I .. , UNIVERSITÀ· FASCISTA I - , . .... tornò al procedimento anteriore alla legge del 1904, e con decreti reali vennero costituiti pare echi mi- ' nisteri. Questo sistema è rimasto in vigore ed è oramai quello normale in virtù dell'art. 4 della legge sulle attribuzioni e prerogative del ·Capo . del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato_ · (L. 24 dicembre 1925, n. 2263), il quale stabilisce: « Il numero, la c~stituzione e le attribuzioni dei ministeri ·sono stabiliti ·per decreto reale, su proposta del Capo del Governo ». ' , 171. __; Esiste un ordine delle precedenze fra r diversi ministeri, che è stato così ·st~bilito ?al R. D. L. 19 novembre 1925, n. 2015; ' 10 ministero degh affari esteri ; . zo ministero dell'interno ; 30 ministero delle colonie; '" 40 ministero della giustizia e degli affari di culto; , ,' ' I 50 ministero delle finanze ; • . 60 ministero· dell~ guerra ; 70 ministero della marina ; 8 ° ministero dell 'areonautica ; 9° ministero della pubblica istruzione ; 10° ministero dei lavori pubblici ; 11 ° ministero dell'economia nazionale ; 12° ministero delle comunicazioni. 172. - Ecco un cenno ·sommario delle at- .trib~zioni dei singoli I ministeri, che desumiam~ dal _FERRARIS, integrandolo, ove occorra, con le - sopravvenute disposizioni legislative: I 1 ° Ministero degli. affari esteri : Esso regola le relazioni dello Stato con gli_altri Stati, no- ' ,mina e diri_ge il personale che mantiene direttamente tali rapporti, cioè gli .ambasciatori, i ministri plenipotenziari, gli incaricati d'affari, i consoli, ecc.; stipula i trattati d'allea~za, di pace, di commercio ; ha , alla sua dipendenza le scuole italiane all'estero ; provvede, mediante il Commissariato generale dell'emigrazione, alla esecuzione delle leggi · e dei regolamenti ·sull'emigrazione, ecc. Con R. D. · 20 marzo 1924 vennero date disposizioni sull'or- . dinamento degli uffici centrali e con R. D. 14 novembre 1.924 vennero apportate modificazioni alla_ ripartiziÒne degli uf_ficidella direzione generale degli affari politici, commerciali e privati per l'Europa e il Levante e della ·direzione generale degli affari politici, commerciali e privati di Africa, ·America, Asia e Australia. 2° Ministero dell'interno : tutto ai provvedimenti di politica I ' I ,,. Attende innanzi generale interna Bibl·ote a Gi . d Bia co \ , . (comÌ,rese le ~lezioni politiche e, am~inistra~ve)__e in modo .speciale alla tutela dell ordine e dt:lla sicurezza, come esercita le altre varie forme di polizia (giudiziaria, amministrati:a e sociale)'; i~~gila sopra gli enti locali autarchici; provvede all 1g1en~ e alla beneficenza pubblica. Dipendono da questo_ ministero gli archivi di Stato, le carceri, gli stabilimenti di pena ed 1 i rif~rmatori. 1 E' ad esso coordinato ·uno dei grandi. Corpi dello Stato, il Consiglio di Stato, in quanto che ~utti i pro~edimenti che, per la nomina e' la disciplina dei suoi membri e il suo . funzionamento, richiedono· l'opera del . Governo, sono presi su proposta del m!nistro del1 'interno. . . 3° - Ministero delle Colonie: Venne istituito con R.-D. 20 novembre 1912, n. 1205. Si· occupa della organizzazione politica· ed ·amministra- ' tiva, delle finanze e dei servizi pubblici delle colonie (T ripolitania, Cirenaica, Egeo, Eritrea, Somalia,. Giubaland). Dal solo ministero delle colonie dipendono i funzionari civili e militari che vi sono add~tti. Invece le autorità militari sono designate d'acèordo fra i ininisteri della guerra, della marina e dell'aeronautica e quello delle colo~ie, e dipendono dai primi ·pei rapporti gerarchici, disciplinari e tecnici, dal . secondo per gli altri rapporti. Il ministero delle \colonie, oltre che della colonizzazione, del r~gime delle terre, dei traffici, ecc., si occupa delle es.plorazi~ni ·ge~grafiche e scientifiche anche nei territori confinanti, delle ricerche archeologiche nelle colonie, ecc. 4° - Ministero della giustiiia e degli af- -·· /ari di c_ulto: Si denominava prima ministero ·di grazia,• giustizia e dei e:ulti; venne modificata Ii denominazione in quella di ministero della giustizia e degli affari di culto con R. D. 16 novembre 1919,n. 2109. Disposizioni per l'ordinamento degli uffici ·e del personale vennero date con R. D. 2 dicembre 1923, n. 2572. In base ad eno i servizi del ministero della giustizia e degli affari dt culto sono disimpegnati .da un 'uffici~ del personale e da tre direzioni generali denominate : a) della giustizia ; b) dei culti; c) delle carceri e dei riformatori .. Vi sono inoltre un ufficio legislativo, un ufficio· di traduzioni e un ufficio di economato e cassa... Questo ministero ·provvede ali~ nomina dei giudici e degl'inipiegati giudiziari ed invigila sopra il potere giudiziario mediante gli uffici' <lei pubb~ico ministero e sopra l'esercizio delle professioni giuridiche (notai, avvocati, procuratoti); prov•
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