Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

.. I • BOLOGNA 47 li tà dei fatti dannosi ed illeciti dei funzionari risale allo Stato ed alle amministrazioni da cui dipendono, giacchè nell'esercizio di tali funzioni essi compiono atti che non escono dalla sfera dei privati interessi delle amministrazioni stesse, quali persone giuridiche, onde le azioni di risarcimento possono rivolgersi elettivamente contro le amministra- . zioni o contro i loro impiegati. che nei confronti dello Stato si potesse invocare r applicazione dell'articolo 115 3 del codice Civile per la semplice ragione che, mentre nel detto articolo sono enumerati i casi di respon.sabilità, non · si fa parola di quella dello Stato per opera dei funzionari. 100. - Il CHl~ONI ritiene inesatta ed equivoca la distinzione, a cui prima si è accennato, 98. - Il PAOLI, sulla traccia del BONASI (da lui considerato come benemerito delle scienze giuridiche per il suo bel libro : Velia responsabilità cii,ile e penale dei ministri e degli altri pubblici ufficiali) sosteneva nella stessa assemblea generale della cassazione di Roma che il criterio da seguire nelle questioni riguardanti la responsabilità dello Stato pei malefici o per le colpe dei pubblici funzionari sia quello di distinguere fra le due . della doppia personalità, politica e civi(e dello Stato, come inesatta ritiene l'affermazione della irresponsabilità dello Stato esercente un potere sovrano e una funzione politica, e ammette in ogni caso il principio della responsabilità della pubblica amministrazione secondo il diritto comune per il rapporto di . rappresentanza. - personalità che sono nello Stato. Lo Stato - egli diceva - o goi,erna o amministra; esso ha quindi una personalita politica ed una personalità cii,ile. Quando lo Stato governa, ossia provvede nell'interesse della universalità dei cittadini alla loro prosperità, alla loro sicurezza, alla tutela delle loro persone e delle loro sqstanze, le sue funzioni sono essenzialmente politiche e go1'ernatiee e di queste lo Stato non risponde che alla Nazione, secondo gli ordinamenti del diritto pubblico interno del paese. Il chiamarlo a risponderne, nell'interesse dei privati, avanti i tribunali, sarebbe un attentare alla sua sovranità. Laonde i pubblici ufficiali, che sono eletti e nominati per esercitare queste funzioni, e che rappresentano lo Stato, come persona politica, rispondono personalmente dei loro fatti dolosi e colposi, senza che la loro responsabilità possa mai 1isa- . lire allo Stato che li nominò. Quando poi lo Stato ammiTlistra, ossia cura gli interessi d~l patrimonio che gli serve di mezzo per compiere la sua missione politica ~ come allora assume una personalità tuita giuridica e civile e diventa capace di .diritti e di obbligazioni - così soggiace alle regole del diritto comµne ; ed i funzionari o contabili, che lo Stato nomina a questo effetto e che lo rappresentano nella sua civile personalità, lo obb]igano, come ogni preposto obbliga il suo committente, secondo il disposto degli articoli 115 2 e 115 3 del Codice Ci vile. 99. - Contrario a questi principi si dichiarava il VIGLIA_NI, il quale nella nota del 5 Marzo 1876 all'avvocato generale erariale, negava 1O1• - Il GI OR GI, accettando la distinzione degli atti che vengono compiuti dallo Stato nel- ,, l'esercizio del suo potere di impero (iure imperii), e negli affari di gestione patrim.oniale ( iure gestionis), riti~ne si debba ammettere la responsabilità della pubblica amministrazione per la qualità di committente che esso assume quando nella manifestazione della sua personalità giuridica affida determinate incombenze ai suoi fun_zionari. 102. - Il GABBA pone la regola della irresponsabilità dello. Stato per il fatto _illecito dei funzionari· nelle funzioni propriamente statuali e di diritto pubblico, e sostiene invece la responsabilità per gli abusi dei funzionari nelle relazioni d'indole patrimoniale, ovvero tendenti ad uno scopo patrimoniale. · 103. - Il f\1'EUCCI pone a base della responsabilità della pubblica amministrazione il rap... porto institorio, il rapporto ~ioè per cui lo Stato prepone a un ufficio un funzionario, il quale, senza lasciare d'essere cittadino, personifica e riflette lo Stato parzialmente, e da codesta personificazione scaturisce appunto il fenomeno della responsapilità dell'amministrazione. 104. - L'ORLANDO fonda la responsabilità dello Stato sul principio dell'assunzione dei risc~i e pericoli dipendenti dall'attività governativa nel campo economico, sociale e politico, senza riguardo a colp~. 105. - Il ROMANO, esclude che, per riguardo allo stato e agli altri enti pubblici, si possa avere responsabilità indiretta per colpa dei loro funzionari, in quanto sono semplicemente tali, e sostiene che . quelli devono . 1 ispondere degli atti , illegittim_i che possono considerarsi propri di essi, /

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