., « bliça generale, e poichè senza un equo rispet- , 1 « tabile diritto s·arebbe difficile· mantenerla, abbia- « mo istit1,1itoil Tribunale della Camera nostra ·e .. « del sacro romàno Impero » I tribunali imperiali, dice il Putter, avendo in vis~a quello della Camera Imperiale e del Consiglio di Corte che faceva a gara col primo, sono così costituiti, che _nella loro sfera d'azione si cdmprendono· tutti· i singoli paesi. ed abitanti germanici, sotto la tutela· e l'autorità di un capo supremo.·. Per essi, anche fra genti e classi ugualmente appa!tenenti all'Impero, deve amministrarsi il diritto, deve il più umile aver mezzo di far valere il suo diritto anche contro il più potente, deve infine ogni suddito aver modo di sporgere i, su~i reclami anche contro i· giudizi o procedimenti gravosi delle autorità dirette da cui dipendono e nutrire speranza nell'equo loro esame. Da ciò si rileva che tali Tribunali valevano in grado di istanza giudiziaria e in grado di re-· clamo. E ~on monta per nulla se in essi fossero o non fossero mandati (nelle cosidette controversie stragiudiziali) i qua~i èrano piuttosto disposizioni amministrative nel significato odierno, che sentenze. Quei tribunali esercitavano una giurisdizione amministrativa nel senso indic~to di sopra, com(:! se fossero ~ ribunali_ ~flettivi. In una parola l' am-, ministrazione non era separata dalla giustizia, come non erano separati fra loro il diritto pubblico e il diritto privato_- Perciò è naturale che al diritto i!D~ ·.· periale fosse estranea una giustizia amministrativa, come contrapposto alla giurisdizione dei tribunali ordinari. La giurisdizione nell'Impero ·tedesco non è . mai arrivata e non poteva arrivare al suo éompleto sviluppo nei due tribunali imperiali che abbiam? . menzionato, perchè non vi era chiarezza sulle condizioni speciali di ciascuna giurisdizione e le furono assegnati compiti tali, che essa non poteva soddi;farli. (1) 129. - Quanto al dirit~o inglese, la giurisdizione amministrativa comincia colla Magna Charta, nella quale è il primo riconoscimento. della massima che l'uso dei poteri pubblici deve seguire principi . uniformi d'equità. Essa acquist~ il suo organo pn~cipale col sorgere dell'ufficio del gi~• dièe di pace ( 1360) e soltanto nel secolo dec1- • • • mottavo giunge a . svolgersi magg1or~ente nei par- 'ticolari: Il suo campo ~i estende ali' am~i~istrazione (I) -:-· De Sara,eu _ La Ciuttizis nell'Amministrazione,parte Il, _§ 1 Bibli e Gino ■ 1anco 55 i~terna, penetra nell~ · sfera degli 'affari di polizia, in quella dell'amministrazione militare rispetto agli obblighi di servizio e allé requisizioni, nella sfera, della amministrazione cittadina, come controllo della costituzione municipale, e in, quella dell 'amministrazione ecclesiastica. Come organizzazione direttiva sta al disopra dell'amministrazione dell'interno e della polizia. Ne · deriva r o rg~nizzaz1one della polizia per l'accattonaggio," i vagabondi, i poveri, gli stranieri, la stampa, il diritto di riunione, la polizia industriale, quella dei costumi, la polizia· economica, quella del lavoro, delle strade, ~ei fiumi,. dei canali, della caccia e della pesca. Partendo dal compito originario del manteni-.· mento della pace, l'ufficio ·onorario del contabile, si è trasformato in quello d'ufficiale di polizia stipendiato. E l'·origine di quest •ultimo dall'antico· ·obbligo municipale di. prestare· tale servizo, si riscontra solo' nella relazione di qu~i funzionari stipendiati colle autorità locali e nella nomina dei connestabili fra i membri della comunità per un determinato tempo in caso di Ùrgente pericolo. Invece gli organi dell 'autoa~ministrazione, nei quali_ è ·propriamente concentrata tutta 1•amministrazione di polizia,· sono i giudici di pace. Le funzioni del loro ufficio abbracciano :. 1 °) l'ufficio ·giudiziario, . di giudice penale per le più leggere trasgressioni e di giudice' istrut- , . · to_re in tutte le cause penali ; · 2°) la gestione delrordinamento di polizia mediante· l'applicazione delle arr1~ende (convinctions), che in· pare~chie migliaia di clausole legislative formano la base del diritto di polizia inglese ; 3 °) l'inte gr~zione di questo ordinamento_ di polizia, mediante decreti, ordérs, per rendere obhligato1 i alcuni deter~inati atti a no~nìa· della legge. . . . . 4 °) gli atti complerµentari di un provvedimento di polizia. . , , .La procedu~a è simi~e alla procedura giudiziaria. La discussione puh.bli.ca orale in contraddi..; . torio, coli' osservanza delle forme più essenziali del pr<;>cesso, e specialmente colla . am11?,issionedella p~ova ,davanti alle parti. Nell'uso della lingua inglese, tutta questa azione, nel suo ·complesso, è chiamata giurisdizione. Questa rimase però in ogni ' . tempo devoluta alr alto personale ·amministrativo, , poichè trovò che le disposizioni dj polizia non ammettevano un•autorità divis3, ~he la q1:1estionedi diritto in tale materia procede inseparabile dalla 1 . , I . , ,... I •
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