46 UNIVERSITÀ FASCISTA sino a frazionare il principio di sovranità, comin- ~iò -a svilupparsi il concetto di una sindacabilità nell'operato delle autorità pubbliche. Si riconobbe, contr~ ~l.canone di diritto romano· che riguardava ' le comunità · come impeccabili, che anche esse pote'vano errare, incorrere in colpa e andaré quiridi soggette a responsabilità. Per la qual cosa, se oggi- ·si rigettano, come sono certo da rigettarsi, quei criteri di separazione e subordinazione fra le autorità pubbliche che si applicarono nel medio evo, gli è. però necessario ammettere,' che in quel .tempo si svolse principalmente quell'elenco di spe~ifìcazione fra l'autorità e la sovranità dello Stato, · che· mancava all'idea dello Stato romano, e che è · indispensabile a dar vita alla responsabilità civile· della pubblica amministrazione. D'altra parte è evidente che nello Stato medi~evale, in quel caos di diritti feudali e corporativi, di privilegi di persone, di classi e di ceti, in quella confusione di diritto pubblico e privato, non poteva svolgersi ed alli- . gnare un o~gàno amministrativo dello Stato, e tanto meno una responsabilità. civile, chiara e determinata di quest •ultimo. / Per ._queste ra~ioni il concetto di persona civile riferito ali' amministrazione dello Stato, che deriva dalla ~dea romana, è un precedente, senza essere un caso, della responsabilità civile dello Stato moderno, e pure come semplice precedente si deve considerare la specificazione fra autorità e sovranità importata dall'idea dello Stato germanico me- • dioevale. La responsabilità civile dello Stato ,moderno sorse solo quando, fondendosi le due civiltà, questi elementi si trovarono in contatto, e la coincidenza della coordina~ione dell'organismo ammi- • I • I nistrativo ai rapporti civili, insieme all'ordinamento delle autorità dello Stato, diedero origine ad un nuovo sistema di poteri pubblici; (V ACCHELLI). 94. -- Se le riferite notizie intorno alla origine storica e ali' affermarsi del principio della responsabilità della pubblica amministrazione possono trovare più o meno concordi gli scrittori di diritto pubblico, non può dirsi altrettanto per ciò che riguarda la valutazione, la · giustificazione e l•estensione del principio stesso ( anzi è, si può di~e, rimasto ancora allo stato di nebulosa il concetto stesso I di. responsabilità nei confronti della pubblica ammi- • • n1strazione. 95. - In alcuni paesi, come ad esempio in Germania, la questione è stata risolta legislativamente: esistono alcuni articoli nel codiçe civile ijeribliot e • 1n Bia o I manico del 1896 { entrato in vigore il 1 Gennaio 1900) che regolano in modo preciso la responsabilità dello Stato, ~egli . enti .locali e clegli altri enti pubblici verso, i terzi : norme analoghe contengono le legis_lazioni dei vari Stati ted_eschi. Da ultimo il principio è stato solennemente consacrato nella Co~tituzione dell'Impero_ tedesco dell' 11 Agosto 1919, la qu~le all'articolo 131·statuisce : « Se . un impiegat~ nell'esercizio del pub~lico potere a lui affidato viola il· dovere di ufficio che gli spetta riguardo a un terzo, la responsabilità incombe . di regola allo Stato o alla Corporazione (con la q~al parola vengono designati tutti gli enti minori di diritto pubblico) al cui servizio l'impiegato si trova. La rivalsa verso l'impiegato resta riservata. Non deve essere escluso il ricors,o alla giurisdizio~e or- •dinaria. La regolamentazione particolare appartiene · alla legislazione competente »· ( cioè a quella dei singoli- Stati dell'Impero). 96. - In quei paesi non si dà più un problema sulla responsabilità della pubblica amministrazione. In. Italia invece il problema è sempre vivo e presente e, in attesa che il legislatore provveda a risolverlo, esso dà luogo, come in princi- . pio abbiamo accennato, a una serie d'opinioni con"' trastanti e, quel eh•è peggio, ·a una serie di re- . sponsi ·giurisprudenziali fra loro disformi. Ecco un saggio, che dà l'idea del lavoro compiuto· durante lunghi anni da illustri giureconsulti intorno al problema, di cui stiamo discorrendo, senza c~e 'si sia ancora potuto""tro:vare un punto di comune accordo per la sua defì!litiva soluzione. 97. - Il DE FALCO, nel discorso letto all'assemblea generale della cassazione di Roma all'udienza del 2 Gennaio 1877, accettando la di- , stinzione fra il caso in cui lo Stato agisce come ente solJrano, cioè come governo, nell'interesse generale dell'ordine, della giustizia e della sicurezza sociale, e i}caso in cui agisce come persona civile, cioè come amministrazione nell'interesse del pàtrimonio, dei suoi ·beni, dei suoi crediti, dei suoi interessi ~d anche di un pubblico servizio, asserisce che nèl primò caso nè lo Stato, nè le pubbliche amministrazioni sono responsabili del fatto dei loro rappresentç1nti, operando questi, meno quali suoi agenti, che quali delegati investiti d~lle so1'~ane . attribuzioni dello Stato, e perciò in tali casi la responsabilità dei danni cagionati con a~ illeciti grava soltanto sulla persona dei funzionari che Ì1 compiono ; nel secondo caso , invece la responsabi--
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