• . ' , . \ I I , I .. ... .... , UNIVER·SIT À FASCISTA- .... . legge ora in esame, la confederazione dell'industria e quella delle corporazioni fasciste stipularono un patto - 2 Ottobre 1925 - per il quale d'una e d'altra parte si riconobbe non l'opportunità; ma la necessità di un accordo affinchè il regolare sviluppo di tutte le attività produttrici de~ paes~ costituisse una garanzia per il benessere e per la ' vita stessa della nazione . A questi concetti e a queste finalità sono ispirate la legge 3 A·prile 1926 n·. 563 e il rela- , tivo regolamento conosciutò, durante il presente 1 studi<?, nel progetto reso di pubblica· ragione dalle principali . effemeridi, modificato poi, e pubblicato con la data 1 Luglio 1926 n. 3130: costituenti un logico e coordinato sistema il quale comprende in sostanza due istituti. « I sindacati di datori di lavoro e di lavoratori legalmente riconosciuti e posti sotto l'effettivo , controllo dello stato - e l'efficacia giuridica dei con~tatti collettivi ·da questi sindacatì stipulati, ri- : ·spetto a tutti i- datori di lavoro e !i tutti i lavo- · ratqri ». ( 1) V. - Per quanto obbietto della legge sia il riconoscimento legale di ass_ociazioni sindacali, il ' congegno della legge e così fatto ·d_a consentire l'esistenza di associazio~i non legalmente ricono- . sc1ute. · Infatti l'art. 12 della legge stabilisce che le associazioni di datori di · lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con la sola esclu~ sione di quelle che si riferiscono ad agen~i statali . (eser~ito, magistratura, ecc.) e che . ad esse sono ·applicabili le norme portate dal ~- D. L. 24 Gennaio 1924 n. 64. / . Ora poichè l' esclusi.one di agenti statali non ~<?mprende quelle ~ategorie la cui opera si esplica precipuamente, se non assolutamente, nel campo delle industrie·, e ·poichè è in questo campo che si manifesta la possibilità di contratti colletti vi e di dissidi tra cap~t~le e lavoro, è chiaro che la detta esclusione non. vieta che associazioni sindacaliste non riconosciute, che per brevità chiamerò tollera- . te; vivano conie associazioni di fatto a fianco del- . le legal~ente riconosciute. ' Distinguendo pertan_to le riconosciute dalle tollerate, (e -qui mi preme rilevare che l'accusa ( l? Relez. sul progetto presentato alla Camera dei Deput~ti~ • • 1anco lanciata contro la legge come un vincolo che c~mprime troppo la libertà di associaziOne non sia giusta in quanto permette che sussistano ~nche . le società ·che ho .chiamate tollerate, senza intendere di dare a questa parola un significato offensivo) per le riconosciute -la,-vigilanza governativa - o controllo - è esercitata a mezzo del ministero delle corporazioni_, costituito tra la ·promulgazio~e della legge e quell~ del regolamento, mentre per· le tollerate le norme di vigilanza sono -UD' attribuzione del prefetto per mezzo del quale eser~ita la · sua azione il Governo .. Ripeto che lél qualifica di "tollerate,, si usa per brevità di espressione : ma ·nessun significato . di minorazione può esserne dedotto, perchè la ricordata legge del 1924 riconosce diritti_, attribuisce facoltà che permangono anche dopo la nuova legge. Ora le associazioni tollerate possono, per la legge del 1924, essere soggette ad ispezioni e inchieste ; oltre che alla revoca e ali' annullamento di' deliberazioni e di atti (~ ciò nella s-ola ipotesi di fondati supposti abusi della pubblica fiducia, ovvero di illeciti erogazioni o trasformazioni di fondi in danno degli associati o per· iscopi di versi da quelli di assistenza economica o morale dei lavoratori) nei casi più gravi, e se r urgenza·. lo consigli, si può addivenire allo scioglimento del consiglio d'amministrazione e alla nomina di un commissario . (art.· 2). E finalmente in sèguito alla relazione del Commissario il Prefetto può ordinare la liquidazi~- ne del patrimonio e disporre delle eventuali attività, (art. 4), cori eh~ l'associazione è completamente sciolta . Invece per le associazioni riconosciute la vigilanzà è esercitata dal Prefetto soltanto quando si tratti ~i assoéiazioni comunali, circondariali e provinciali, la cui tutela è affidata alla Giunta Provinciale amministrativa, mentre per le associazioni regionali e ·nazionali la vigilanza è affidata al mi- · nistero delle corporazioni {art. 8 della· legge). . Orbene : soltanto il ministro competente {che è quello delle corporazioni, come si èvince dal re~ golamento) può, di concerto col Ministro dall'Interno, scio'gliere i consigli direttivi d~lle associa- . . . z1on1 o. concentrarne tutti i poteri nel presidente ·o ·nel segretario (e ciò per non più di un anno), ov- . . ... ' . . . vero, nei casi p1u gravi, procedere alla nomina di • • un c~m~1ssano ; non può però ·mai giungere a quegli atti che equivalgono ad uno scioglimento, cç,sì come è possibile per le associazioni tollerate. .. \
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