Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

I • .I \ _, , \ • I • • ... . ( I . ' . . I So.nr,\_una vera deri- esecutivo.• Esso non si .estende alle funzioni pu- « i ricorsi in via gerarchica Q · ramente politiche del potere esecutivo, il· quale sione. » 133. - Si giunse così alla legge 31 Marzo conserva . piena ed intatta ·quella libertà che gli ·1876, n. 3761, colla quale la risoluzione d~i con- s~etta llelle_cose·politiche, e ché è condizione inflitti fra l'autorità giudiziaria e l' am~ìnistràtiva ve- disp~nsab.ile della sua responsabilità•. .Nè surroga niya sottratta al Consigli~ di Stato, e deferita alla l'azione propria dell'amministrazione,· ma è ·solta~to · ·Suprema Corte di Cassazione di Roma, con pro- ·un corpo deliberante che il potere esec~ti_vo forma ·~edura pubblica- e ·contradittoria. ·Tale legge, chia- · con elementi scelti -nel- suo seno, come. a sindaca-. rendo ·ta latitudine della. competeriza giudiziaria,. · tore· dei suoi alti e per mantenere la sua az~one rispett~ agli atti amministrativi, accresceva le gua- nei limiti d~lla ·legalità· e ·della _giustizia. » · rentigie di qu~gli interessi privati, per i quali .non . · Quel p~ogetto,· non arrivò in porto ; ·ma esso. si accordavà sino ad allora che un incerto ricorso venne · ripreso l'anno successivo, discuss~ ed apamministrativo. · . . provato, sicchè I divenne la ·legge ·del 31 Marzo . 134. - Poi venn~ il famoso discorso del 1889, che coordinata coll'allegato D della legge 6 Maggio 1880 di Silvio Spaventa, il quale,-com~ ~zo Marzo 1875,' formò- il testo unico ~pproyato si ·disse iµ. .principio, pose nettamente e. risoluta- con Regio D~creto 2 'Giugno 1889 n. 6166. • . . · mente · il problema dellà gi_ustizia amministrati~a. 136. - Per provvedere poi alla giustizia L'eco d1 quel discorso fu · straordinariò. Vi. fu · amministrativa locale venne la le"gge I Maggio - scrive il -BRU.NIAL TI ~ chi vagheggiò su.; 1890, colla q~ale furono .determinat~ le materie bito l'istituzione· di una Corte Suprema di giusti- nelle quali è ammesso· il ricorso alla I Giunta ·Ptozia afflministrativa come in Austria_ (De ·Gioan- . vinciale Amministrativa e venne stabili~a la pro- , ,nis), chi una speciale giurisdizione dei ·co~sig)i cedura da seguire tanto· innanzi a ·questa com~ cli prefettura con una rappresentanza di elementi · davanti· alla 4a, Sezione del Consiglio di Stato·. · elettivi, e una Suprema ista~a amminiStrativa sul 137. - Con la l~gge 7 Marzo 1907 tipo tedesèo (Millghetti): ·altri suggerì di sostituire venne istituita una 5_a-.Sezione del Consiglio di al ricorso gerarchico, il. ricorso in via contenzìosa Stato, anch'essa con attribuzioni relative. alla giuad una speèiale sezione del Consiglio di · Stato, stizia amministrativa. Siccome però la giurisdizione· per le materie che, non concernerido diritti lesi, fra ·1a 4a. e la 5a. Sezione del Consiglio di Stato sono tolte alla cognizione del potere giudiziario · er~ divisa, e tale divisione non· solo costituiva un (De .Falco, Mantellini, ecc·.). .impaccio per la sollecita decisione dei ·giudizi, Dla· · 135. -. Finalmente venne i1 disegno di esponeva anche il ricorrente al pericolo di perdere· legge CRISPI 22 N9vembre 1887, il qual~ ten~' il diritto al ricorso, se lo avèsse rivolto alla Se- , deva a dare un giudice supremo alle materie con- zioi:ie. incompetente, Cosi con Regio Decreto 30 , .tenziose, che mentre non. cadono sottci la compe- ,-· Dicembre 1923, n. 2840, venne uhi6èata la giutenza · dell'autorità . gitidiziaria sòno però di tale risdizione delle due Sezioni e il mÌlssimo tribunale natura da chiedere le forme tutelari di un gitidizio amn_iinistrativovenne deSignato ·col nome ~i Con- · . amministrativo. A tal uopo si creava .una apposita siglio di Stato in sede giurisdizionale. • sezione del Consiglio di Stato con esclusive attri- _ 138.·---;- Il· Consiglio di. Stato in sede giu- , buzioni di contenzi.oso amministrativo. « Il nuovo · risdizi~iiale ha una competenza di legittimità o di - istit~to - ·diceva la Relazione parlamentare - annullamento nel caso che il provvedimerito am- • , non è un .tribunale giudiziario speciale od eccezio- · ministrativo, contro cui si ricorre, sia viziato da ~aie, ma rimane nella sfera del potere esecutivo, incompetenza dell'organo, da eccesso di potere, o · · da cui prende la materia e le persone che lo de- da violazione di legge, ed una competen~adi me- · ' .vono mettere in atto. E' lo stesso potere esecutivo, · rito, in quanto giudica sulla convenienza e sulla ordinato in modo da tutelare magg~ormente gli in- opportunità dell'atto compiuto daU'organo ammi- · teressi dei cittadini. Perci?,, a differenza dell'antico nistrativo: ·è questa una competenza speciale che · <;~ntenzioso, .esclude ogni confusione di poteri co- si verifica nei casi tassativamente indi~ati dalla • stituzionali, ed i; conflitti, che possono nascere fra lègge. Il· Consiglio di. Stato ha inoltre una giuii- ~ ' - le autorità amministrative e la sezione del conten- . sdizione esciusiva su alcune inaterie, indicate .nel- · zioso, sono e rimangono nella cerchia del p~ere l'art. 8 del R. D. 30,· Dicembre 1923: in qlleatà .. I I ... ' .. •

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