I .., ! • ( r •• I " . . 72 ~-· ~~- s ~'.._.,;___...,,.,;:_:_•~e•~~=.-.-~ ,-,.~12~· ~" ~--· •~· •~· • UN(\/ER$fT AI FASCISTA. " " imsrm a :zz • .' \ I - . . - quelle frequenti crisi ministeriali' che ,arrestavano, o per lo meno turbavano il regolare funzionamento dello Stato. Eppure tutto ciò avveniva in contrasto con la ·lettera e lo spirito dello Statuto. L •articolo 65 dello Statuto· dice : Il Re nomina e revoca i ~uoi :XCinistri. I ministri SUOI, dunque, i Ministri · del · Re, i suoi rappresentanti, gli esecutori della volontà sovrana non i Ministri delle Camere, ' ' non .. i delegati delle assemble legislàtive, ,·perchè il ' . ' · Governo in Italia non è parlamentàre, non e, c10~ a dire il Governo del Parlamento, ma è costituzio:. ·-< nale, è il Governo del Re, il Governo s~condo _la I_ · Costituzione, secondo lo Stat~to che lascia libero il Re di sceglier~i i suoi Ministri, come vuole e dove vuole. Il Re infatti non è obbligato a ~cegliere i Ministri fra i membri del Parlamento; lo ·ste~so Statuto prevede il caso che i Ministri non siano mem.: · bri ·nè· del Senato e neanche della Camera dei deputati, -nell'art. 66, dove è· detto che « i Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell 'altra Camer~ se non quando ne sono membri. Essi vi hann~ sempre l'ingresso, e debbono essere seu- , . . titi sempre che Io' richieggano ». Donde . si vede . ben chiar~ che il Re può scegliere i suoi ministri anche fuori delle .Camere legislative. Va· bene che . ·per antica consuetudine," contemporanea all'applicazione dello Statuto, il· Re ha di regola 'scelto j Ministri fra i componenti · delle Camere e che, ·quand~ ha voluto scegliere persone estranee al Parlamento, le ha assunte al laticlavio; ciò però . no·n vuol dire che i Ministri abbiano perduto la originaria figura· giuridica di rappresenta~ti del Re · ed esecutori della sua volontà, per diventare delegati delle assembleé legislative ed esecutori della volontà 1del parlamento. 167. - Dopo quanto _abbiamo detto circa le funz_ioniamministrative del Capo dello Stato, orga- . no precipuo e massimo dell'amministrazione, passiamo ad esaminare le funzioni degli organi,. inferiori e subordinati ~ Lui, soprastanti a tutti gli altri e che sono preposti alla direzione dei grandi rami · in cui si divide la 'pubblica amministrazione. L •argomento meriterebbe una lunga trattazione, che io qui non posso fare per nec~essità di·metodo e per mancanza di tempo ; debbo perciò contentarmi di ri~ssumere' la esposizione intorno ai punti più sa- ·lienti. ; 168. - Che cosa sono i Ministeri ? Li 'possiamo definire come , gli uffici superiori che hanno . \ . ., li te a I . n Bi e [' alta direzione della· funzione esecutiva dello Stato. Son9 uffici superiori, perchè essi non dipen- .dono da altri uffici, ma stanno al culmine della gerarchia nei _diversi rami di servizi . ·pubblici ad essi affidati. Hanno l'alta direzjone della funzione e~ecutiva dello Stato, perchè questa vieae effettivamente esplicata dai molteplici uffici esistenti ~ella, Capitale- e in tutte le parti del terriiòrio nazionale e coloniale : ora I•azione di tutti codesti ufficidifficilmente. potrebbe essere coordinata a raggiungere i fini dello Stato, qualora non esistess·ero centri direttivi capaci di guidare e ispirare con·. unità d'intenti l'opera così varia, così molteplice di una vasta serie di agenti governativi. 169. - Tralasciando la ·questione della ripaitizione dei ministeri e del fondamento che sta a base di essa, perchè il ·problema si riallaccia alle più alte questioni di scieaza politica, e prima di passare ad es&minare le attribuzioni dei singoli ministeri, mi sembra opportuno accennare al carattere giuridico dei medesimi. . Si domanda : Hanno i ministeri · una loro per- . sonalità ·giuridica~ La domanda potrebbe sembrare. oziosa ; ma non ·è tale, ove si pensi che esistono al rigu~rdo m~lte dottrine contrastanti, sebbene es~e, · a giudizio del Ferraris, siano in gran parte ·effettq, di sottili disquisizioni scolasti~he di· carattere affatto nominalistico. Lo Stato - scrive il citato autore - come ogni ·persona morale, no·n agisce, perchè ente collettivo, se. non per mezzo di_persone fisiche o singole o collegate fra loro da vincolo, che ren-. . , de la loro azione unitaria e convergente al raggiungimento di determinati scopi. Togliete gl'impiegati, i funzionari in genere, e lo Stato diventa un ente di cuj tutti sentiranno l'onnipresenza e la necessità, e che potrà magari ,concretarsi ·in· qualche cosa di esteriore e di visibile, cioè nel territorio e nel popolo ; ma questi due elementi sono-priYi di àzione u~itaria . e di coordinamento agli scopi ;, soltanto per mezzo di persone fisiche singole e consociate l'azione dello Stato può manifestarsi e svolgersi: di persone singole, quando per una data opera hàsta I un solo impiegato o funzionario : di persone consociate, quando questi impiegati o funzionàri devono essere in numero plurale e con.giunti .· da un ·vincolo gerarchico o almeno da un· vincolo ·di recipr~ca cooperazione, secondo norme stabili e '1eterm1nate. ·Ed abbiamo appunto visto come a tale scopo si costituiscono i mÌnisteri .. E' indifferente \ .. ;
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