Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

I . • I • I • I . . ,. 54 ~==~~~=~ UNIVER·SITÀ FASCISTA l'lmper~ -Romanb .. Alcuni auto~i vedono il ger~e e il· primo tipo della giustizia amministrativa nell'isti~uto dei procuratoresrei privatae Caesaris, ai •. . · quali gli ultimi ·Imperatori avevano commesso la risoluzione delle controversie fiscali, togliendola ai tribunali ordinari. Se ciò si a~costa al 'diritto fra~- cese, perchè anch~ in questo la maggior parte dei processi fiscali sono sottratti ai. tribunali civili or- , dinari, i fondamenti delle due isJituzioni ·soµo così - . \ . . . . opposti, che i procuratores imperiali possono ricordare soltanto · I'aspett~ esteriòre dell~ giustizia amministrativa c·ome· ·è intesa nel diritto odierno. · · Qu.ella istituzione era una· emanazione della volontà autocrat~ca del Principe, il pro.dotto della riunione· · assoluta _di tutti· i poteri. pubblici nella · . persona dell'Imperatore, mentre la eccezione intro- . dotta nel .diritto francese per q~anto riguarda i processi fiscali è una conseguenza, sia pur._malintesa, della · separazione fr~ il potere · giudiziario e il potere ~secutivo. Bisognerebbe sopra tutto fare una storia completa della organizzazione delle auto~tà pubbliche. ~ ·delle condizio~i pubbliche nella Roma Repub- .. La storia dell'antico lmpe~o · germanic·o è la storia dei · tentati vi di attuare I• idea di Stato e ~i · , elevare · il potere pubblico al di sopra .. della sfera . di .diritto mediante la forza .soggettiva di chi ne era investito. E ·poichè questi tentativi sono rima- . sti ·senza risultato, il diritto ·imperiale non ha mai compiuto la distinzion~ fra diritto pubblico e diri~to privat~; quindi era naturale che si trattasse, come u~ co~flitto sorto fra due ~ndividui, anche quello ·che fosse sorto sul campo del diritto pubblico. · · Il potere. pubblico. si era sv~luppato nella form~ .di singole parti costitutive della sfera di diritto · individuale, di regola con prerogative di un determinato possesso fondi~rio o di un ufficio co~nesso al possesso .fondiario ; quindi_ era considerato. da~ , punto _di vista del diritto privato. Una .violazione .. di esso ·fu sempre concepita come· una violazione • personale e come tale rimossa. . .. . blicana e .nell~ Roma Imperiale, per poter stabilire analogie e confronti fra le istituzioni romane e la nostra giustizia amministrativa, ed esporre i loro contrasti. Ma ai fini del nostro compito non ne ricaveremo alcuna utilità :· basta avere accennato al risultato negativo ora , detto. • ._ Il sistema del diritth. del più /orte, che non {u mai eliminato del ~utto .nell'Impero germanico, fu causa ed effetto çli tale mancanza di una separazione fra ·il diritto pubblico e il· di-ritto privato; eff ettQ, perchè. mancava un pot~re pubblic·o il quale, ~orrie volontà provvista della forza necessaria, po- ~esse attuare . l'ordine giuridico che per sè stesso. non mancava ; causa, perchè colui il quale ha da ·· difendere o è abituato ~ difender~ il ·proprio ç)i128. - Altrettanto infruttuç>so per il nos.tro, I • compito sarebbe lo studio delle condizioni del di- .ritto dell'antico Impero germanico. Ogni tentativo di coorclinare dette condizioni' sotto punti di vista I • I generali· alla stregua di concetti presi. a prestito dal diri~to attuale, trova la sua difficoltà a C:agione della conformazipne irrazionale del diritto publ?lico di quel t~mpo. ' ' Senza dubbio• nella costituzione imperiale eran~ contenuti gli elementi i quali dovevano rendere possibile una giurisdizione· ·pet quanto concerne le controver~ie che, secondo i concetti giuridici_·odierni, sono indubbiame_ntr per loro natura pertinen~i al diritto pubblico, imperocchè jl pubblico· potere vi si è esplicato soltanto ~ella forma del diritto soggettivo di .chi era investito di esso potere e, limi- . lato da tutti i lati, si è esaurito in una somma di facoltà }iconosciute nei vari membri chiamati ad · I • . esercitare il~dominio, senza elevàrsi mai al pieno. c,9rnpimento de~la idea di Stato· come organi~za-· .'zion~ .del :popolo.· · . . . ' ,. . • - . ritto con I~ armi in. pugri~, . non acquista coscienza della I lesione del suo diritto, se non. come di lesione personale, e non distingu~ fra interesse pubblico ,e ·interess~ privato, nè · nella occasione · della di'fesa, nè nella misura di e·ssa. . ~ Ma quando a_l concetto .del diritto del più · /orte subentrò quello di giurisdi~fone, si dovè naturalmente, per· giungere lo scopo, mantenere il ricorso negli :ste·ssi confini in cµi . prima _decideva· la forza. Soltanto ·in queste vaste proporzioni po~ tev~ la giurisdiziorie sottentrare al diritto ·del più forte, avuto riguardo al con~eguimento -della pace ' interna del ,paese. · "' . ' L'ist~tuzione del ~ribunale della Camera ·Imperiale, connessa alla tranquillità p~bblica · perpetua, dovuta ali 'Imperatore Massimiliano 1,-che nell'anno 1495 chiusé giuridicamente; non. effe.tti- . vainente, il periodo del diritto del più. forte, -fu in verità il primo tentativo di organizzare un. pu~blico potere inteso al mante_nimento· della tranquillità dell'Impero, co,me l~ stesso ·M_assimiliariodi~hiarava . nel primo· ordinamento di ~ue.l Tnbunal~·: . ~ . ~ « Noi ~bbiam.ò.c)'.èat_'·~u-na-·.tranqùill~tà Pub. ' . . . iblioteca. ■ I • j •

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