Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

, aos1e1- -- ;., ... I che codesti impiegati e funzionari si chiamino organi,· rapp~esentanti, o come altrimenti si voglia : l'essenziale è che, anche nell'ordine amministrativo '. senza tali organi o rappresentanti o simili lo Stato non procederebbe all'azione. Quindi vi è una congiunzione intima; un'jndissolubile connessione fra impiegati e funzionari e lo Stato, e questo agisce per mezzo di quelli. Nè si venga a dire che talora l'impiegato o funzionario agisce in nome proprio, talora in nome dell'amministrazione. L'impiegato o funzionario n(!n agisce più i,:inome proprio : agisce sempre in quanto è pubblico impiegato, è pubblico funzionario, e quindi è investito della ' pubblica autorità ed ha facoltà di esercitare . tale autorità che è quella dello Stato. Se in certi casi egli deve dichiarare di agire in nome dell'amministrazione, questo avviene perchè per tradizione del pa~ato, sorta quando non si era ancora diffuso e consolidato il principio della personalità giuridica dello Stato, in omaggio a norme e consuetudini di diritto privato e di diritto processuale, ed ~~che attualmente per necessità pratiche, appare opportuno specificare che egli iµ quei casi con ·determinati atti assume obbligazioni che vincolano lo Stato e può rappresentarlo in giudizio. Ma anche da questo aspetto i progressi della legislazione, della giurispruden~a, della dottrina, hanno mutato l'essenza del problema. . Se per agevolare le 'controversie giudiziarie, è opportuno specificare quali impiegati o funzionari possono rappresentare lo Stato in giudizio~ non è più necessario il farlo per stabilire la responsabilità dello Stato. Già alcune legislazioni han~o esplicitamente stabilito che lo Stato è direttamente responsabile di tutti gli atti dei suoi impiegati e funzionari nell'esercizio delle loro attribuzio~i ; · altre, più timide, }Q hanno dichiarato fideiussore di ~ssi, cosicchè se l'impiegato o funzionario non può risarcire il danno . cagionato dal ..suo fatto illecito, subentra lo Stato. E dove manca la speciale legislazione, la giurisprudenza, sulla base dei principii della responsabilità. per delitti e quasi delitti sanzionata dal diritto civile, tende a riconoscere la responsabilità dello Stato per gli atti illeciti dei suoi imp~egati o funzionari. Così trionfa il principio che gl'impiegati.e funzionari, o singoli, o consociati, nei pubblici uffici e quindi nei ministeri non hanno ·una propria personalità giuridica, ·ma sono puramente e semplicemente gli organi, i rappresentanti, o come chiamar si vogliano, della personaibliòt a • 1no a I 73 lità giuridica dello Stato, che li investe, li copre, li avvince a sè ed è la sola che esista. I Questo non esclude ~he qualche ramo della pubblica amministrazione, a cui sia affidata una speciale gestione di molta importanza, possa avere · personalità giuridica : da noi si considerano come in possesso di essa il Fondo per il culto, il Com-~ missariato generale per l'emigrazione, la Cassa Depositi e· Prestiti, le Casse di previdenza presso questa ammministrate, ecc. Ma tale eccezione, fatta per singole branche appartenenti ai ministeri, conferma la regola prima esposta. · 170. - Ed ora diamo uno sguar~o ai singoli • • • m1n1sten. Quanti sono steri? Attualmente ., e quanti devono essere i mini- · essi sono in numero di dodici. Ma questo numero non è fisso.: ~sso può aumentare o diminuire secondo · le opportunità o le , necessità dell'amministrazione. Non esiste alcuna legge che stabilisca i ministeri in numero fisso. In seguito ai due R. decreti del 26 dicembre 1877, n. 4219 e 4220, coi quali il Depretis· • divideva in due il ministero delle finanze, istituendo con una parte di esso il ministero del tesoro, e sopprimeva il ·ministero di agricoltura, industria e commercio, il Governo presentò nel 1884 un progetto di legge relativò alla determinazione del ~umero dei ministeri, ·progett~ che non arrivò allora in porto, ma che, ripresentato due anni appresso, venne in discussione solo ·.nei ·primi del 1888, sotto il ministero Crispi, e diventò la legge t 2 febbraio 1888, n. 5195, la quale ali' art.. 1° stabiliva che il numero e le attribuzioni dei ministeri dovessero essere stabiliti con Regi decreti. La disposizion~ venne criticata da giuristi ed uomini .politici, i quali la ritennero contraria ai retti principii del diritto pubblico, in quanto - si .diceva - la determinazione del numero e la designazione generica ·delle attribuzioni dei ministeri, non è un provvedimento di puro ordine amministrativo, ma è un provvedimento anche di ordine costituzionale e il procedere per decreto reale, anzichè per legge, potrebbe dar luogo a gravi ·ed arbitrar~e alterazioni nell'ordinamento amministrativo. Queste critiche ebbero il loro effetto~ e con legge 11 luglio 1904, n. 372 venne stàbilito che il numero dei ministeri può essere modificato soltanto con legge speciale. Ma durante la guerra del 1915-191 ~ si ri- . . - I ' f I \ . I' ,

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