., , I PROF. VINCENZO RAGUSA \ I - • AMMINISTRAZIONE CENTRALE E LOCALE I I I r .. VII. RESPONSABILITA' civ1LE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE . SERA DEL 2 FEBBRAIO 1926 90. L'araomento della lezione odierna è certamente uno dei più scabrosi- nel campo del nostro studio. Esso costituisce un problema formidabile, intorno alla cui soluzione hanno esercitato il loro ingegno e il loro acume i migliori maestri di diritto pubblico, e tuttavia le soluzioni proposte e le opinioni correnti sono così numerose e discordi, che è ancor oggi assai difficile orientarsi in mezzo all'intreccio delle affermazioni, che, ora in un senso, ora in un altro, sono state pronunziate. Il problema non è nuovo, per quanto relativ~- .mente recente sia il movimento scientifico inteso a risolverlo : si può dire che sia un problema coevo allo Stato, perchè fin da quando questo ente si affermò come persona giuridica che sa, vuole e può a mezzo di organi, autorizzati ad esprimere il suo sapere, la sua volontà, ed investiti dell'autorità per farla valere, fu aperto l'adito a conflitti fra gli interessi delle persone singole t l'azione di questo massimo ente politico-giuridico, sotto la cui influenza e pr6tezione devono i privati svolgere necessariamente ogni loro attiyità. 91. - Troppo ·lungo sarebbe, e poco utile ai fini del nostro corso, andare a ricercare la data, I nella quale sorse la prima relazione giuridica dello Stato, e rintracciare nei labirinti della storia come e quando/ lo Stato -e i privati vennero, per la prima volta, a trovarsi in posizioni di antagonismo, come e quando poterono i ·'privati affermare nei confronti dello S.tato una loro pretesa e chiamare lo Stato Bibl10 eca Gino Bian o responsabile della violazione di un loro diritto o di uri loro interesse. Difficile è poi, per non ·dire impossibile, stabilire con precisione anche approssimativa il come ed il quando è potuto affermarsi il principio della responsabilità civile della pubblica amministrazione. Certo è che l'affermazione di codesto principio non è ·molto antica : esso è sorto, si può dire, e si è affermato con lo Stato moderno ; ciò non toglie che esso trovi i suoi richiami e i suoi addentellati in un passato abbastanza lontano. 92. - Alcuni infatti fanno risalire il principio della r~sponsabilità dello Stato ali' organismo vasto e complesso dell'amministrazione dell'Impero romano, attribuendo il significato di tale responsabilità ai rapporti giùridici ed ai diritti che si po~ tevano far valere contro il fisco. Solo però che si esaminino simili casi, si vedrà come · essi costituivano un precedente od una radice, e -non già una vera· e propria figura di re·sponsabilità della pubblica amministrazione ; poichè il fisco era in quei casi una semplice persona giuridica privata, distinta e separata dai soggetti della pubblica autorità. In altri termini mancava al concetto dello Stato romano . quella specificazione fra autorità e sovranità, senza della quale è impossibile applicare allo Stato il principio di responsabilità. . 93. - Allo stesso modo si può riscontrare che quando nello Stato medioevale le autorità pub• bliche si distinsero e specificarono, giungendo per-
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