Vita Nova - anno II - n. 9 - settembre 1926

. . . ' PROF.~VINCENZO RAGUSA ' - . I } • I ' . I . . ' . . AMMINISTRAZION.ECENTRA.LE - LOCALE. "' VIII. , I LA GIUSTIZIAAMMINISTRATIVA. . S~ DELL'8 FEBBRAIO 1.926 • · 125. - L'istituto giuridico della giustizia amministrativa, che forma l'argomento dell'odierna lezione, prende si può dire nome e data dal famoso discorso di Silvio Spaventa, tenuto a Bergamo il 6 Maggio 1880, discorsq · che è rimasto ' fondamentale in materia, perchè propugnava I~ istituzione (di poi attuafa) di una giurisdizione amministrativa allo scopo di raggiungere' o, quanto _meno, avvicinarsi più che fosse possibile all'ideale della giustizia nella amministrazione. ' ~enso ampiQ,- non è mancata nel. diritto _romano ~ tempi della Repubblica e dell'Impero. ·certo rin.- teresse dei privati 1nei riguardi dello Stato non era tijtelato, e non sarebbe stato possibile dato l 'ordin_amento giuridico cli all~ra, come nell'erdierna organizzazione delle au~orità, dal potere di polizia dello Stato, ma la tutela era lasciata ai singoli, media,nte l'esperimento ·del ricorso popola~ nella forma del ncorsò penale e dell'interdetto. Dove il . p.otere pubblico era chiamato a tutelare I'interesse pubblico, esso esercitava .qu~ste attribuzioni colla . pi~na forza del dQmiQio sugli .· interessi' dei privati come giurisdizione_ amministrativa. Basterà ricordare gli editti dei Pretori e la facoltà dei , - Censori di completare e purgare le assemblee popolari e il Senato, e ·quindi · di escluderne. Una \ giurisdizione nel campq del diijtto pubblico non si .. Non che il concetto fosse nuovo,, perchè in qualunque forma ·ordinata di Stato si è sempre sentito! il· bisogno. di una organizzazzione della stessa autorità amministrativa, allo scopo di prendere disposizioni e provvedim,enti ·e di ·decidere intorno· agli.•interessi privati, quante volte questi venissero a trovarsi in contrasto con gli interessi dell 'ammi- .nistrazione stessa. Perchè, infatti, senza una giurisdizione am1ministrativ~, noò· è quasi concepibile uno Stato, specialmente quando esso vuol chiamarsi Stato costituzionale. :Anzi in questo ultimò è più. che mai indispensabile che la giuris~izione, nel campo ~el · diritto pubblico, sia quanto più è possibile separata, o almeno indipendente, dalla autorità ammi-· nistrativa, siccome attività · intesa ad effettuare il diritto in un campoi che .non ] compreso. nella sfera delle controversie del diritto privato, nè in trova peraltro in Roma Repubblicana, poichè nel potere spettante alle persone ,dei Magistrati eletti . per l'anno; i singoli uffici; giurisdizìo.ne, amministra~ione, e legislazione, non 1i distinguevano dal~ l'imperium, e al loro voler~ era posto soltanto un ~uellà dél diritto penale. . . . J 26. ~ Una giurisdizione amministrativain Bibfioteca • 1no • i-anca -lin;iite dalla breve durata dell'ufficio e dalla elezione popolare. · Anche il l1eio dei tribuni no~ si può riguardare sotto il punto di vista della tutela degli inte~ ressi individuali, e. tanto meno cotne tutela giudiziaria di essi. · 127.. -:.. Men9 ancora si può pensare ad una . . . giurisdizione nel .campo del diritto pubblico riel-. • - ,,. .. 1 • . .... J \ . ' ...

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