I I mtll 1 - BOLOCNA tutti quei trattati che servono a garantire glf interessi del paese e a mantenere coi paesi stranieri tutte le relazioni che possono giovare allo sviluppo delle industrie e dei commerci e alla espansione della cultura e del lavoro nazìonale. 4° - ~omina a tutte le cariche dello ' Stato. E questa una delle più importanti estrinse- . ca'Zioni della funzione amministrativa del Sovrano. La complessità dell'odierno 9rganismo amministrativo dello Stato impone la necessità di immettere nell'organismo stesso un grandissimo numero di persone per rendere possibile il funzionamento dei servizi pubblici in tutti i campi della multiforme attività statale. Quindi i funzionari destinati a coprire le cariche, che dànno una certa stabilità di posizione ed una rel~tiva dignità {impiegati della carriera amministrativa e di ragioneria, ufficiali delle forze di terra, di mare e dell'aria, magistrati ; professori degli istituti medi d'istruzione e degli istituti , superiori, ecc.), vengono tutti nominati per decreto reale. , 5° - Fa i decreti e i regolamenti necessari per. l'esecuzione delle leggi. Questa funzione ri-vela anch'essa· nel Capo dello Stato il Capo supremo del potere esecutivo. Essa viene comune- ·mente designata col nome di diritto d'ordinanza, e consiste nella fac9ltà che ha il potere esecutivo di emanare decreti e regolamenti. T aie facoltà è stata di recente ampliata con · legge 31 gennaio 1926, n. 100, la quale stabilisce che : Sono emanate con decreto reale le norme giuridiche necessarie per disciplinare: a) l'esecuzione delle· leggi (regolamenti esecutivi); b) l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo (regolamenti indipendenti) ; · · · c) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni. dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati i comuni, le pro--: vincie, le istituzioni • pubbliche di beneficenza, le università e gli istituti di istruzioae superiore che - hanno personalità giuridica, 9uand' anche si tratti di matene sìno ad oggi regolate per legge (regolamenti di organizzazione) (art. 1). . L'approvazione dei contratti stipulati dello Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data c•n decreto reale (art. 2). • Con decreto reale possono emanarsi norme aventi forza di legge : a) quando il Governo sia a ibl·o ec Gino Biànco ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione (decreti legislàtivi). ; b) nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo ·richiedano (decreti legge), in applicazione del principio: salus publica suprema lex esto (art. 3). 6° - Promulga le leggi. Mentre la san-- · zione delle leggi viene fatta dal Sovrano come partecipe del potere legislativo ed è un atto libero, tanto che il Re può anche negare la sua sanzione a una legge già stata · approvata dalle due Camere, la promulgazione è invece un atto obbligatorio che il Sovrano deve compiere come Capo del potere esecutivo, allo scopo di attestare solennemente l'esistenza della legge e la sua legale formazione. 7° - Ordina la pub~licazione delle leggi. Anche questo è un dovere incombente al Sovrano come Capo d@llgStato: Egli non potrebbe arrestare le· conseguenze giuridiche derivanti da una legge già approvata e sanzionata ; alla promulgazione dunque deve tener dietro la pubblicazione, la quale viene così ordinata : . « Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita . nella raccolta ufficiale delle leggi e ·dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser- . varia e di farla osservare ». Segue poi l'annunzio della avvenuta inserzione ne}la Gazzetta Ufficiale del Regno. 8° - Può creare Ordini catJallereschi e pre3criverne gli statuti (art. 78 dello Statuto). _Può ' conferire titoli di nobiltà (art. 79). E ·questa più che altro una funzione ~i dignità, alla quale la tradizione e il costume attribuiscono una certa importanza. Affidati al Re, la creazione ed il con- ·· · ferimento de.i titoli cavallereschi e nobiliari, giovano anche a conservare il prestigio dei medesimi. 9° - ~omina e re1'0CQi suoi Ministri. Importantissima fra le funzioni esecutive del Capo .dello Stato è questa, mediante la quale il Re nomina coloro ·che d~vono dirigere e presiedere i vari · rami della pubblica amministrazione, e li revoca, quando essi non godono più la sua fiducia. ~166.- Chi sono e chi rappresentano i Ministri? Si propendeva a credere fino a pochi anni. . or sonò che i Ministri fossero ·quasi i delegati e i rappresentanti delle Camere legislative e specialmen~e di quella elettiva e che essi non potessero perciò rimanere in carica quando non· fossero più · graditi alle Camere o anche ad una sola di esse. Dall'affermarsi di una tale opinione originavano \ \ ( (. \ I t ' .
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