BOLOGNA 51 dell'altra è stato compiuto un atto lesivo di diritti privati, nella seconda ipotesi si ha lo scopo dell'amministrazione · stessa contro il funzionario, e quindi entrano in campo altri criteri ed altri princip~i. Ond'è sovratutto necessario non confondere l'imputabilità relativa a conseguenze civili di fronte ai privati, con quella riflettente conseguenze civili per l'amministrazione, e sopratutto con quella pertinente a conseguenze politiche ; poichè da questa confusione di principii, sommamente diversi, nasce l'incertezza ed il dubbio che regna nella materia. 118 - In tesi generale si può dunque ritenere che il criterio della legalità formale. vale a stabilire la imputabilità dell'atto dell'ente giuridico amministrativo nei rapporti civili coi privati, sebbene l'atto stesso sia in realtà un fatto del funzionario. ' . E questa una finzione che la legge e la tecnica giuridica hanno dovuto adottare, allo scopo di ' porre un criterio preciso di distinzione fra rimputabilità dell'amministrazione e quella del fu~zionario, ma nQn già un principio assoluto corrispondente praticamente alla realtà delle cose. Ed invero, molti atti compiuti nell'ambito legittimo della competenza, considerati al lume della ragione sarebbero più direttamente imputabili al funzionario anzichè ali' amministrazione ; giacchè sia per l'indole . loro, sia per la condizione in cui si esplicano, sia per l'ampiezza della facoltà discrezionale di cui il funzionario stesso viene rivestito, essi dipendono assai più dalla volontà di questo, anzichè dalle determinazioni dell'amministrazione per sè considerata. 119. - Da cotali condizieni di cose derivano due importantissime conseguenze. In primo luogo, dovendosi riferire l'imputabilità dell'atto amministrativo all'ente giuridico dell'amministrazione, mediante un finzione giuridica, - che alle volte racchiude una imputabilità sostanziale, altre no, - ne procede che l'estensione di questa finzione giuridica non ha limiti propri razionali, ma ha solo limiti esterni. artificiali determinati da ragioni estranee all'imputabilità stessa. Così pure ne segue, che. lo stesso criterio della legalità formale non è ugualmente interpretato in tutte le legislazioni, e dove si trova con più larghezza applicato, ove con meno, a seconda dell'importanza che, presso i diversi popoli, si dà ali' elemento formale nel diritto, ed alla costruzione1 tecnica dell ~ organismo • • • amm1n1strat1vo. Ecco perchè, in mezzo a queste finzioni, una Biblio eca in·o Bi neo ricerca la quale miri a determinare le condizioni di responsabilità dell'atto amministrativo, per quanto non si estenda in genere a considerare quella che è particolare responsabilità del funzionario,. non può fra queste due sorta di imputabilità porre un'assoluta distinzione. 120. ~ Da queste considerazioni è pure agevole trarre un'altra illazione, che mostra quale sia l'importanza del fenomeno giuridico d~lla imputabilità, nei riguardi delle questioni concernenti la responsabilità dell'amministrazione. E' infatti evidentè che là dove la imputabilità dell'amministrazione è molto estesa e copre i fatti e gli atti del funzionario, è necessario che sia più facilmente dato aditò a condizione di responsabilità dell'ente amministrativo ; mentre invece colà dove la imputabilità dell' amministrazione, come ente a sè, è molto limitata, ed è viceversa estesa l'imputabilità del funzionario, questa può servire a tener luogo, ed a giustificare anche l'assoluta irresponsabilità dell'amministrazione astrattamente considerata. 12 (. - Lasci•ando al legislatore di fissare, quando lo crederà opportuno, i criteri da applicare circa la maggiore o minore estensione della imputabilità alla pubblica amministrazione degli atti . o dei fatti che importano lesione dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, fissiamo il principio che lo Stato moderno ·· ~ nel quale si riscontrano . quei due caratteri etico e giuridico, che abbiamo esaminato a suo tempo, (ond'esso è promotore del benessere fisico, spirituale, morale ed economico dei suoi sudditi e tutore dei diritti e dei legittimi interessi dei cittadini) -, non solo non deve proclamare la sua assoluta irresponsabilità per gli atti. e i provvedimenti che da esso emanano, ma deve essere il primo a dare l'esempio del rispetto ai· diritti e agli interessi ora detti, astenendosi dal violarli, e, nel caso che, per ragioni di pubblica . utilità e di pubblico interesse,· fosse costretto a .quella violazione, prestando adeguato risarcimento. 122. - Certo non ogni danno causato nel1' esercizio della sua attività importa per l'amministrazione obbligo di risarcirlo ; qualche volta manca un normale nesso di causalità fra l'atto ammini- • strativo e la lesione, come quando, ad esempio, l'opera dell'amministrazione si svolge sotto l'assillo di urgenti necessità, .le quali richiedono in modo assoluto pronti provvedimenti o costringono a violare l'interesse privato per impellenti e imperiose ragioni di utilità o di sicurezza pubblica, o quando
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==