Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

r . - I ' I . . 82 .. UNIVERSITÀ FASCISTA ·~-~~~1 ~~, ~~~-!!!!!\~ ghi di Gabinetto con la circolare contenente norme per l'applicazione della· legge concernente la fa- · coltà del potere esecutivo di emanare norme giù- ' , ridiche (Gazzetta Uff.··28 gennaio 1926, n. 22 ~ « ·La facoltà di regolamentazio~e - egli scriveva I - a norma dell'art. 1 della legge, non eolo in · ciò che ha· ·per ogge:to la e·s~~uzione delle leggi, J ma anche in ciò che concern~ l'uso delle facoltà . ~ discrezionali del potere esecutivo· o l~ordiµamento ·delle amministrazioni statali e degli enti ed istitQti · ·pubblici, deve ~splicarsi col sussidio della espe- . rienza del· Consiglio di· Stato, rendendosi,così, ge- .nerale ed assoluto l'obbligo del· parere stabi~ifQ dall'articolo 16, n. I, del testo unico appròvato . . col regio decreto 29 giugnd I 924, n. I 054 sul 'Consiglio di ~iato in relazione dell'art. I, n. . 7., • ·del R. D. _!'4 no11embre-- 1901, n. 466. . · · . . 2° ; In secondo luogo il voto _del Consi- . _glìo di Stato è.•richiesto sulla ésecuzion~de!lleprovvisioni ecclesiastich·e,per le quali occorre i{ décreto re_àle. Qu.esta materia riguarda la -conc~ssione dell' exequa·tur e del placet nei casi preveduti dall'~rt. 16 della legge 13 maggio -18Z1, n. ·214 (serie 2) .. . ; ' giuridiche, specialmente quando _si trattava d~ coordinare in testi unici le leggi e 1 regolamenb. . 4 ° - .Il · parere del Consiglio di · Stato è richiesto. in quarto luogo- sui ricorsi f ~tti al Re . contro la legittimità dei provvedimen_tiamm~nistr~- tii,i, sui quali. siano ·esaur~te o non poss~no ·fra- . porsi domande di riparazione in pia ·geraréhica. Si tratta ·qui ·dei · ricorsi in via strao_rdinaria al . ReJ. ossia di quei ricorsi che potrebbero dir~i in grazia amministrativa, che vengono rivolti al Re coine Capo dello Stato e accolti come rimedi estremi q~ando i casi si ,presentino effettivam~nte degni. di riparazione. Ed., è perciò che, se~bene la l~gge dica che con esso si impugna· la legittjmità del provvedimento aniministratìvo, si è dato alla parola legittimità non soltanto il suo più ampio significato, comprendendovi l'incompetenza, la oio_lazione di legge e l'eccesso di ·potere, ma non si è escluso di ~ntrare. qualche volta nel merito in linea di equità (FERRARIS). . . 5 ° ..: l'n quinto luogo il parere · del Consi- .. . glio di Stato e richiesto sulle conr,enzioni o sui · · contratti da appro11arspi er legge, o·· che impo1tino I sul1e prerogative.· del Sommo Pontefice e -della . _impegnifinanziari che 'non_ tro11anoriscontroin in1Santa Sede e sulle· relazioni dello ··Stato con la · pegni regolarmente assunti per legge. . ~ · · Chiesa, legge detta comu.nemen}ed~lle-guarentigie, Questa disposizione ·è ormai, in parte inveecioè quando trattasi di atti delle autorità e·cclesia- chiata, benchè sia tanto giovane, · dopo la legge stiche che riguardano la -destinazione dei beni ec- 31 gennaio 1926, n. · f 00, sulla faéoltà del potere clesiastici e la provvi-sta dei benefici _m~ggiori(dal ' eseçutivo di emanare norme giuridiche. vescovo in su,' comprese le abbazie che hanno giu- · Dice infatti .l'articolo· 2 ·di ·dettà legge che risdizi~ne vescovile) ·e minori (dal vescovato in l'approvazione dei· contratti stipulati dallo. Stato, · giù), eccetto quelli della città ~i Roma e. dell~ ·. nei casi per i quali era richiesta una · legge, è data sedi suburbicarie, cioè· le sei . diQcesi poste intorno · con decre~oreale, pre11iadeliberazione del ( .'onai- , I • a Roma : Albano, Frascati, Os~ia, Velletri,' Porto " glio dei ministri, udito il parere· dei consigli tecnici 1 t - J •• , e S. Rufina, ·sabina. · · . istitu#i presso i vari ministeri e del Consiglio . di ." ,. ·. l\'la· questa materia avrà forse presto una nuo- Stato: ·se· dicevamò dunque che la disposizione del . ' va disciplina con l'attuazione della legislazione ec~le- ·n. 5 del ~esto..'.u.nico è in parte invecchiata, intensiastic~ che -il. Governo Nazionale sta approntando. ~evamo per ciò che si 'riferisce ali..approva~one dei 3 ° - In terzo ' luogo il.· voto del Consiglio contratti dallo Stato, approvazione che è ormai ai esclu.. · di. Stato è rièhiesto .sopra tu~ti i coordinamenti in siva competenza del pQtere esecutivo,· a~che p~r-quei testi unici di leggi --o di regolamenti, salvo che non contra~ti, per i quali ·si richieda un' appo-sita legge~ _~. ia diversamente stabilito per legge. .. · Ecco come si esprime in · proposito il• Capo Di questo gruppo di pareri obbligatori, seb- del Governo nella circolare sopra citata ai ntinistn bene non vincolati~ per il Governo, non era fatto segretari di Stato : « La legge in esame. (31 gen- ~ cen~o n~I. testo unico del 1907;_ tuttavia la norma, naio 1926, n; 100),. all•art. Z, attribuisce al potel"d · orà esphc1tame~te fissata. ~al l~g1slatore, e~a entrata ese~tivo la competenza ad' appro-vare, in. genère, -?ella . c~nsuetudme amm1?1strahv1:\ non s1 P~!e~a. tutti . i· con~ratti stipulati dallo Stato, cQmpi-esqiuelli infatti ignorare, _come pnma abbiamo detto, . l es1- per 1 quali, in base a norme speciali, sia richiestenza nel seno dell'amministrazione di· un corpo sta a.ttual~ente una legge apposita. b.' articolo ri.- .particolarment~ versato ed esperto nelle dottrine . alca ed estende sino alla Uà ulti_ma eapllf:IIM)u . ' .,, I• neo

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