Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

• • , , ... I 7 BOLOèNA 57 vanti da convenzioni private appartenessero alla competenza dei tribunali, e che all'apposto tutti i· . ricorsi che sorgessero dal lato amministrativo f ossero da portare davanti all'amministrazione, essendo questa sola competente per confermare · o modifi- . care. i· propri ~tti. Queato princ, pio peraltro soffre • così numerose eccezioni, che soltanto con una ca- • • • • su1st1ca minuta, appoggiata ~opra una esposizione •di tutto il diritto materiale, può determinarsi qu~li questioni devono essere risolute dal Tribunale civile, quali dalle autorità amm_inistratvi e, e quali ·devono essere risolute secondo la procedura propria della giustizia amministrativa. { 1) 131. - Tralasciando di. dire quali fossero· i sistemi di giustizia amministrativa adottati nei vari staterelli italiani prima della unificazione del Regno, accenneremo fugacemente all'ordinamento della di-1 fesa giurisdizionale dei diritti dei cittadini verso l'autorità amministrativa nello Stato Piemontese. . Qui la .legislazione av~va subito l'inffuenza delle istitu.zioni francesi, e quindi le questioni n_elle quali era interessato lo Stato dovevano essere decise da speciali autorità, talora anche senza le guarentigie che costituiscono l'essenza di un giudizio. .. A poco a poco, però, prevaJse la tendenza di attribuire a taluni corpi amministrativi competenze tassativamente determinate in materia amministrativa per modo che il diritto privato .·del cittadino si veniva meglio differenziando dalle con- • • • • trovers1e amm1n1strat1ve. Finalmente, con la legge del 30 Otto?re 1859, acèanto aU'autorità amministrativa e come. parte · di essa, si cieava una giurisdizione amministrativa, affidata ad appositi collegi e tribunali giudicanti, il Consiglio di governo, il Consiglio di Stato ed altri, mentre si distingueva nettamente la giurisdi- . zione amministrativa dalla giurisdizione. . 132. - Questo ordinario sistema 'durò nelle antiche Provincie sino al 20 Marzo ·1865, quando venne promulgata la legge di pari data, allegato E, la quale abolì i ~ribunali investiti della_ giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, ammettendo tuttavia numerose eccezioni. Così si mantenne alla Corte dei Conti la speciale giurisdizione contenziosa sui conti che devono render tutti coloro che hanno maneggio di denaro pubblico o (I) Op. cit. § 4. • ,,.. • I o ranco I di altri valori di pertinenza delle pubbliche. amministrazioni ; così la stessa legge · ali' art. · 1O, allegato D, attribuiva al Consiglio di Stato una piena giurisdizione sui conflitti fra l'autorità amministrativa e giudiziaria, ed una propria · giurisdizione sulle controversie fra lo· ·Stato e i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito · pubblico. sui sequestri di tempo"ralità, ecc., e allo , stesso Consiglio di Stato venivano attribujti i residui di tutte le compet~nze dei cessati Consigli o Consulte di Stato, e le altre che dalle leggi generali del Regno gli fossero deferite. Nonostante ciò, un notevole progresso si era raggiunto, con i.' attribuire· alla giurisdizione ordinaria « tutte le cause per contravvenzioni· e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o po- · litico, ancorchè· vi possa essere interessata la pubblica amministrazione e ancorchè siano emanati · provvedimenti del potere esecùtivo o dell'autorità amministrativa », come si esprime .l'art. 2 del predetto allegato E. · · Ma il sistema rimaneva tuttavia imperfetto, e contro di esso furono, a ragione, mosse le più aspre censur~. « Glj autori della citata legge - scrive il « MA TTIROLO - non avvertirono abbastanza I « come non tutto ciò che essi toglievano alla giu- « risdizione dei corpi amministrativi, passava atla « giuri~d_izione dei magistrati ordinari ; ·perocchè « ne rimanevano escluse molte materie, che prima « erano protette dalle forme tutelari di un giudi- « zio ·amministr~tivo e- che, per effetto dell'art. 3 . « della .detta legge, erano lasciate all'esclusivo e « sovrano apprezzamento delle ·autorità amministra- . . « tive, senza garanzia di giudizio. In siffatta gui-. « sa,· tutti indistintamente i rapporti dei privati con . , « la· pubblica amministrazione, che non involges- .. « sero una questione di vero e proprio diritto ci- « vile e politico, qualunque fosse l'importanza e la ' «· · gravità degli interessi che la· riguardano, rima- « sero abbandonati all'arbitrio del potere esecutivo, « il quale provvedeva con semplici decreti moti- , « vati, e, costituito giudice del proprio fatto, co- « nosceva dei reclami, che in via gerarchica fossero « presenta ti contro i suoi decreti ». E il CRISPI esprimeva un giudizio anche più severo al riguardo: « Noi siamo. ritornati più « a3dietro in questo ramo - esclamava - d.i « quello che eravamo sotto i governi borbonici ..• « 1otto il governo della libertà ·tutto è mistero .•• I . ,, I I • •

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