Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

' • 52 UNIVERSITÀ FASCISTA / ,,,. l'amministrazione vieta che si usi o sì goda di un raie di giustizia valevole e (>el diritto privato e Pel .bene a danno dell'interesse pubblico o creando_ diritto pubblico, e lo Stato non può, non de..-e condizioni nocive all'integrità fisica od economica accogliere due diversi criteri di giustizia nell'azione di tutta una popolazione. In questi casi, poichè sua: la personalità di diritto privato e quella di l'amministrazione agisce per evitare un pubblico · diritto pubblico sono in esso indissolubilmente conpericolo, ~ per ·ostacolarne o limitarne quanto più giunte. E benchè negli atti ora si manifesti la è possibile le dannose conseguenze, nessun ob- prima, ora la seconda, orà l'una e l'altra, è sembligo a lei incombe di risarcire i danni arrecati! • pre la personalità giuridiéa che viene ad· estrinse vuol conced~re un· indennizzo, lo farà a titolo - secarsi, e non può l'azione sua avere due norme di equità o di beneficenza, non per ragioni di giu- giuridiche non solo diverse, ma addirittura in instizia. · sanabile contrasto, ammettendo che essa possa, ir123. - Diverso è il caso, in cui l'opera responsabilmente da un aspetto, e responsabilmente dell'amministrazione non è stretta da simili urgenti dall'altro, recar danno alle persone fisiche e monecessità, ma si svolge in modo normale e regolare, rali. Del resto la distinzione è tanto meno da disia pure con ragioni prevalenti di utilità pubblica : fendersi, in quarito che anche negli atti di gestioqui. le conseguenze dannose dell'operato della pub- ne l'amministrazione pubblica non si spoglia del blica amministrazione sono imputabili alla mede- suo carattere di organo dello Stato. . sima e dàn luogo quindi al risarcimento. A mag- D'altra patte, poichè esiste una serie numegior ragione devono essere risarciti quei danni che rosa di atti (gli atti di gestione pubblica), nei sono cagionati da cattiva esecuzione dell'opera, o quali l'impero e la g·estione. sono inseparabilmente per imperizia tecnica, o per fallace previsione delle . /connessi, la distinzione non potrebbe più farsi nel conseguenze della medesima opera, o per· erroneo caso di controversia, o si dovrebbe ricorrere a sotapprezzamento o inesatta cognizione delle condi- tiglie~ze per ammettere o non ammettere la rezioni di fatto, ecc. sponsabilità ; e ne nascerebbero deplorevole incerln tutti questi casi non è neppure da farsi tezza e difformità di criteri, e quindi ingiustizia la nota e antica distinzione fra atti d•impero ed nelle decisioni. atti di gestione, allo scopo di ammettere la respon- Lo Stato odierno non può ammettere tutto sabilità dell'amministrazione quando essa compie ciò : il vero, il solo principio di giustizia è la reatti di gestione, ed escluderla quando. compie atti sponsabilità della pubblica amministrazione, anche d'impero. quando questa - all'infuori dei casi in cui trova 124. -.. La responsabilità - scrive il FER- applicazione la massima salus pubblica . suprema RARIS - è conseguenza di una massima gene- /ex _- agisce nell'esercizio del suo potere d'impero. ,,. - .,,. ' / .. - i o B.i n o

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