Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

' • • ' 48 ~ , UNIVERSIT A FASCISTA • I non già di quelli che debbono considerarsi propri dei loro funzionari, anche se commessi riell'esercizio delle loro funzioni ; in altri termini, della colpa dei funzionari l'ente pubblico risponde solo in quanto si traduce in un vizio d'illegittimità dell'atto o fatto, positivo o negativo, che è e resta suo e solo perchè l'atto è suo ; e ciò senza distinguere se la illiceità del fatto ~i ha nell'esercizio di una attività giuridica o sociale, di un'attività indisp~nsabile all'ente o che ·si sarebbe pòtuta non eser- ., • citare. 1 06. - •Tralascio di riferire altre opinioni , al riguardo, perchè il semplice elenco di esse mi occuperebbe tu_tto il tempo destinato alla lezione. Tralascio pure di riferire il· vario e spesso contradditorio contenuto nelle decisioni giurisprudenziali, perchè anche quì si avvertono le stesse oscillazioni e· lo stesso_groviglio di opinioni della dottrina. Si potrebbe notare che questo inconveniente·, non piccolo nè lievè, se poteva trovare un' attenuante e; fino a un certo punto, una giustificazione . quando, fino a qualche anno fa, esistevano ben cinque corti di cassazione, e quindi spesso cinque ' giurisprudenze ·differenti, ora che la cassazione è stata unificata, non si dovrebbe più ripetere, perchè nulla può giustificare una continua oscillazione nel decidere della applicazione . di un medesimo principio. Invece l'inconveniente lamentato si per- ·petua, al segno che talora si ammette e talora si esclude la responsabilità civile della pubblica amministrazione, e nei· casi .in cui la responsabilità si ammette, non si è sempre coerenti nello stabilire se detta responsabilità si -fondi su un rapporto di rappresentanza o sul rapporto institorio. Così, mentre la Cassazione del Regno con sentenza del 13 Febbraio 1924 (Foro lt. 1924 ; II, 187) decideva che « nel caso dei danni cagionati dai funzionari · od agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni non si può più invocare la responsabilità civile indiretta dello Stato . medesimo per colpa in eligendo od in 1'igilando ai sensi d~l1 'art. 1153 Cod. Civ. » ; la stessa Cassazione con sentenza 5 Nov. 1925 (La settimana della Cassazione. 1926 pag. 29) scriveva : « Esula la responsabilità, indiretta dello Stato solo quando sia emergente la mancanza del rapporto institorio ; diversamente esso è responsabile, a termini dell'art. 11 5 3 Cod. Civ., poiehè nell'esercizio dei suoi poteri lo Stato pone in essère non soltanto rapporti di diritto pubblico, ma anche di diritto privato. .Biblioteca Gino Bianco Epperò, allorchè per il conseguimento dei propri fini di utilità generale, affidi un servizio a persone liberamente scelte, rimane responsabile per. colpa « in eiigendoet in vzgilando », cioè pr~cisamente in - virtù de.l rapporto institorio, che era Stato negato nella sentenza del febbraio 1924. Con sentenza poi _del 30 Giugno 1924 ((ìiur. /t. 1924, 792) la predetta suprema cor_te, aveva , ammesso la responsabilità civile della pubblica amministrazione, ma non in base al rapporto· institorio, .sibbene in base al rapporto di rappresentanza : « la responsabilità civile della pubblica amministrazione - si legg~ in quella sentenza - per i fatti illeciti. commessi dai propri dipendenti, come quella che si /onda su. un rapporto di rappresentanza, sussiste solo nel caso d'illegittimità e d'ingi~stizia dell'atto dal funzionario compiuto nell'esercizio del potere pubblico affidatogli, ~cc. ». " Come si vede l'incertezza regna sovrana in questa materia, pure così delicata e così impor- _ tant~ come quella che investe gli interessi dei pri.:. vati cittadini nei loro rapporti con , lo Stato e la dignità stessa della pubblica amministrazione. Ma allora __:: voi mi chiedete - in che mo- - . I do va risolto il problema ? Anzitutto · io ritengo che il problema debba essere bene impostatq, e a tal fine è preliminare - io credo -- ed è fondamentale porre nel mo- ' do più chiaro il concetto di responsabilità, per vederé poi come e fin dove è possibile applicarlo allo Stato e, in genere, alla pubblica amministra- ··. zione. Certo è però che qualunque possa essere la soluzione (fosse pure la più felice e la più~iusta) che potrà darsi al problema, essa non costituirà che una opinione fra tante, spettando al legislatore di tagliare, in un avvenire, che speriamo prossimo, il nodo gordiano. 107. - Il concetto di respons~bilità, inteso 1 nel suo significato più generale, indica il ri/erimento diretto o indiretto di determinati atti ad un soggetto operante e in pari tempo la 11alutazione ' di tali atti secondo criteri, i quali possono importare nel soggetto che opera l'obbligo di proo11e- <!-ere di riparare alle conseguenze che dagli atti stessi derivano. Per la qual cosa è necessario che in ogni rapporto di responsabilità si abbia una volontà operante e personificata, distinta da una norma o volontà eretta a sistema ed immohi_lizzata, fra le quali sia possibile istituire un confronto. Oltre a ciò è necessario che si abbia un criterio , • ,,

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