Stato possono far parte di altri corpi consultivi dell 'ammi~ nistrazione centrale, ma devono astenersi dal voto in tutti i casi nei ·quali debba essere udito anche il Consiglio di Stato, saivo che trattisi dell ! esame di schemi di norme legislative e regolamentari. 190. ·- Quanto al modo di procedere_ nella trattazion~ degli affari consultivi, la legge stab_ilisce che il Consiglio di ·S_tato, per l'esame degli affari sui quali· è richiesto il suo parere,. pelibera in adunan~a generale o diviso p~r seziàni. ,, Le adunanze generali sono conyocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il . segretario generale. A queste adunanze parteci-_ · pano tutti i componenti il Consiglio di Stato, anche consiglieri delle due sezi0ni giurisdizion~li. Al'e adunanze di sezione partecipano jnvece solo i consiglieri componenti la sezione. Gli affari che debbono essere tratt<\ti in adunanza generale o dalle singole sezioni sono determinati dal regolamento del servizio. interno:- Però , è in facoltà del ministro• di esigere_ che .dati affari siano. trattati in adunani~ generale, salvo che si tratti di affari che, a norma del testo unico, pos- ' sano formare oggetto di ricorso del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, -nel qual caso il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale. Avuto il parere di una sezione, il ministro . può, , salva l'eccezione di cui abbiamo detto, I richiedere al presidente che l'affare sia · riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in· adunanza generale. _ Sono discusse in adunanza- generale le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione alla qùa_le per loro natura appartengono e·nelle commissioni speciali. _ I-ministri possono se1npre intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio e a quelle· delle sezioni; possono anche delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti" del ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione. Norme particolareggiate contiene il regolamento per 1 'esecuzione della legge sul Consigljo , - . '
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